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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 11 luglio 2014, n. 17

DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI

Bollettino Ufficiale n. 9 del 16 luglio 2014

Art. 9
(Consorzi per la ricerca, la raccolta, la vendita dei funghi e per la produzione connessa)
1. I comuni montani, previa autorizzazione della Regione, in forma singola o associata, proprietari di boschi naturali o di terreni incolti, gli imprenditori agricoli e forestali, i proprietari coltivatori diretti, i mezzadri e gli affittuari di boschi naturali o di terreni incolti possono promuovere la costituzione di consorzi volontari per la ricerca, la raccolta e la vendita dei funghi e per la conduzione della produzione agricola connessa.
2. La ricerca e la raccolta dei funghi sono riservati, nei boschi e nei terreni delimitati appartenenti ai soggetti consorziati, ai soci partecipanti o a persone da questi autorizzate mediante il rilascio di appositi tesserini a pagamento.
3. Al fine di preservare l’ecosistema boschivo, i consorzi possono prevedere che le persone autorizzate di cui al comma 2 non esercitino la facoltà di raccogliere funghi per due giorni la settimana. (6)

Comma così sostituito dall'art. 5 della legge regionale 18 marzo 2015, n. 8.

4. I proventi conseguiti con i tesserini di cui al comma 2, dedotti gli oneri generali e le spese di sorveglianza e di custodia, sono impiegati, in misura non inferiore al 50 per cento del loro ammontare, per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 10. (29)

Comma così sostituito dall'art. 6 della legge regionale 1 marzo 2022, n. 1.

5. La delimitazione dei confini dei consorzi è realizzata mediante l’apposizione di cartelli e tabelle ad una distanza tale che essi risultino visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello siano visibili tanto il precedente quanto il successivo; i cartelli devono recare il nome del consorzio, l’indicazione proprietà privata con la scritta “Raccolta dei funghi epigei spontanei e degli altri prodotti del bosco riservata”.
6. I comuni montani, in forma singola o associata, che abbiano subordinato l’esercizio della raccolta sul territorio di competenza al versamento di un corrispettivo monetario di cui all’articolo 3, comma 2, possono definire reciproci accordi con i consorzi, finalizzati ad unificare il rilascio dei tesserini ed i relativi corrispettivi monetari e, in particolare, a perseguire la possibile armonizzazione dei giorni di sospensione della raccolta dei funghi, di cui al comma 3. (7)

Comma così modificato dall'art. 5 della legge regionale 18 marzo 2015, n. 8.


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera già modificata dall'art. 4 della legge regionale 18 marzo 2015, n. 8 e così successivamente modificata dall'art. 5 della legge regionale 1 marzo 2022, n. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall'art. 7 della legge regionale 1 marzo 2022, n. 1 . Vedi anche disposizione transitoria prevista all'art. 10 della legge regionale 1 marzo 2022, n. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 72 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .