Legge regionale 1 aprile 2014, n. 7
ORGANIZZAZIONE ED INTERMEDIAZIONE DI VIAGGI E SOGGIORNI TURISTICI (3)
Bollettino Ufficiale n. 4 del 2 aprile 2014
Art. 6
(Funzioni di vigilanza e controllo)
1. Le funzioni di vigilanza e controllo sulle agenzie sono esercitate dalla Regione, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni ed integrazioni e dalla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni ed integrazioni. (6)
2. La Regione può stipulare protocolli d’intesa con gli organi di polizia locale allo scopo di delegare a questi ultimi funzioni ispettive e di controllo finalizzate alla repressione dell’abusivismo. (7)
Note del Redattore:
Secondo le disposizioni di cui all'art. 49 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 ogni riferimento contenuto nella presente legge alle province è da intendersi fatto alla Regione.
Articolo già sostituito dall'art. 75 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 e così ulteriormente sostituito dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 32 .
Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 32 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 3 agosto 2020, n. 28 .