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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 9 marzo 2015, n. 7

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO A NORMATIVE STATALI E DI MODIFICA DI NORME DI CARATTERE FINANZIARIO E ORGANIZZATIVO

Bollettino Ufficiale n. 7 del 10 marzo 2015

Art. 21.
(Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria))
1. Dopo l’articolo 2 della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
“Articolo 2 bis
(Ambiti funzionali e di spesa del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria)
1. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa svolge le funzioni affidategli direttamente dalla Costituzione, dallo Statuto, dal Regolamento interno, dalle leggi regionali e dagli altri regolamenti del Consiglio stesso.
2. In attuazione dell’Sito esternoarticolo 119 della Costituzione , della Sito esternolegge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’Sito esternoarticolo 119 della Costituzione ) e successive modificazioni e integrazioni, del Sito esternodecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 5 maggio 2009, n. 42 ) e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, dell’articolo 67 del medesimo decreto, dal 1 gennaio 2015 l’autonomia contabile dell’Assemblea è assicurata nel rispetto della disciplina introdotta dal Sito esternodecreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 7 dicembre 2012, n. 213 e dal citato Sito esternod.lgs. 118/2011 .
3. Compatibilmente con la propria autonomia, tenuto conto dei limiti di spesa così come delineati nella presente legge, al fine di armonizzare il proprio sistema contabile agli schemi di bilancio ed ai relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica, il Consiglio regionale, dal 1 gennaio 2015, redige il proprio bilancio in conformità ai meccanismi di rappresentazione contabile delineati dal Sito esternod.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni. A tal fine, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente norma, l’Ufficio di Presidenza adatta il Regolamento interno di contabilità del Consiglio regionale ai principi contabili previsti in sede di armonizzazione. Rimangono ferme le restanti disposizioni riguardanti l’autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria. I riferimenti alla Sito esternolegge 6 dicembre 1973, n. 853 (Autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario), contenuti in disposizioni riguardanti l’autonomia del Consiglio regionale, in quanto compatibili, si intendono, in applicazione dell’Sito esternoarticolo 67 del d.lgs. 118/2011 , riferiti al comma 4 del presente articolo. Sono ricondotte a tali modalità di rappresentazione contabile tutte le entrate e le spese del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria. In particolare, tra le altre, sono rappresentate le spese:
a) per il trattamento economico dei Consiglieri regionali e dei componenti della Giunta regionale e per il trattamento di missione dei Consiglieri regionali;
b) per i trattamenti economici corrisposti agli ex Consiglieri regionali;
c) per i contributi di funzionamento e per le spese per il personale dei Gruppi consiliari;
d) per il trattamento economico, fisso ed accessorio, del personale addetto al Consiglio regionale;
e) per la rappresentanza del Presidente del Consiglio regionale;
f) per il funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni (Co.re.Com.) e del Difensore Civico regionale e degli altri organismi statutari, di controllo, di garanzia o, comunque, posti in capo al Consiglio regionale;
g) postali, telefoniche, di cancelleria, di resocontazione e, in genere, di economato;
h) per la locazione o l’acquisizione di beni;
i) per l’informatizzazione;
l) per convegni, per attività promozionale di carattere istituzionale, di comunicazione e informazione, per attività editoriale, nonché per biblioteca;
m) per attività comunicazionale;
n) per ulteriori attività individuate e programmate dall’Ufficio di Presidenza e che trovino copertura finanziaria all’interno del bilancio di previsione annuale del Consiglio regionale;
o) connesse ai fini istituzionali del Consiglio regionale e, in particolare, inerenti l’attività di indirizzo, legislativa, di controllo - anche in relazione alle informazioni ricevute ai sensi dell’Sito esternoarticolo 4 della l. 42/2009 e successive modificazioni e integrazioni, quali quelle connesse all’approvazione dei documenti di programmazione della finanza regionale e di rendicontazione;
p) per ulteriori iniziative o finalità che la legge regionale affiderà al Consiglio regionale.
4. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni proprie del Consiglio regionale, gli stanziamenti da iscrivere nei capitoli di spesa di cui al comma 3, lettere a), b) e c), devono essere sorretti da leggi regionali che, nell’ambito dei limiti di coordinamento della finanza pubblica, assicurino il livello minimo di risorse al di sotto del quale l’Assemblea non può pienamente funzionare. I restanti stanziamenti possono trovare il loro fondamento o la loro disciplina nel Regolamento interno, nella legge o negli altri regolamenti del Consiglio regionale.
