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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 1 aprile 2014, n. 8

DISCIPLINA DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE E NORME PER LA TUTELA DELLA RELATIVA FAUNA ITTICA E DELL’ECOSISTEMA ACQUATICO

Bollettino Ufficiale n. 4 del 2 aprile 2014

Art. 16.
(Immissione di materiale ittico)
2. L’immissione di materiale ittico a scopo di ripopolamento è effettuata dalla Regione sulla base delle indicazioni della carta ittica.(28)

Comma così modificato dall'art. 95 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 .

3. La Regione può avvalersi della collaborazione delle associazioni pescasportive maggiormente rappresentative a livello nazionale e organizzate a livello locale oppure rappresentante nella Commissione tecnico-consultiva regionale di cui all'articolo 3, mediante l’approvazione ed il finanziamento di specifici progetti, anche per la gestione, la razionale distribuzione e immissione del materiale per il ripopolamento dei corpi idrici.(29)

Comma così modificato dall'art. 95 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 .

4. L’immissione di materiale ittico adulto è consentita, sulla base di un programma di massima e nel rispetto dei controlli sanitari previsti dall’articolo 17, nelle riserve turistiche di cui all’articolo 8 da parte dei soggetti gestori e in occasione di gare e raduni di pesca di cui all’articolo 22 da parte delle associazioni dei pescatori, previa comunicazione alla Regione che ne valuta la coerenza con le indicazioni della carta ittica e impartisce, se necessario, le opportune prescrizioni.(30)

Comma gia modificato dall'art. 95 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 e così sostituito dall'art. 12 della l.r. 28 dicembre 2017, n. 29 .


Note del Redattore:

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Periodo così sostituito dall'art. 84 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Comma così sostituito dall'art. 84 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Comma così sostituito dall'art. 84 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Lettera così modificata dall'art. 90 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Comma già modificato dall'art. 101 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 e così successivamente modificato dall'art. 12 della l.r. 28 dicembre 2017, n. 29 .

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Comma modificato dall'art. 101 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 e così nuovamente modificato dall'art.35 della l.r. 27 dicembre 2018, n. 29 .

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Articolo già sostituito dall'art. 102 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 e così nuovamente sostituito dal comma 75 dell'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 33 . Vedi anche quanto disposto in via transitoria dall'art. 8 della medesima legge 33/2016 .

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Comma già sostituito dall'art. 103 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 e successivamente abrogato dall'art. 12 della l.r. 28 dicembre 2017, n. 29 .

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Lettera così modificata dall'art. 12 della l.r. 28 dicembre 2017, n. 29 .

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Articolo così sostituito dall'art. 12 della l.r. 28 dicembre 2017, n. 29 .

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Comma sostituito dall'art. 35 della l.r. 27 dicembre 2018, n. 29 e così ulteriormente sostituito dall'art. 3 della l.r. 27 dicembre 2019, n. 31 . La Sito esternoCorte Costituzionale, con sentenza n. 178/2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale Corte Costituzionale n. 32 del 7 agosto 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato articolo 3, comma 3 della l.r. 31/2019 .

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Lettera così modificata dall'art. 21 della l.r. 19 maggio 2020, n. 9 .