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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 18 marzo 2015, n. 8

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 LUGLIO 2014, N. 17 (DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI)

Bollettino Ufficiale n. 9 del 25 marzo 2015

Art. 9
1. Il comma 1 dell’articolo 18 è sostituito dal seguente:
1. La vendita di funghi freschi e, altresì, dei funghi secchi allo stato sfuso appartenenti alle specie del gruppo edulis e relativo gruppo (porcini) è soggetta alla presentazione di una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune competente nel caso di nuova attività.
”.
2. Il comma 4 dell’articolo 18 della l.r. 17/2014 , è sostituito dal seguente:
4. Il titolare dell’attività o suo delegato deve essere in possesso dell’attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine di cui all’articolo 17 o dell’attestato di micologo di cui al
Sito esternodecreto del Ministro della Sanità 686/1996
.
”.
3. Il comma 5 dell’articolo 18 della l.r. 17/2014, è abrogato.
4. Al comma 6 dell’articolo 18 della l.r. 17/2014 , le parole: “
dell’autorizzazione di cui al comma 1
” sono sostituite dalle seguenti: “
di adempiere a quanto previsto ai commi 1 e 4
”.
5. Al comma 7 dell’articolo 18 della l.r. 17/2014 , le parole: “
previo rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1 e
” sono sostituite dalla seguente: “
previa
”.