5. Ferma restando, ai sensi dell’articolo 8, l’obbligatorietà del fabbisogno ed in deroga all’articolo 8 bis, comma 6, l’Ufficio di Presidenza, ai sensi di quanto previsto all’articolo 10, comma 2, della legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell’informazione in Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, usufruisce dei servizi interni di natura informatica erogati dalla società consortile in house a controllo plurimo Liguria Digitale s.c.p.a., avvalendosi a tal fine delle strutture regionali non appartenenti al ruolo autonomo dell’Assemblea Legislativa. In tali casi le somme necessarie alla gestione di detti servizi, seppure iscritte sul bilancio dell’Assemblea, sono messe a disposizione, in apertura d’esercizio, della Giunta regionale, mediante iscrizione in apposito capitolo di entrata e, fermo restando che la programmazione delle necessità e le valutazioni sulla corrispondenza quantitativa e tecnica dei beni o dei servizi resi, rispetto a quanto richiesto e programmato, sono effettuate dalle strutture appartenenti al Consiglio regionale, gli atti di spesa sono adottati dalle competenti strutture della Giunta regionale.
6. L’Ufficio di Presidenza e la Giunta regionale regolano con accordi formali l’utilizzo, da parte dell’Assemblea, dei beni mobili ed immobili della Regione Liguria che restano rendicontati nel bilancio della Regione.
7. In caso di necessità di utilizzo, da parte del Consiglio regionale, di immobili nella disponibilità della Giunta regionale, sono comunque garantiti all’Assemblea spazi adeguati alla sua funzione rappresentativa ed istituzionale di indirizzo, legislazione e controllo. Il Consiglio regionale può, previa intesa, ricevere in comodato d’uso anche immobili provenienti da altri enti pubblici.
8. Nel caso in cui le sedi dell’Assemblea Legislativa e della Giunta regionale, nella loro totalità o in parte, siano unificate in un unico edificio di proprietà della Regione, specifici accordi tra le parti definiscono le competenze relative alla realizzazione degli interventi ordinari e straordinari volti al mantenimento dei livelli di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori, tenuto in ogni caso conto dell’unicità dei relativi impianti che fanno eventualmente capo alla Giunta regionale.
Stante l’unicità del sistema delle reti telefoniche e dati, o in ogni altro caso di unicità degli impianti o dei sistemi, gli uffici della Giunta regionale gestiscono direttamente gli interventi di manutenzione; gli eventuali compiti organizzativi del Consiglio vengono regolati con appositi accordi formali.”.
2. Al comma 6 quater dell’articolo 8 ter della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Terminata la vigenza delle transitorie misure di contenimento della spesa di personale previste dall’Sito esternoarticolo 9, comma 2 bis del d.l. 78/2010 convertito dalla Sito esternol. 122/2010 e in assenza di analoghe misure, nel rispetto dei limiti di cui all'Sito esternoarticolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007))”, sono soppresse.
3. I primi due periodi del comma 6 quinquies dell’articolo 8 ter della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dal seguente:
”A seguito della collocazione all’interno della dotazione organica della dirigenza, dei servizi e delle funzioni organizzative generali, si procede agli adempimenti previsti dall’articolo 26, comma 3, del CCNL per l’area separata della dirigenza del 23 dicembre 1999, ferma restando la corrispondenza e l’invarianza dei trattamenti economici complessivamente assegnati alla data di entrata in vigore della presente disposizione e senza comportare una spesa programmata ed impegnata per i dirigenti generali e i dirigenti superiore a quella rilevabile al 31 dicembre 2012.”.
4. Dopo il comma 6 quinquies dell’articolo 8 ter della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti:
“6 sexies. A seguito dell’istituzione, con decorrenza 1 gennaio 2015, delle strutture complesse e del conseguente affidamento nell’ambito della dotazione organica della dirigenza degli accresciuti servizi e funzioni organizzative generali precedentemente affidate all’esterno, nel caso in cui, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, l’Amministrazione affidi incarichi di qualifica dirigenziale con contratto a termine, il trattamento economico accessorio è determinato tenendo conto del valore medio unitario della retribuzione accessoria percepita dalla dirigenza generale e dalla dirigenza, che corrisponde alla cifra ottenuta dividendo le risorse stabili assegnate ai sensi del comma 3, lettera c), per il personale dirigente concretamente in servizio al primo gennaio di ogni anno e che, per l’anno 2015, a far data dallo stesso 1 gennaio per effetto dell’inclusione della dirigenza generale, risulta pari ad euro 67.171,15. Il trattamento economico fondamentale dei dirigenti generali e dei dirigenti con contratto a tempo determinato è quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della dirigenza del comparto Regioni-Autonomie locali.
6 septies. Le risorse residue determinatesi in conseguenza di quanto previsto dall’articolo 23 bis, comma 1 ter, e dall’articolo 24 ter, comma 4 bis, e dei limiti previsti al comma 6 ter del presente articolo, e fermo restando quanto previsto dall’articolo 24 ter, comma 1 quater, non sono erogate, nel perdurare di quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 9, comma 17, del d.l. 78/2010 , convertito dalla Sito esternol. 122/2010 .”.
5. Dopo il comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
“1 bis. Al fine di consentire il consolidamento nel rendiconto della Regione del risultato contabile d’esercizio del suo organo rappresentativo, il Presidente del Consiglio, entro e non oltre il 30 maggio dell’anno successivo, secondo le modalità previste con regolamento approvato dall’Ufficio di Presidenza, presenta al Consiglio regionale uno schema di rendiconto. Il rendiconto è approvato entro il 30 giugno.”.
