Art. 25.
“Articolo 21
(Efficacia del Piano territoriale di coordinamento provinciale)
1. Le previsioni del PTC provinciale possono assumere i seguenti livelli di efficacia:
a) di indirizzo e di coordinamento per la formazione dei PUC, anche a contenuto propositivo, il cui mancato recepimento, totale o parziale, comporta l’obbligo di specificarne la motivazione;
b) di prescrizione che demandano ai comuni l’adeguamento dei rispettivi piani alle specifiche indicazioni di cui all’articolo 20, comma 1, lettere c), d), e), numeri 1 e 4, e f), e che sono corredate di apposita disciplina transitoria avente contenuti pertinenti alla scala comunale ed operante fino al loro adeguamento, avente immediata prevalenza sulle diverse previsioni dei piani comunali;
c) di prescrizione per quanto attiene alle opere pubbliche e di interesse pubblico di competenza provinciale.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera c), le previsioni comportano la prevalenza immediata sulle corrispondenti previsioni e prescrizioni dei PUC. Il PTC provinciale può dichiarare, ove occorra e ne sussistano i presupposti e le condizioni, la pubblica utilità, in conformità alle vigenti leggi in materia.
3. A decorrere dalla notifica della deliberazione di adozione del PTC provinciale e fino alla sua approvazione, ma comunque non oltre il termine di tre anni:
a) non possono essere approvati PUC, PUO e strumenti urbanistici in genere nelle parti in cui si pongano in contrasto con i contenuti prescrittivi del PTC provinciale indicati al comma 1, lettere b) e c);
b) è sospesa ogni determinazione nei confronti delle istanze di permesso di costruire ed è vietata la presentazione di DIA e SCIA aventi ad oggetto interventi edilizi in contrasto con le prescrizioni del PTC provinciale richiamate alla lettera a).”.