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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 18 marzo 2015, n. 8

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 LUGLIO 2014, N. 17 (DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI)

Bollettino Ufficiale n. 9 del 25 marzo 2015

Art. 12
1. Al comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 17/2014 , dopo la parola: “
osservanza
” sono inserite le seguenti: “
del Capo I
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 17/2014 , è inserito il seguente:
1 bis. Alle Aziende sanitarie locali e agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria addetti al controllo ufficiale ai sensi del
Sito esternoregolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004
relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali è demandata la vigilanza sull’osservanza del Capo II della presente legge.
”.