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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 11 marzo 2014, n. 3

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 29 GIUGNO 2004, N. 10 (NORME PER L’ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 MARZO 1998 N. 9 (NUOVO ORDINAMENTO DEGLI ENTI OPERANTI NEL SETTORE DELL’EDILIZIA PUBBLICA E RIORDINO DELLE ATTIVITÀ DI SERVIZIO ALL’EDILIZIA RESIDENZIALE ED AI LAVORI PUBBLICI))

Bollettino Ufficiale n. 3 del 19 marzo 2014

Art. 9
(Norma transitoria)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 12 e 16 della l.r. 10/2004 , così come modificati dagli articoli 3 e 6 della presente legge, si applicano anche alle procedure già avviate e non ancora concluse alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le linee guida di cui all’articolo 14 della l.r. 10/2004 , così come modificato dall’articolo 4 della presente legge, sono approvate dalla Giunta regionale entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.