Menù di navigazione
Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 1 aprile 2014, n. 7

Bollettino Ufficiale n. 4 del 2 aprile 2014

Art. 3
(Attività delle agenzie di viaggio e turismo)
1. Le agenzie, nell'esercizio delle loro attività, stipulano contratti di viaggio, ai sensi della Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV), ratificata e resa esecutiva con la Sito esternolegge 27 dicembre 1977, n. 1084 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970).
2. E' attività propria delle agenzie l'organizzazione e la vendita di pacchetti turistici, così come definiti al comma 4.
3. Nell’attività delle agenzie di viaggio e turismo è, altresì, compresa, in regime non esclusivo, l’organizzazione e la vendita di escursioni individuali o collettive, di giri di città e di trasferimenti da e per porti, aeroporti e stazioni con ogni mezzo di trasporto, inclusi i mezzi di trasporto di proprietà delle agenzie e quelli noleggiati presso terzi.
4. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario e di durata superiore alle ventiquattro ore ovvero che si estendano per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) altri servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio che costituiscano una parte significativa del pacchetto turistico.
5. Le agenzie possono svolgere anche le seguenti attività:
a) prenotazione e vendita di biglietti, anche speciali, per conto delle imprese italiane ed estere che esercitano trasporti ferroviari, automobilistici, marittimi, aerei ed altri tipi di trasporto;
b) accoglienza di clienti, con proprio personale qualificato, nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo dei mezzi collettivi di trasporto e nelle strutture turistico-ricettive;
c) prenotazione di servizi presso strutture ricettive e della ristorazione ovvero vendita di buoni di credito per detti servizi emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;
d) informazione e propaganda di iniziative turistiche, culturali e/o concernenti eventi e spettacoli;
e) assistenza per il rilascio dei passaporti e visti consolari;
f) inoltro, ritiro e deposito di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;
g) prenotazione del noleggio, nell'ambito delle attività turistiche, di autovetture e di altri mezzi di trasporto, con e senza conducente;
h) rilascio e pagamento di assegni turistici, di assegni circolari (traveller's chèque) e di altri titoli di credito per i viaggiatori, di lettere di credito, cambio di valuta, servizio di money transfert, secondo le vigenti disposizione di legge;
i) operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazioni autorizzate ad operare sull'intero territorio nazionale, di polizze a garanzia di ogni rischio connesso al servizio prestato;
j) organizzazione di servizi relativi alle attività congressuali ed alle attività svolte in occasione di manifestazioni fieristiche ed eventi;
k) distribuzione e vendita al turista di guide, piante, opere illustrative ed altre pubblicazioni e di merchandising relativo alle attività svolte;
l) organizzazione di viaggi con annesse vendite promozionali;
m) ogni altra attività concernente le prestazioni di servizi turistici;
n) organizzazione di eventi, fiere, manifestazioni non commerciali.
6. Le agenzie possono convenzionarsi con i propri clienti per la dislocazione di terminali remoti, posti all'interno di strutture diverse dalla propria sede, per la prenotazione e la consegna di biglietti di viaggio. (5)

Comma così modificato dall'art. 68 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

7. Le agenzie possono prestare la propria attività e prenotare e vendere biglietti e prodotti turistici, fuori sede, in occasione di spettacoli, mostre, borse, fiere o manifestazioni simili.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Secondo le disposizioni di cui all'art. 49 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 ogni riferimento contenuto nella presente legge alle province è da intendersi fatto alla Regione.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituto dall'art. 67 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 71 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 72 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 74 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo già sostituito dall'art. 75 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 e così ulteriormente sostituito dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 32 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 76 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 77 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 79 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita dall'art. 3 della L.R. 29 maggio 2018, n. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 3 agosto 2020, n. 28 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 30 giugno 2023, n. 14 .