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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 1 aprile 2014, n. 7

Bollettino Ufficiale n. 4 del 2 aprile 2014

Art. 10
1. I periodi di chiusura dell’agenzia superiori a tre mesi devono essere preventivamente comunicati alla Regione.
2. Un periodo di chiusura superiore all'anno comporta l’adozione da parte della Regione del provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività.

Note del Redattore:

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Secondo le disposizioni di cui all'art. 49 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 ogni riferimento contenuto nella presente legge alle province è da intendersi fatto alla Regione.

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Articolo così sostituto dall'art. 67 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

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Articolo così sostituito dall'art. 71 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

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Articolo così sostituito dall'art. 72 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

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Articolo così sostituito dall'art. 74 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

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Articolo già sostituito dall'art. 75 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 e così ulteriormente sostituito dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 32 .

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Articolo così sostituito dall'art. 76 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

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Articolo così sostituito dall'art. 77 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

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Articolo così sostituito dall'art. 79 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

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Lettera così sostituita dall'art. 3 della L.R. 29 maggio 2018, n. 5 .

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Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 3 agosto 2020, n. 28 .

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Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 30 giugno 2023, n. 14 .