6. Al termine del primo periodo del comma 2 bis dell’articolo 23 bis della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: “di cui al comma 2”.
7. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 23 bis della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti:
“2 ter. Le posizioni dirigenziali corrispondenti agli incarichi di cui al comma 1, lettere a) e b), costituiscono strutture organizzative complesse ai sensi dell’articolo 8 ter, comma 6 ter, e, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 quater, possono essere affidate a dirigenti che abbiano maturato almeno cinque anni di anzianità in posizioni di ruolo. Gli incarichi dirigenziali di cui ai commi 1 e 2, nei limiti della dotazione organica di cui all’allegato B della presente legge, sono conferiti dall’Ufficio di Presidenza tenuto conto dei seguenti elementi:
a) della natura, delle caratteristiche e della complessità della struttura interessata;
b) delle capacità professionali e dei risultati conseguiti in precedenza dal singolo dirigente;
c) delle specifiche competenze organizzative possedute;
d) delle esperienze di direzione eventualmente maturate, anche presso altre amministrazioni pubbliche o presso il settore privato, purché attinenti all’incarico.
2 quater. Gli incarichi di cui ai commi 1, 2 e 2 bis possono, complessivamente, essere conferiti, nei limiti del 10 per cento e, comunque, per almeno un’unità, dei posti presenti nella dotazione organica di cui all’allegato B della presente legge, a professionalità non rinvenibili nel ruolo dirigenziale dell’Amministrazione:
a) a dirigenti non appartenenti al ruolo autonomo del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria che abbiano maturato almeno cinque anni di anzianità nella qualifica dirigenziale e che, per il periodo corrispondente all’assunzione dell’incarico, vengono collocati presso l’Amministrazione di appartenenza in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio;
b) a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati, ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali;
c) a persone che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato;
d) per i soli incarichi di cui ai commi 2 e 2 bis, a persone che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale o scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso Amministrazioni pubbliche, ivi compreso il Consiglio regionale, in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza.
2 quinquies. La formazione universitaria richiesta dal presente articolo non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l’ordinamento previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 (Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei).
2 sexies. Fatta salva la facoltà di rinnovo senza interruzione alla scadenza di ciascun incarico, l’Ufficio di Presidenza rende conoscibili, con le modalità definite nel Regolamento di organizzazione di cui all’articolo 24, il numero e la tipologia delle posizioni dirigenziali che intende attribuire ed i criteri che utilizzerà per la scelta.
2 septies. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 bis, la durata degli incarichi dirigenziali non può essere inferiore a tre anni, né eccedere il termine di cinque anni. La durata dell’incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell’interessato.
2 octies. Salva la possibilità della risoluzione anticipata consensuale, al fine di assicurare la massima funzionalità e flessibilità della struttura, in relazione a motivate esigenze organizzative, in conformità a quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 1, comma 18, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 14 settembre 2011, n. 148 , l’Amministrazione può disporre nei confronti del personale avente qualifica dirigenziale il passaggio ad altro incarico di valore inferiore prima della prevista data di scadenza dell'incarico ricoperto. In tal caso, il dipendente conserva, sino alla predetta prevista data, il trattamento economico in godimento a condizione che, ove necessario, sia contemplata la compensazione finanziaria, anche a carico delle risorse, prioritariamente residue, del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato o di altri fondi analoghi. Restano ferme le ipotesi di revoca degli incarichi indicate dalla legge, dai contratti nazionali ovvero nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale accertata.”.
8. Dopo il comma 1 ter dell’articolo 24 ter della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
“1 quater. Senza determinazione di nuovi o maggiori oneri per il bilancio dell’Assemblea Legislativa, nell'ambito delle risorse accessorie disponibili o residue se previste dall’articolo 8 ter, comma 6 octies, all'inizio di ciascuna legislatura o all'inizio di esercizio finanziario sono fissati obiettivi di performance strategica di carattere pluriennale a cui è correlata una quota di retribuzione accessoria che sarà erogata, sulla base delle risultanze del sistema annuale di valutazione, con quote proporzionali al grado di realizzazione e per un numero di annualità corrispondente a quelle in cui gli obiettivi sono stati attribuiti e progressivamente realizzati e, comunque, entro il termine di ciascuna legislatura.”.

Note del Redattore:

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Comma così modificato dall'art. 171 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 .