Legge regionale 1 aprile 2014, n. 7
ORGANIZZAZIONE ED INTERMEDIAZIONE DI VIAGGI E SOGGIORNI TURISTICI (3)
Bollettino Ufficiale n. 4 del 2 aprile 2014
Art. 7
(Apertura ed esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo)(9)
1. Per l'esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo si applica l‘istituto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni. La SCIA è inviata allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del Comune in cui è ubicata la sede dell’agenzia di viaggio mentre per le agenzie on line (OLTA o OTA) la SCIA è inviata allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) dove ha sede legale l’agenzia. (18)
2. La Giunta regionale stabilisce la documentazione da presentare a corredo della SCIA di cui al comma 1, anche nel caso di agenzie che intendono esercitare la propria attività esclusivamente on line (OLTA o OTA), nonché nel caso di apertura di sedi secondarie di agenzie di viaggi e turismo, anche da parte di agenzie con sede principale in altra Regione italiana o in altro Stato dell’Unione Europea.
3. Ogni variazione degli elementi comunicati in sede di segnalazione certificata di inizio attività deve essere comunicata entro trenta giorni allo SUAP di cui al comma 1. (19)
4. Le agenzie non possono comunque adottare per la loro denominazione quella di comuni o regioni italiane, ma possono adottare denominazioni o ragioni sociali anche in lingua straniera purché non traggano in inganno il consumatore sulla legittimazione allo svolgimento dell’attività di agenzia di viaggio e turismo.
5. L’apertura di agenzie di viaggio e turismo da parte di soggetti non appartenenti a Stati membri della Unione Europea é subordinato al possesso di regolare permesso di soggiorno ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modificazioni e integrazioni.
6. Le agenzie aperte al pubblico devono avere:
a) locali indipendenti e idonei, anche se inseriti in impianti commerciali, oppure punti vendita aperti al pubblico inseriti in altre imprese commerciali, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di commercio; (22)
b) insegne visibili che specifichino la denominazione e l'attività svolta;
c) attrezzature adeguate alle attività dell'impresa.
6 bis. Le agenzie aperte al pubblico espongono, in modo ben visibile all’interno dei locali o punti vendita in cui esercitano l’attività, gli estremi della SCIA inviata ai sensi del comma 1. Le OLTA o OTA pubblicano gli estremi della SCIA inviata sui siti web utilizzati per l’esercizio on line della loro attività. (20)
Note del Redattore:
Secondo le disposizioni di cui all'art. 49 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 ogni riferimento contenuto nella presente legge alle province è da intendersi fatto alla Regione.
Articolo già sostituito dall'art. 75 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 e così ulteriormente sostituito dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 32 .
Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 32 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 3 agosto 2020, n. 28 .