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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 GIUGNO 1999, n. 18 (ADEGUAMENTO DELLE DISCIPLINE E CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI AGLI ENTI LOCALI IN MATERIA DI AMBIENTE, DIFESA DEL SUOLO ED ENERGIA)

Bollettino Ufficiale n. 2 del 28 gennaio 2015

Art. 1
(Inserimento dell’articolo 101 ter della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia))
1. Dopo l’articolo 101 bis della l.r. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
Articolo 101 ter
(Disposizioni per l’emissione del giudizio di idoneità al consumo umano)
1. In alternativa alla procedura prevista dall’
articolo 101 bis, comma 1, lettera b)
, e ai soli fini della definizione del procedimento di concessione di derivazione idrica per uso consumo umano e ferme restando le competenze previste dall’
Sito esternoarticolo 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31
(Attuazione della
Sito esternodirettiva 98/83/CE
relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano) e successive modificazioni e integrazioni, le ASL, su richiesta del richiedente la concessione, emettono il giudizio sanitario di idoneità dell’acqua sulla base delle risultanze degli esami analitici effettuati da parte di laboratori accreditati presso Accredia – l’Ente italiano di accreditamento, su incarico e a spese del richiedente la concessione, e altresì:
a) nel caso di procedimento per il rilascio di nuove concessioni, della dichiarazione di conformità dei luoghi e delle opere da realizzare alle prescrizioni di legge resa da tecnico iscritto all’albo dell’ordine o collegio professionale e a cura e spese del richiedente la concessione;
b) nel caso di procedimenti per il rilascio di concessione in sanatoria, di concessione preferenziale e di riconoscimento di antico diritto ai sensi del
Sito esternoregio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775
(Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) e successive modificazioni e integrazioni, della dichiarazione sullo stato di consistenza dei luoghi e delle opere resa da tecnico iscritto all’albo dell’ordine o collegio professionale e a cura e spese del richiedente la concessione.
2. Nel caso di enti gestori del servizio idrico integrato o di comuni le dichiarazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), possono essere rilasciate da proprio personale avente le qualifiche professionali richieste.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, le ASL definiscono gli adempimenti connessi all’accertamento della potabilità delle acque e indicano al richiedente il programma di campionamento con propri atti che tengano conto dei punti 1) e 2) dell’
articolo 101 bis, comma 1, lettera b)
.
”.