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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 GIUGNO 1999, n. 18 (ADEGUAMENTO DELLE DISCIPLINE E CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI AGLI ENTI LOCALI IN MATERIA DI AMBIENTE, DIFESA DEL SUOLO ED ENERGIA)

Bollettino Ufficiale n. 2 del 28 gennaio 2015

Art. 1
(Inserimento dell’articolo 101 ter della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia))
1. Dopo l’articolo 101 bis della l.r. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
Articolo 101 ter
(Disposizioni per l’emissione del giudizio di idoneità al consumo umano)
1. In alternativa alla procedura prevista dall’
articolo 101 bis, comma 1, lettera b)
, e ai soli fini della definizione del procedimento di concessione di derivazione idrica per uso consumo umano e ferme restando le competenze previste dall’
Sito esternoarticolo 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31
(Attuazione della
Sito esternodirettiva 98/83/CE
relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano) e successive modificazioni e integrazioni, le ASL, su richiesta del richiedente la concessione, emettono il giudizio sanitario di idoneità dell’acqua sulla base delle risultanze degli esami analitici effettuati da parte di laboratori accreditati presso Accredia – l’Ente italiano di accreditamento, su incarico e a spese del richiedente la concessione, e altresì:
a) nel caso di procedimento per il rilascio di nuove concessioni, della dichiarazione di conformità dei luoghi e delle opere da realizzare alle prescrizioni di legge resa da tecnico iscritto all’albo dell’ordine o collegio professionale e a cura e spese del richiedente la concessione;
b) nel caso di procedimenti per il rilascio di concessione in sanatoria, di concessione preferenziale e di riconoscimento di antico diritto ai sensi del
Sito esternoregio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775
(Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) e successive modificazioni e integrazioni, della dichiarazione sullo stato di consistenza dei luoghi e delle opere resa da tecnico iscritto all’albo dell’ordine o collegio professionale e a cura e spese del richiedente la concessione.
2. Nel caso di enti gestori del servizio idrico integrato o di comuni le dichiarazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), possono essere rilasciate da proprio personale avente le qualifiche professionali richieste.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, le ASL definiscono gli adempimenti connessi all’accertamento della potabilità delle acque e indicano al richiedente il programma di campionamento con propri atti che tengano conto dei punti 1) e 2) dell’
articolo 101 bis, comma 1, lettera b)
.
”.
Art. 2
1. Il comma 11 decies dell’articolo 114 della l.r. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
11 decies. Entro il 31 dicembre 2015 la Giunta regionale emana il regolamento attuativo delle procedure per il rilascio delle concessioni relative alle derivazioni di acque pubbliche e di riordino della materia, prevedendo le semplificazioni procedurali di cui all’
articolo 101 bis, comma 1, lettera d)
, anche in relazione alle acque destinate al consumo umano. Per le piccole derivazioni ad uso irriguo, sino all'adozione di tale regolamento, si applicano direttamente le disposizioni di cui all'
articolo 101 bis, comma 1, lettere e) ed f)
.
”.
Art. 3
(Norma transitoria)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai procedimenti in corso di istruttoria per i quali non sia ancora stato emesso il giudizio di idoneità al consumo umano da parte della ASL.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le ASL disciplinano, secondo criteri uniformi, le modalità operative per l’immediata attuazione della presente legge.
3. Il provvedimento di cui al comma 2 è trasmesso agli uffici provinciali competenti in materia di derivazioni idriche i quali, nei trenta giorni successivi, comunicano le nuove modalità istruttorie ai richiedenti concessioni per le quali non sia ancora stato emesso il giudizio di idoneità al consumo umano da parte della ASL.
4. Qualora il richiedente che intende avvalersi della procedura prevista dall’articolo 101 ter della l.r. 18/1999 , come inserito dalla presente legge, abbia già effettuato il versamento alla ASL previsto dal tariffario regionale, la ASL provvede al rimborso di quanto versato a condizione che gli adempimenti connessi all’accertamento della potabilità delle acque non abbiano ancora avuto inizio.