Legge regionale 18 marzo 2015, n. 8
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 LUGLIO 2014, N. 17 (DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI)
Bollettino Ufficiale n. 9 del 25 marzo 2015
Art. 9
(Modifiche all’articolo 18 della l.r. 17/2014 )
1. Il comma 1 dell’articolo 18 è sostituito dal seguente:
“
1. La vendita di funghi freschi e, altresì, dei funghi secchi allo stato sfuso appartenenti alle specie del gruppo edulis e relativo gruppo (porcini) è soggetta alla presentazione di una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune competente nel caso di nuova attività.
”. 2. Il comma 4 dell’articolo 18 della l.r. 17/2014 , è sostituito dal seguente:
“
4. Il titolare dell’attività o suo delegato deve essere in possesso dell’attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine di cui all’articolo 17 o dell’attestato di micologo di cui al
decreto del Ministro della Sanità 686/1996 .
”. 3. Il comma 5 dell’articolo 18 della l.r. 17/2014, è abrogato.
4. Al comma 6 dell’articolo 18 della l.r. 17/2014 , le parole: “
dell’autorizzazione di cui al comma 1
” sono sostituite dalle seguenti: “di adempiere a quanto previsto ai commi 1 e 4
”.5. Al comma 7 dell’articolo 18 della l.r. 17/2014 , le parole: “
previo rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1 e
” sono sostituite dalla seguente: “previa
”.6. Il comma 9 dell’articolo 18 della l.r. 17/2014 , è abrogato.
7. Il comma 10 dell’articolo 18 della l.r. 17/2014 , è abrogato.