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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 1 aprile 2014, n. 8

DISCIPLINA DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE E NORME PER LA TUTELA DELLA RELATIVA FAUNA ITTICA E DELL’ECOSISTEMA ACQUATICO

Bollettino Ufficiale n. 4 del 2 aprile 2014

Art. 18.
(Autorizzazioni idrauliche e tutela dell’idrofauna)
1. La Regione assicura la tutela dell’idrofauna e dell’ecosistema del corso d’acqua mantenendo, ove possibile, elementi di integrità dell’alveo. La Regione emana disposizioni idonee a individuare i periodi e le località in cui avvengono la frega e la riproduzione dei pesci e le migrazioni delle popolazioni ittiche. (33)

Comma così sostituito dall'art. 97 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 .

2. Chi intende eseguire lavori negli alvei dei corpi idrici o loro sponde deve presentare istanza alla Regione almeno trenta giorni prima della data di inizio dei lavori. (34)

Comma così modificato dall'art. 97 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 .

3. Qualora i lavori di cui al comma 2 abbiano carattere di indifferibilità ed urgenza, l’istanza deve essere presentata almeno cinque giorni prima del loro inizio; per i lavori da realizzarsi in casi di alluvione in corso che metta in pericolo l’incolumità pubblica, nonché per gli interventi di somma urgenza in caso di eventi calamitosi per i quali sia dichiarato lo stato di emergenza, di eventi potenzialmente in grado di contaminare un sito di cui all’Sito esternoarticolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni, e interventi imprevisti e non programmati su utenze di interesse pubblico oggetto di concessione, i soggetti che eseguono gli interventi sono tenuti a dare comunicazione alla Regione entro le successive ventiquattro ore dell’avvenuto accesso in alveo, fatte salve le disposizioni dettate da norme di settore. (55)

Comma così modificato dall'art. 12 della l.r. 28 dicembre 2017, n. 29 .

3 bis. I soggetti di cui al comma 3 sono altresì tenuti a fornire alla Regione entro i successivi trenta giorni una relazione in merito all’intervento eseguito negli alvei dei corpi idrici o loro sponde. (56)

Comma inserito dall'art. 12 della l.r. 28 dicembre 2017, n. 29 .

4. In ogni caso gli interventi sul corso d’acqua che possano ridurre in maniera temporanea o permanente la continuità del medesimo prevedono la realizzazione di accorgimenti per il passaggio dei pesci, in conformità alla carta ittica.
5. Chi effettua il prosciugamento provvede a proprie spese:
a) al recupero della fauna ittica eventualmente rimasta nel corpo idrico interessato ed alla sua immissione in acque pubbliche o ad altro utilizzo autorizzato sotto il controllo del personale incaricato dalla Provincia;
b) al ripristino, secondo le indicazioni della carta ittica, della popolazione ittica preesistente. (35)

Comma così modificato dall'art. 97 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 .

6. Nei tratti di corsi d’acqua e nei bacini posti anche parzialmente in asciutta, è vietato l’esercizio della pesca, salvo motivate disposizioni della Regione. (36)

Comma così modificato dall'art. 97 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 .

7. La Regione, in caso di svuotamento periodico di invasi artificiali, può consentire, nei mesi antecedenti l’avvio dei lavori, deroghe ai metodi di cattura, alle misure minime e alle specie indicate nella presente legge, al fine di recuperare la fauna ittica e immetterla in acque pubbliche o destinarla ad altro utilizzo.(37)

Comma così modificato dall'art. 97 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 .

8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano negli stagni e bacini per la piscicoltura, nonché nei bacini artificiali adibiti a scopi irrigui.

Note del Redattore:

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Periodo così sostituito dall'art. 84 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Comma così sostituito dall'art. 84 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Comma così sostituito dall'art. 84 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Lettera così modificata dall'art. 90 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Comma già modificato dall'art. 101 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 e così successivamente modificato dall'art. 12 della l.r. 28 dicembre 2017, n. 29 .

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Comma modificato dall'art. 101 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 e così nuovamente modificato dall'art.35 della l.r. 27 dicembre 2018, n. 29 .

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Articolo già sostituito dall'art. 102 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 e così nuovamente sostituito dal comma 75 dell'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 33 . Vedi anche quanto disposto in via transitoria dall'art. 8 della medesima legge 33/2016 .

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Comma già sostituito dall'art. 103 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 e successivamente abrogato dall'art. 12 della l.r. 28 dicembre 2017, n. 29 .

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Lettera così modificata dall'art. 12 della l.r. 28 dicembre 2017, n. 29 .

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Articolo così sostituito dall'art. 12 della l.r. 28 dicembre 2017, n. 29 .

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Comma sostituito dall'art. 35 della l.r. 27 dicembre 2018, n. 29 e così ulteriormente sostituito dall'art. 3 della l.r. 27 dicembre 2019, n. 31 . La Sito esternoCorte Costituzionale, con sentenza n. 178/2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale Corte Costituzionale n. 32 del 7 agosto 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato articolo 3, comma 3 della l.r. 31/2019 .

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Lettera così modificata dall'art. 21 della l.r. 19 maggio 2020, n. 9 .