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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 11 luglio 2014, n. 17

DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI

Bollettino Ufficiale n. 9 del 16 luglio 2014

Art. 8
(Modalità di raccolta e divieti)
1. La raccolta dei funghi deve essere effettuata cogliendo esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie.
2. E’ consentito, durante la ricerca dei funghi, l’uso di un bastone, purché il medesimo non venga impiegato per svellere o in qualsiasi modo danneggiare i funghi.
3. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore.
4. E’ vietato:
a) nella raccolta dei funghi, l’uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l’apparato radicale della flora;
b) riporre o trasportare i funghi in sacchetti di plastica o contenitori stagni;
c) raccogliere o danneggiare i funghi non commestibili o velenosi;
e) raccogliere o trasportare funghi senza il tesserino di autorizzazione, quando questo sia richiesto dagli enti gestori.
5. La ricerca dei funghi è vietata dal tramonto alla levata del sole.
6. La raccolta dei funghi è vietata, salvo diverse disposizioni dei competenti organismi di gestione:
a) nelle riserve naturali integrali;
b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali ed in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;
c) nelle aree specificatamente interdette dalla Giunta regionale sulla base di criteri predeterminati dalla Giunta medesima per motivi selvicolturali;
d) in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dalla Giunta regionale su proposta degli enti locali interessati.
7. E’ vietato raccogliere funghi ed altri prodotti del sottobosco nelle aree recuperate precedentemente destinate a funzioni di discarica e nelle zone industriali.
8. E’ vietato, inoltre, raccogliere i funghi nelle aree urbane a verde pubblico.

Note del Redattore:

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Lettera già modificata dall'art. 4 della legge regionale 18 marzo 2015, n. 8 e così successivamente modificata dall'art. 5 della legge regionale 1 marzo 2022, n. 1 .

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Comma così sostituito dall'art. 7 della legge regionale 1 marzo 2022, n. 1 . Vedi anche disposizione transitoria prevista all'art. 10 della legge regionale 1 marzo 2022, n. 1 .

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Lettera così modificata dall'art. 72 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .