Legge regionale 11 luglio 2014, n. 17
DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI
Bollettino Ufficiale n. 9 del 16 luglio 2014
Art. 4
(Limiti quantitativi della raccolta)
1. In tutto il territorio della Regione la raccolta dei funghi è consentita soltanto per le specie commestibili e per una quantità giornaliera nei seguenti limiti:
a) per la specie porcino (Boletus reticulatus, edulis, aereus e pinicola) fino ad un massimo di chilogrammi tre per persona; (25)
b) per la specie ovolo (Amanita caesarea) fino ad un massimo di chilogrammi uno per persona;(26)
c) per tutte le altre specie fino ad un massimo di chilogrammi tre per persona, escluso i chiodini (Armillaria mellea) la cui raccolta non è soggetta a limiti.(1)
2. Fermi restando i quantitativi di specie di cui al comma 1, la quantità di raccolta per persona non può complessivamente superare il limite giornaliero di chilogrammi tre, fatte salve le deroghe di cui all’articolo 5.
3. I proprietari e le persone aventi il godimento del fondo, nonché i loro familiari e i dipendenti regolarmente assunti possono procedere alla raccolta dei funghi sul fondo stesso senza limitazioni temporali e quantitative.
Note del Redattore:
Lettera già modificata dall'art. 4 della legge regionale 18 marzo 2015, n. 8 e così successivamente modificata dall'art. 5 della legge regionale 1 marzo 2022, n. 1 .
Comma così sostituito dall'art. 7 della legge regionale 1 marzo 2022, n. 1 . Vedi anche disposizione transitoria prevista all'art. 10 della legge regionale 1 marzo 2022, n. 1 .