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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 18 marzo 2015, n. 8

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 LUGLIO 2014, N. 17 (DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI)

Bollettino Ufficiale n. 9 del 25 marzo 2015

Art. 13
l bis) per la raccolta di funghi senza il possesso del tesserino, di cui all’articolo 9, comma 2, e per la raccolta di funghi nei giorni in cui la stessa non è consentita, secondo quanto disposto dall’articolo 9, comma 3, da euro 100,00 a euro 300,00;
”.
2. Al comma 5 dell’articolo 22 della l.r. 17/2014 , dopo la parola: “
riscosse
” sono inserite le seguenti: “
per le violazioni del Capo I della presente legge
” e alla fine del medesimo comma sono aggiunte le parole: “
Per le violazioni del Capo II si applicano le disposizioni della
legge regionale 14 aprile 1983, n. 11
(Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e sanità pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria) e successive modificazioni e integrazioni, e l’introito è in favore dell’Azienda sanitaria locale competente.
”.