Legge regionale 12 novembre 2014, n. 33
DISCIPLINA DELLE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA E FONDAZIONI DERIVANTI DALLA TRASFORMAZIONE DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA
Bollettino Ufficiale n. 16 del 14 novembre 2014
Art. 9
(Direttore)
1. La direzione dell’Azienda è affidata ad un Direttore.
2. Il Direttore è responsabile della gestione tecnica, finanziaria e amministrativa dell’Azienda e risponde del raggiungimento degli obiettivi programmati dall'organo di amministrazione e della loro realizzazione. (7)
3. Il Direttore è nominato dall'organo di amministrazione sulla base dei criteri e secondo le modalità stabilite dallo Statuto, anche al di fuori della dotazione organica. Lo Statuto definisce i requisiti minimi per l’incarico di Direttore. Può essere incaricato della direzione dell’Azienda anche un dipendente dell’Azienda stessa non appartenente alla qualifica dirigenziale in possesso di diploma di laurea o con esperienza almeno decennale maturata in posizione funzionale prevista per l’accesso alla dirigenza. (8)
4. Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da un contratto di diritto privato di durata non superiore a quella dell'organo di amministrazione che lo ha nominato. Il trattamento economico è stabilito dall'organo di amministrazione e non può comunque superare il 50 per cento della retribuzione dei Direttori generali della Regione. La carica di Direttore è incompatibile con qualsiasi altro lavoro, dipendente o autonomo, e la relativa nomina determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto alla conservazione del posto, fatto salvo quanto previsto al comma 5, nel rispetto della normativa vigente in materia. (9)
5. Per motivi di contenimento della spesa, l'organo di amministrazione delle Aziende può deliberare con provvedimento motivato di avvalersi per la gestione dell’Azienda, e tramite convenzione, dell’attività a tempo parziale di Dirigente di altra Azienda. (10)
Note del Redattore:
Comma aggiunto dall'art. 33 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 . Vedi anche la disposizione transitoria di cui all'art. 97 della stessa L.R. 29/2015 .
Comma modificato dall'art. 29 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 e così nuovamente modificato dall'art. 24 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9 .
Comma già modificato dall'art. 24 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9 e così nuovamente modificato dall'art. 9 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 .