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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 2 aprile 2015, n. 11

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 SETTEMBRE 1997, N. 36 (LEGGE URBANISTICA REGIONALE)

Bollettino Ufficiale n. 11 del 9 aprile 2015

Art. 26.
(Sostituzione dell’articolo 22 della l.r. 36/1997 )
1. L’articolo 22 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“ Articolo 22
(Procedimento di approvazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale)
1. Le province, sulla base del PTR nonché sulla base degli atti regionali di programmazione e pianificazione in vigore, procedono alla formazione del rispettivo progetto di piano territoriale di coordinamento, comprensivo anche del rapporto preliminare di cui alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, attivando le conferenze di pianificazione di cui all’articolo 6, anche ai fini della fase di consultazione di cui alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il progetto del PTC provinciale è elaborato sulla base degli esiti della fase di consultazione di cui al comma 1 e delle osservazioni, proposte o contributi ricevuti ed è comprensivo del rapporto ambientale di cui alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni. Il progetto è adottato dal Consiglio provinciale, previa acquisizione del parere del proprio Comitato tecnico urbanistico.
3. Dell’avvenuta adozione del progetto di PTC provinciale è dato avviso nel BURL da parte della Provincia e nel sito informatico provinciale. Il progetto di PTC provinciale è trasmesso alla Regione ai fini della procedura di VAS di cui alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni ed è reso consultabile nel sito informatico provinciale per sessanta giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del ridetto avviso. Dell’avvenuto inserimento nel sito informatico è data inoltre comunicazione alle amministrazioni ed enti di seguito indicati per l’espressione di apposito parere od assenso da parte:
a) della Regione, che lo rende entro il termine di centottanta giorni dal ricevimento dei pareri dei comuni, degli enti Parco e degli altri enti pubblici interessati a norma del comma 7;
b) dei comuni, degli enti Parco e degli altri enti pubblici ritenuti interessati da rendersi alla Provincia ed alla Regione entro il termine di novanta giorni dall’inserimento del progetto nel sito informatico della Provincia;
c) qualora il progetto incida sulla destinazione d’uso o sull’utilizzazione in atto dei beni appartenenti al rispettivo demanio o patrimonio indisponibile delle pubbliche amministrazioni interessate, ivi comprese le autorità portuali e le amministrazioni statali, e delle aziende autonome dello Stato o degli enti di gestione, per l’espressione del proprio assenso entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso nel BURL.
4. I comuni provvedono a rendere consultabile il progetto del PTC provinciale a libera visione del pubblico nella segreteria comunale per trenta giorni consecutivi in vista della presentazione di osservazioni, entro il ridetto termine, da parte di chiunque, previo avviso, da pubblicarsi nel sito informatico comunale, contenente l’indicazione della data di messa in consultazione presso la segreteria comunale, e da comunicare alla Provincia, nonché da divulgarsi, in via facoltativa, con manifesti od altro mezzo ritenuto idoneo.
5. I comuni, gli enti parco, la Città metropolitana e le province relativamente ai territori limitrofi esprimono il proprio parere, per i profili di rispettiva competenza, con atto deliberativo motivato. I comuni esaminano le osservazioni presentate a norma del comma 4 e nel contesto del parere da trasmettere alla Provincia ed alla Regione, nei termini indicati al comma 3, formulano proposte di accoglimento o di reiezione, anche parziale, di tali osservazioni.
6. L’assenso di cui al comma 3, lettera c), si considera acquisito anche in caso di mancata dichiarazione, nel termine ivi stabilito, che le previsioni del piano confliggono con gli interessi sottesi alla funzione dei beni pubblici sopra considerati.
7. La Regione esprime il proprio parere, comprensivo anche del parere motivato di cui alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, con deliberazione della Giunta, previa acquisizione del parere del Comitato tecnico regionale per il territorio. Il parere regionale ha carattere vincolante con riferimento alle indicazioni prescrittive del PTR di cui all’articolo 13, comma 1, lettere b) e c).
8. La Provincia, entro il termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere regionale, previa verifica da parte della Regione dell’ottemperanza alle prescrizioni apposte in sede di pronuncia di VAS ed acquisito il parere del proprio Comitato tecnico urbanistico, approva in via definitiva, con deliberazione consiliare, il PTC provinciale, tenuto conto delle valutazioni acquisite e previo assenso delle amministrazioni pubbliche e degli enti di gestione qualora il piano da approvare incida sulla destinazione d'uso o sulla utilizzazione in atto dei beni appartenenti al relativo demanio o patrimonio indisponibile.
9. L'assenso di cui al comma 8 si considera acquisito trascorso il termine a tal fine stabilito in apposita comunicazione della Provincia e, comunque, non inferiore a trenta giorni.
10. La deliberazione di approvazione del PTC provinciale, con i relativi elaborati, è pubblicata nel sito informatico della Provincia e, per estratto, nel BURL.
11. Una copia del PTC provinciale approvato è trasmessa, in formato digitale, con i relativi allegati alla Regione ed a tutti i comuni interessati i quali provvedono a metterlo a libera e permanente visione del pubblico entro dieci giorni dal ricevimento degli atti.
12. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione nel BURL.”.

Note del Redattore:

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Lettera così sostituita dall'art. 29 della l.r. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Lettera così sostituita dall'art. 29 della l.r. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Lettera così sostituita dall'art. 29 della l.r. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Lettera già sostituita dall'art. 31 della l.r. 18 novembre 2016, n. 29 e successivamente così modificata dall'art. 21 della l.r. 7 agosto 2018, n. 15 .

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Lettera già sostituita dall'art. 31 della l.r. 18 novembre 2016, n. 29 e successivamente così modificata dall'art. 21 della l.r. 7 agosto 2018, n. 15 .

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Lettera già sostituita dall'art. 31 della l.r. 18 novembre 2016, n. 29 e successivamente abrogata dall'art. 21 della l.r. 7 agosto 2018, n. 15 .

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Lettera così modificata dall'art. 31 della l.r. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Con Sito esternosentenza n. 50/2017 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 11 del 15 marzo 2017, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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Numero così modificato dall'art. 20 della l.r. 7 agosto 2018, n. 15 .

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Numero così modificato dall'art. 22 della l.r. 6 febbraio 2020, n. 1 .