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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 6 febbraio 2015, n. 3

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1 LUGLIO 1994, N. 29 (NORME REGIONALI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO)

Bollettino Ufficiale n. 5 del 18 febbraio 2015

Art. 1.
(Modifica all’articolo 39 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni)
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 39 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
1 bis. Nelle zone umide, quali habitat delle specie acquatiche e palustri, come definite dalla convenzione internazionale di Ramsar, l’attività venatoria è consentita esclusivamente con l’uso di munizioni non contenenti piombo. In tutto il restante territorio regionale, per ogni tipologia di caccia, è consentito sia l’uso di munizionamento contenente piombo, sia di munizionamento privo di piombo.
”.
Art. 2.
(Dichiarazione di urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.