Menù di navigazione
Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 2 aprile 2015, n. 11

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 SETTEMBRE 1997, N. 36 (LEGGE URBANISTICA REGIONALE)

Bollettino Ufficiale n. 11 del 9 aprile 2015

Art. 15.
(Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 36/1997 )
1. L’articolo 14 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“Articolo 14
(Procedimento di approvazione del PTR)
1. La Giunta regionale, previa informativa alla competente Commissione consiliare, approva un documento preliminare del progetto di piano, comprensivo anche del rapporto preliminare di cui alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, e convoca conferenze di pianificazione di cui all’articolo 6, anche al fine dell’effettuazione della fase di consultazione a norma della ridetta l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni. Di tale provvedimento viene data pubblicità, tramite avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (BURL) e nel sito informatico della Regione, in vista dell’acquisizione di proposte o contributi da parte di soggetti pubblici e privati per la predisposizione del progetto di PTR.
2. Il progetto del PTR è elaborato sulla base del documento preliminare e tenuto conto degli esiti della fase di consultazione di cui al comma 1 e delle osservazioni, proposte o contributi ricevuti ed è comprensivo del rapporto ambientale di cui alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni. Il PTR è adottato dal Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, su proposta della Giunta regionale, previa acquisizione del parere del Comitato tecnico regionale per il territorio.
3. Dell’avvenuta adozione del progetto di PTR è dato avviso nel BURL e nel sito informatico della Regione. Il progetto di PTR è reso consultabile nel sito informatico regionale ai fini della procedura di VAS di cui alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni per sessanta giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del ridetto avviso. Dell’avvenuto inserimento nel sito informatico è data inoltre comunicazione alle amministrazioni ed enti di seguito indicati:
a) alla Città metropolitana, alle province, ai comuni, agli enti Parco, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, nonché alle regioni limitrofe per l’espressione di parere da inviare alla Regione entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso nel BURL;
b) qualora il progetto incida sulla destinazione d’uso o sull’utilizzazione in atto dei beni appartenenti al rispettivo demanio o patrimonio indisponibile, alle pubbliche amministrazioni interessate, ivi comprese le autorità portuali e le amministrazioni statali, ed alle aziende autonome dello Stato od enti di gestione, per l’espressione del proprio assenso entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso nel BURL.
4. I comuni provvedono a rendere consultabile il progetto del PTR a libera visione del pubblico nella segreteria comunale per trenta giorni consecutivi dalla pubblicazione dell’avviso nel BURL in vista della presentazione di osservazioni, entro il ridetto termine, da parte di chiunque, previo avviso da pubblicarsi nel sito informatico comunale, contenente l’indicazione della data di messa in consultazione presso la segreteria comunale e da comunicare alla Regione, nonché da divulgarsi, in via facoltativa, con manifesti od altro mezzo ritenuto idoneo.
5. La Città metropolitana, le province, i comuni, gli enti Parco e le regioni limitrofe esprimono il proprio parere, per i profili di rispettiva competenza, con atto deliberativo motivato. I comuni esaminano le osservazioni presentate a norma del comma 4 e nel contesto del parere di cui al comma 3 da trasmettere alla Regione formulano proposte di accoglimento o di reiezione, anche parziale, di tali osservazioni.
6. L’assenso di cui al comma 3, lettera b), si considera acquisito anche in caso di mancata dichiarazione, nel termine ivi indicato, che le previsioni del piano confliggono con gli interessi sottesi alla funzione dei beni pubblici sopra considerati.
7. Entro centottanta giorni dalla scadenza dei termini per il ricevimento dei pareri o degli assensi di cui al comma 3, viene reso il parere motivato di cui alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni e viene formulata la successiva proposta della Giunta regionale al Consiglio regionale Assemblea Legislativa di approvazione del PTR, comprensiva della decisione sulle osservazioni pervenute a norma del comma 4 e dell’ottemperanza alle prescrizioni apposte in sede di pronuncia di valutazione ambientale strategica, previa acquisizione del parere del Comitato tecnico regionale per il territorio.
Il PTR, comprensivo della dichiarazione di sintesi e del programma di monitoraggio previsti dalla procedura di VAS, è approvato con deliberazione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa entro i successivi sessanta giorni.
8. La deliberazione di approvazione del piano, con i relativi elaborati, è pubblicata nel sito informatico della Regione e, per estratto, nel BURL, unitamente al relativo elaborato di sintesi.
9. Una copia del piano, in formato digitale, con i relativi allegati è trasmessa alla Città metropolitana, alle province, nonché ai comuni i quali provvedono a metterlo a libera e permanente visione del pubblico entro dieci giorni dal ricevimento degli atti.
10. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione nel BURL della relativa deliberazione di approvazione.”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita dall'art. 29 della l.r. 18 novembre 2016, n. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita dall'art. 29 della l.r. 18 novembre 2016, n. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita dall'art. 29 della l.r. 18 novembre 2016, n. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera già sostituita dall'art. 31 della l.r. 18 novembre 2016, n. 29 e successivamente così modificata dall'art. 21 della l.r. 7 agosto 2018, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera già sostituita dall'art. 31 della l.r. 18 novembre 2016, n. 29 e successivamente così modificata dall'art. 21 della l.r. 7 agosto 2018, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera già sostituita dall'art. 31 della l.r. 18 novembre 2016, n. 29 e successivamente abrogata dall'art. 21 della l.r. 7 agosto 2018, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 31 della l.r. 18 novembre 2016, n. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Con Sito esternosentenza n. 50/2017 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 11 del 15 marzo 2017, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero così modificato dall'art. 20 della l.r. 7 agosto 2018, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero così modificato dall'art. 22 della l.r. 6 febbraio 2020, n. 1 .