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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 2 aprile 2015, n. 11

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 SETTEMBRE 1997, N. 36 (LEGGE URBANISTICA REGIONALE)

Bollettino Ufficiale n. 11 del 9 aprile 2015

Art. 12.
(Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 36/1997 )
1. L’articolo 11 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“Articolo 11
(Quadro strutturale)
1. Il quadro strutturale definisce le strategie complessive, gli indirizzi e le azioni finalizzati a conseguire gli obiettivi del piano sotto i profili insediativo, paesaggistico ed infrastrutturale, assumendo a riferimento per la sostenibilità ambientale del piano le indicazioni e le prescrizioni dei piani di bacino.
2. A questi fini stabilisce, con riferimento agli ambiti territoriali di cui all’articolo 9, obiettivi di pianificazione, di qualità paesistica nonché prestazioni ambientali a valere per la pianificazione di livello sottordinato.
3. Il quadro strutturale prevede, altresì, sulla base delle pertinenti articolazioni territoriali e tematiche:
a) la disciplina di tutela, salvaguardia, valorizzazione e fruizione del paesaggio in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti territoriali che lo costituiscono;
b) le indicazioni sulla suscettività d’uso del territorio, con specificazione degli obiettivi da perseguire, delle funzioni compatibili e dei criteri per la disciplina degli interventi;
c) per quanto di livello regionale, le indicazioni per la localizzazione delle infrastrutture per la mobilità, l’approvvigionamento energetico, delle discariche, degli impianti ecologici, tecnologici e speciali, nonché delle strutture della grande distribuzione commerciale;
d) il sistema della portualità commerciale e la localizzazione dei porti turistici;
e) la localizzazione dei servizi di scala regionale quali sedi universitarie e grandi impianti di tipo ospedaliero, sportivo, ricreativo e fieristico.
4. Con riferimento ai contenuti di cui al comma 3, il quadro strutturale può individuare ambiti, aree ed interventi di interesse regionale i cui progetti sono promossi, adottati ed approvati dalla Regione mediante ricorso alla procedura di cui all’articolo 16 bis ovvero mediante accordo di pianificazione di cui all’articolo 57.
5. Il PTR può demandare al PTGcm e al PTC provinciale l’integrazione e lo sviluppo di alcuni elementi della disciplina di cui al comma 3, fornendo specifiche indicazioni in tal senso.
6. Il quadro strutturale può contenere altresì linee guida, atti di indirizzo e di coordinamento, indicazioni di carattere propositivo, normativo ed ogni altra indicazione ritenuta opportuna per la pianificazione territoriale di livello metropolitano, provinciale e comunale, nonché eventuali prescrizioni localizzative conseguenti a leggi o piani regionali di settore, specificando il rispettivo livello di efficacia ai sensi dell’articolo 13.
7. Le norme del PTR traducono nelle pertinenti disposizioni i contenuti strutturali del piano, indicandone i livelli di efficacia ai sensi dell’articolo 13 ed i margini di flessibilità delle relative indicazioni.
8. Il PTR costituisce sede di sostituzione, unificazione ed aggiornamento dei piani territoriali di coordinamento regionali approvati ai sensi della legge regionale 22 agosto 1984, n. 39 (Disciplina dei piani territoriali di coordinamento) e successive modificazioni e integrazioni.”.

Note del Redattore:

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Lettera così sostituita dall'art. 29 della l.r. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Lettera così sostituita dall'art. 29 della l.r. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Lettera così sostituita dall'art. 29 della l.r. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Lettera già sostituita dall'art. 31 della l.r. 18 novembre 2016, n. 29 e successivamente così modificata dall'art. 21 della l.r. 7 agosto 2018, n. 15 .

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Lettera già sostituita dall'art. 31 della l.r. 18 novembre 2016, n. 29 e successivamente così modificata dall'art. 21 della l.r. 7 agosto 2018, n. 15 .

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Lettera già sostituita dall'art. 31 della l.r. 18 novembre 2016, n. 29 e successivamente abrogata dall'art. 21 della l.r. 7 agosto 2018, n. 15 .

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Lettera così modificata dall'art. 31 della l.r. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Con Sito esternosentenza n. 50/2017 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 11 del 15 marzo 2017, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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Numero così modificato dall'art. 20 della l.r. 7 agosto 2018, n. 15 .

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Numero così modificato dall'art. 22 della l.r. 6 febbraio 2020, n. 1 .