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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 23 febbraio 2015, n. 5

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 2006, N. 41 (RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE) E DISPOSIZIONI CONSEGUENTI

Bollettino Ufficiale n. 6 del 4 marzo 2015

Art. 4
(Norma transitoria)
1. Limitatamente al primo anno solare di applicazione dell’articolo 48, comma 4, della l.r. 41/2006 , come modificato dall’articolo 1 della presente legge, l’opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo può essere esercitata a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge con decorrenza dal primo giorno del mese successivo.
2. La sperimentazione di quanto previsto dall’articolo 48, comma 4, della l.r. 41/2006 , come modificato dall’articolo 1 della presente legge, ha la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di valutarne gli effetti prodotti sul Servizio Sanitario Regionale.