Legge regionale 18 marzo 2015, n. 8
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 LUGLIO 2014, N. 17 (DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI)
Bollettino Ufficiale n. 9 del 25 marzo 2015
Art. 5
(Modifiche all’articolo 9 della l.r. 17/2014 )
1. Il comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 17/2014 , è sostituito dal seguente:
“
3. Al fine di preservare l’ecosistema boschivo, i consorzi possono prevedere che le persone autorizzate di cui al comma 2 non esercitino la facoltà di raccogliere funghi per due giorni la settimana.
”.2. Alla fine del comma 6 dell’articolo 9 della l.r. 17/2014 , sono aggiunte le parole: “
e, in particolare, a perseguire la possibile armonizzazione dei giorni di sospensione della raccolta dei funghi, di cui al comma 3.
”.