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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 18 marzo 2015, n. 8

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 LUGLIO 2014, N. 17 (DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI)

Bollettino Ufficiale n. 9 del 25 marzo 2015

Art. 5
1. Il comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 17/2014 , è sostituito dal seguente:
3. Al fine di preservare l’ecosistema boschivo, i consorzi possono prevedere che le persone autorizzate di cui al comma 2 non esercitino la facoltà di raccogliere funghi per due giorni la settimana.
”.
2. Alla fine del comma 6 dell’articolo 9 della l.r. 17/2014 , sono aggiunte le parole: “
e, in particolare, a perseguire la possibile armonizzazione dei giorni di sospensione della raccolta dei funghi, di cui al comma 3.
”.