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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 6 marzo 2015, n. 6

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 5 APRILE 2012, N. 12 (TESTO UNICO SULLA DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ ESTRATTIVA), 21 GIUGNO 1999, N. 18 (ADEGUAMENTO DELLE DISCIPLINE E CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI AGLI ENTI LOCALI IN MATERIA DI AMBIENTE, DIFESA DEL SUOLO ED ENERGIA), 4 AGOSTO 2006, N. 20 (NUOVO ORDINAMENTO DELL’AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE LIGURE) E 2 DICEMBRE 1982, N. 45 (NORME PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE DI COMPETENZA DELLA REGIONE O DI ENTI DA ESSA INDIVIDUATI, DELEGATI O SUBDELEGATI)

Bollettino Ufficiale n. 7 dell' 11 marzo 2015

Art. 26
(Modifica all’articolo 1 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale))
1. Alla lettera k) del comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “il supporto tecnico all’attività di vigilanza in materia di cave” sono sostituite dalle seguenti: “l’attività di vigilanza sulle attività estrattive, secondo quanto previsto dall’articolo 25 della legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina dell’attività estrattiva) e successive modificazioni e integrazioni”.

Note del Redattore:

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Con Sito esternosentenza n. 210/2016 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 38 del 21 settembre 2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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