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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 12 novembre 2014, n. 33

DISCIPLINA DELLE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA E FONDAZIONI DERIVANTI DALLA TRASFORMAZIONE DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA

Bollettino Ufficiale n. 16 del 14 novembre 2014

Art. 4
(Organi)
1. Sono organi delle Aziende:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Presidente;
c) il Revisore unico;
d) l’Assemblea dei Soci, qualora statutariamente prevista, per le sole Aziende aventi origine da IPAB di natura associativa.
1 ter. Nel caso in cui venga esercitata l’opzione di cui al comma 1 bis il Consiglio di amministrazione rimane in carica di norma fino al termine del mandato. Con deliberazione approvata all’unanimità, può essere disposta l’immediata decadenza. Il Consiglio di amministrazione uscente espleta le procedure per l’insediamento dei nuovi organi, entro il termine di quarantacinque giorni dalla conclusione del mandato ovvero dall’approvazione all’unanimità della deliberazione di decadenza, garantendo nelle more l’ordinaria amministrazione. (14)

Comma inserito dall'art. 24 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9.

1 bis. Le Aziende possono, con apposita modifica statutaria, prevedere in Statuto la possibilità di optare, in luogo del Consiglio di amministrazione e del Presidente di cui al comma 1, per la nomina, quale organo amministrativo, di un Amministratore unico e la costituzione di un’Assemblea composta da rappresentanti degli enti già competenti alla nomina dei consiglieri di amministrazione di cui al comma 1, lettera a). Lo Statuto in tal caso dovrà prevedere, altresì, le modalità per l’esercizio dell’opzione. (3)

Comma aggiunto dall'art. 29 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .


Note del Redattore:

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Comma aggiunto dall'art. 33 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 . Vedi anche la disposizione transitoria di cui all'art. 97 della stessa L.R. 29/2015 .

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Comma così modificato dall'art. 29 della L.R. 28 dicembre 2017, 29 .

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Comma modificato dall'art. 29 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 e così nuovamente modificato dall'art. 24 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9 .

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Comma già modificato dall'art. 24 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9 e così nuovamente modificato dall'art. 9 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 .

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Comma così sostituito dall'art. 24 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9 .

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Comma così sostituito dall'art. 24 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9 .