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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 9 marzo 2015, n. 7

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO A NORMATIVE STATALI E DI MODIFICA DI NORME DI CARATTERE FINANZIARIO E ORGANIZZATIVO

Bollettino Ufficiale n. 7 del 10 marzo 2015

Art. 1.
(Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 41 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2015))
1. Il comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 41/2014 , è abrogato. Rimane in vigore la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2006) nel testo previgente. (1)

Comma così modificato dall'art. 171 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 .

2. L’articolo 29 della l.r. 41/2014 , è sostituito dal seguente:
“Articolo 29
(Revisione degli assetti organizzativi della dirigenza generale della Giunta regionale)
1. Al fine di procedere al riordino ed alla revisione degli assetti organizzativi della dirigenza, le strutture dirigenziali generali di Segreteria generale, Direzione centrale e Dipartimento di cui agli articoli 6, 7 e 8 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni divengono strutture organizzative complesse ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per l’area separata della dirigenza. Le predette figure dirigenziali confluiscono nella dotazione organica della dirigenza. In conseguenza del processo di riordino e revisione la dotazione organica della dirigenza diviene pari a n. 97 unità e i servizi e le funzioni organizzative generali, precedentemente assegnati a soggetti collocati fuori organico, sono affidati, fatti salvi i limiti percentuali per l’assunzione di personale esterno a tempo determinato, a personale regionale a tempo indeterminato appartenente al ruolo dirigenziale della Giunta regionale.
2. A seguito dell’attuazione del processo di riordino di cui al comma 1 si procede agli adempimenti previsti dall’articolo 26, comma 3, del CCNL per l’area separata della dirigenza del 23 dicembre 1999 ferma restando la corrispondenza e l’invarianza dei trattamenti economici complessivamente assegnati alla data di entrata in vigore della presente disposizione e senza comportare una spesa programmata ed impegnata per i dirigenti e i dirigenti generali superiore a quella rilevabile al 31 dicembre 2012.
3. Sino alla conclusione del processo di riordino dei servizi e delle strutture di cui al comma 1, fatta salva la scadenza naturale dei singoli contratti individuali, gli incarichi dirigenziali generali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono confermati in capo ai soggetti di cui al comma 1 in quanto i servizi, le funzioni, le attività, le competenze e le responsabilità corrispondenti rimangono affidate all’esterno a soggetti collocati fuori organico, mediante contratto individuale a termine di diritto privato e con le modalità previste dall’articolo 24 della l.r. 59/2009 e successive modificazioni e integrazioni e del previgente articolo 27, comma 6, del CCNL per l’area separata della dirigenza del 23 dicembre 1999.
4. Nel caso in cui il processo di riorganizzazione e riordino di cui al comma 1 non sia concluso alla data di scadenza degli incarichi di dirigente generale, gli stessi possono essere conferiti dalla Giunta regionale con le modalità di cui al comma 3 per il periodo strettamente necessario e i relativi contratti individuali non possono prevedere un trattamento economico superiore a quello previsto per il precedente titolare del medesimo incarico.
5. A decorrere dalla scadenza dei contratti dei direttori generali della Giunta regionale incaricati alla data di entrata in vigore della presente legge, il numero complessivo delle Direzioni centrali e dei Dipartimenti, inclusa la Segreteria generale, non può superare il tetto massimo di otto. ”.

Note del Redattore:

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Comma così modificato dall'art. 171 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 .