Art. 24.
1. Per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, salvo che il fatto non costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da 150,00 euro a 900,00 euro per l’esercizio della pesca in carenza della licenza di pesca di tipo A ovvero senza avere effettuato i versamenti dovuti in base alla presente legge; nel caso di reiterazione entro cinque anni dalla contestazione della violazione, la sanzione è raddoppiata; la sanzione si applica, comunque, nel minimo qualora l'interessato esibisca la licenza di tipo A o i versamenti dovuti in base alla presente legge entro cinque giorni dalla contestazione della violazione;
b) da 30,00 euro a 160,00 euro per chi, pur essendone munito, non esibisca, se legittimamente richiesto, la licenza di pesca di tipo A o i versamenti dovuti in base alla presente legge; la sanzione si applica, comunque, nel minimo qualora l'interessato esibisca la licenza di tipo A o i versamenti dovuti in base alla presente legge entro cinque giorni dalla contestazione della violazione;
c) da 100,00 euro a 600,00 euro per l'esercizio della pesca al di fuori dei periodi e dei luoghi consentiti; nel caso di reiterazione entro cinque anni dalla contestazione della violazione la sanzione è raddoppiata;
d) da 100,00 euro a 310,00 euro per l'esercizio della pesca a strappo;
e) da 250,00 euro a 1.500,00 euro per l'esercizio della pesca:
2) con attrezzi diversi da quelli consentiti di cui all’allegato A;
3) con l'uso di fonti luminose;
f) da 100,00 euro a 620,00 euro per la pesca nei tratti di corsi d'acqua e nei bacini posti in asciutta;
g) da 160,00 euro a 620,00 euro per l'immissione non autorizzata di materiale ittico;
h) da 30,00 euro a 160,00 euro per la detenzione nella postazione di pesca di esche o pasture pronte per l'uso, diverse da quelle consentite;
i) da 50,00 euro a 310,00 euro per l'utilizzo di esche o pasture diverse da quelle consentite;
j) da 30,00 euro a 160,00 euro per l'abbandono di esche o mezzi di pesca a terra lungo i corsi e gli specchi d'acqua e nelle loro adiacenze e, comunque, per l'inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 22, comma 6;
k) da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro per l’inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 18;
l) da 100,00 euro a 600,00 euro per coloro che detengono in alveo, nelle relative sponde, sugli argini dei corsi e specchi d’acqua, nonché lungo le vie di accesso che dalle strade carrabili conducono ai corpi idrici, e di cui non siano in grado di dimostrare la diversa provenienza:
1) le specie ittiche e acquatiche in quantità non consentita dalla normativa vigente in tale ambito;
2) le specie ittiche e acquatiche di misura inferiore a quella prevista dalla normativa vigente in tale ambito;
m) da 50,00 euro a 300,00 euro, per ogni altra violazione delle disposizioni della presente legge e per l’inosservanza delle disposizioni contenute nei provvedimenti regionali e provinciali;
2. Per le violazioni dei divieti di cui all’articolo 15, comma 1 ter, lettere a), b) e c), e comma 1 quater, vengono applicate le sanzioni previste dall’
articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale).
3. Si applica la sanzione amministrativa da 100,00 euro a 400,00 euro per chi intenzionalmente cagiona l’interruzione o turba il regolare svolgimento dell’attività di pesca.
4. Per le violazioni di cui al presente articolo, ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative, il trasgressore corrisponde alla Regione una somma pari a 20,00 euro per ciascun capo pescato in violazione del presente articolo per il ristoro delle spese relative all’adozione delle necessarie misure di ripopolamento delle acque. Tale somma è raddoppiata nel caso in cui il pescato risulti privo di vita.
5. Con le sanzioni di cui al comma 1 e al comma 2 è sempre disposta la confisca del pescato. Con le sanzioni di cui al comma 1, lettere a), c), d), e) e n), e al comma 2 è, altresì, disposta la confisca degli attrezzi.
6. Gli agenti di vigilanza, nel caso di confisca del pescato, qualora si tratti di fauna ittica viva, provvedono all’immediata liberazione.
7. All’accertamento e alla contestazione delle violazioni, ivi compresa la notifica delle violazioni, procedono i soggetti indicati all’
articolo 6 della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni.
8. La Regione esercita le funzioni amministrative riguardanti l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge e ne introita i proventi. E’, altresì, introitata ogni altra somma derivante dall’applicazione dell’
articolo 40 della l. 154/2016 . Tutti gli introiti sono obbligatoriamente utilizzati per le operazioni finalizzate all’attuazione della presente legge.
9. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della
l.r. 45/1982 e successive modificazioni e integrazioni.