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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 11 marzo 2014, n. 4

NORME PER IL RILANCIO DELL’AGRICOLTURA E DELLA SELVICOLTURA, PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO RURALE ED ISTITUZIONE DELLA BANCA REGIONALE DELLA TERRA

Bollettino Ufficiale n. 3 del 19 marzo 2014

Art. 1.
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge definisce strumenti ed interventi per promuovere il rilancio delle attività agricole e selvicolturali, anche attraverso il recupero produttivo dei terreni abbandonati, incolti o insufficientemente coltivati e la salvaguardia del territorio.
2. La presente legge, in particolare, persegue le seguenti finalità:
a) favorire l’aumento della superficie media aziendale attraverso l’accorpamento delle superfici a vocazione agricola e forestale in unità colturali più estese, idonee allo sviluppo di imprese gestibili secondo canoni di razionalità ed efficienza;
b) sostenere il recupero a fini produttivi agricoli dei terreni agricoli incolti, nonché di terreni con altre precedenti destinazioni;
c) favorire l'occupazione nel comparto agricolo e forestale con particolare riguardo all’inserimento delle giovani generazioni assegnando in concessione gratuita aree demaniali regionali;
d) contribuire alla funzione di presidio e salvaguardia del territorio montano e rurale, attraverso misure idonee a favorire lo sviluppo delle aziende agro-forestali esistenti, nonché l’insediamento di nuove, in grado di coniugare il recupero e la preservazione delle pratiche agricole tradizionali con lo sviluppo di innovative filiere agro-forestali locali;
e) prevenire il dilavamento e l’erosione del suolo fertile, nonché il rischio di incendi, promuovendo da parte dei soggetti titolari di diritti reali sui terreni e delle amministrazioni locali un atteggiamento maggiormente attento e responsabile verso la salvaguardia e la cura del territorio;
f) semplificare la normativa legislativa e regolamentare vigente al fine di rimuovere ostacoli e vincoli che si frappongano al recupero produttivo delle terre a destinazione agricola e selvicolturale.
f bis) sostenere gli sforzi delle aziende agricole e dei comuni volti alla preservazione delle coltivazioni e alla salvaguardia del territorio, tramite una più efficace azione di controllo delle specie selvatiche. (1)

Lettera aggiunta dall'art. 24 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 29 .

3. La Regione riconosce la ricomposizione e il riordino fondiario quali condizioni indispensabili per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2.
4. La Regione riconosce, altresì, il ruolo strategico multifunzionale svolto dalle imprese agro-forestali ai fini della salvaguardia del territorio e della preservazione del paesaggio e promuove la diversificazione delle attività aziendali allo scopo di consentire all'imprenditore agricolo di integrare i redditi derivanti dalle produzioni agro-forestali.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto dall'art. 24 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 29 . La Corte Costituzionale, con sentenza n. 44 del 6 febbraio – 13 marzo 2019, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale n. 12 del 20 marzo 2019 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede che la Regione, per le attività di controllo faunistico, può avvalersi “anche del concorso di coadiutori appositamente formati in coerenza con i criteri di cui all'Sito esternoarticolo 22, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni”.