Menù di navigazione
Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 1 aprile 2014, n. 8

DISCIPLINA DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE E NORME PER LA TUTELA DELLA RELATIVA FAUNA ITTICA E DELL’ECOSISTEMA ACQUATICO

Bollettino Ufficiale n. 4 del 2 aprile 2014

Art. 23.
(Vigilanza sull’esercizio della pesca)
1. La vigilanza sull’esercizio della pesca è svolta dagli ufficiali ed agenti delle polizie provinciali, dagli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di corpi e servizi pubblici, nonché dalle guardie ecologiche volontarie, di cui alla legge regionale 2 maggio 1990, n. 30 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica) e successive modificazioni ed integrazioni, dai guardapesca e dagli agenti giurati volontari delle associazioni riconosciute di pescatori e di protezione ambientale con compiti di accertamento delle violazioni alla disciplina della pesca e per la tutela dell’ambiente.(63)

Comma così modificato dall'art. 35 della l.r. 27 dicembre 2018, n. 29.

1bis. Gli ulteriori soggetti di cui all’Sito esternoarticolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 (Approvazione del testo unico sulla pesca) e successive modificazioni e integrazioni, possono richiedere alla Regione la nomina di guardie giurate volontarie per concorrere alla sorveglianza sulla pesca nei tratti affidati loro in convenzione ai sensi dell’articolo 8 della presente legge. (65)

Comma inserito dall'art. 35 della l.r. 27 dicembre 2018, n. 29.

2. Il personale di vigilanza pubblico e volontario può, ai sensi della Sito esternolegge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni ed integrazioni e della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni ed integrazioni, procedere al sequestro, nei casi previsti, delle attrezzature e/o del pescato; nel caso si tratti di fauna acquatica viva, provvedono all’immediata liberazione.
3. Il rilascio delle abilitazioni per lo svolgimento della vigilanza ittica e ambientale volontaria da parte della Regione è subordinato alla frequenza di corsi di qualificazione organizzati dalla Regione medesima ed al superamento di un esame di abilitazione sostenuto presso una Commissione istituita dalla Regione, che si riunisce anche in sedi decentrate rispetto al capoluogo. (44)

Comma già modificato dall'art. 101 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 e così successivamente modificato dall'art. 12 della l.r. 28 dicembre 2017, n. 29 .

4. La Regione disciplina la composizione delle Commissioni preposte a tale esame garantendo in esse la presenza tra loro paritaria di rappresentanti di associazioni riconosciute di pescatori e di protezione ambientale. (45)

Comma modificato dall'art. 101 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 e così nuovamente modificato dall'art.35 della l.r. 27 dicembre 2018, n. 29.

5. I corsi di preparazione e di aggiornamento degli agenti giurati volontari per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull’esercizio della pesca e sulla tutela dell’ambiente possono essere organizzati anche dalle associazioni riconosciute di pescatori e di protezione ambientale, con l’autorizzazione e la vigilanza della Regione.(46)

Comma così modificato dall'art. 101 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 .

6. Le associazioni riconosciute di pescatori e di protezione ambientale coordinano e organizzano i propri agenti giurati volontari e possono istituire forme di reperibilità e di servizi di vigilanza, in conformità alle leggi vigenti.(64)

Comma così modificato dall'art. 35 della l.r. 27 dicembre 2018, n. 29.

6 bis. Al fine di assicurare una più efficiente e integrata organizzazione delle attività di vigilanza e controllo sull'intero territorio regionale, la Regione definisce, tramite apposito provvedimento, sentiti i soggetti interessati, parametri, priorità e modalità operative omogenee per l'esercizio coordinato delle funzioni di cui al comma 6, avuto riguardo, altresì, alle particolari caratteristiche del patrimonio ittico e ambientale oggetto di tutela.(57)

Comma aggiunto dall'art. 12 della l.r. 28 dicembre 2017, n. 29 .


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo così sostituito dall'art. 84 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall'art. 84 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall'art. 84 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 90 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già modificato dall'art. 101 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 e così successivamente modificato dall'art. 12 della l.r. 28 dicembre 2017, n. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma modificato dall'art. 101 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 e così nuovamente modificato dall'art.35 della l.r. 27 dicembre 2018, n. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo già sostituito dall'art. 102 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 e così nuovamente sostituito dal comma 75 dell'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 33 . Vedi anche quanto disposto in via transitoria dall'art. 8 della medesima legge 33/2016 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già sostituito dall'art. 103 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 e successivamente abrogato dall'art. 12 della l.r. 28 dicembre 2017, n. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 12 della l.r. 28 dicembre 2017, n. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 12 della l.r. 28 dicembre 2017, n. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma sostituito dall'art. 35 della l.r. 27 dicembre 2018, n. 29 e così ulteriormente sostituito dall'art. 3 della l.r. 27 dicembre 2019, n. 31 . La Sito esternoCorte Costituzionale, con sentenza n. 178/2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale Corte Costituzionale n. 32 del 7 agosto 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato articolo 3, comma 3 della l.r. 31/2019 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 21 della l.r. 19 maggio 2020, n. 9 .