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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 11 luglio 2014, n. 17

DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI

Bollettino Ufficiale n. 9 del 16 luglio 2014

Art. 4
(Limiti quantitativi della raccolta)
1. In tutto il territorio della Regione la raccolta dei funghi è consentita soltanto per le specie commestibili e per una quantità giornaliera nei seguenti limiti:
a) per la specie porcino (Boletus reticulatus, edulis, aereus e pinicola) fino ad un massimo di chilogrammi tre per persona; (25)

Lettera così sostituita dall'art. 2 della legge regionale 1 marzo 2022, n. 1.

b) per la specie ovolo (Amanita caesarea) fino ad un massimo di chilogrammi uno per persona;(26)

Lettera così sostituita dall'art. 2 della legge regionale 1 marzo 2022, n. 1.

c) per tutte le altre specie fino ad un massimo di chilogrammi tre per persona, escluso i chiodini (Armillaria mellea) la cui raccolta non è soggetta a limiti.(1)

Lettera così modificata dall'art. 1 della legge regionale 18 marzo 2015, n. 8.

2. Fermi restando i quantitativi di specie di cui al comma 1, la quantità di raccolta per persona non può complessivamente superare il limite giornaliero di chilogrammi tre, fatte salve le deroghe di cui all’articolo 5.
3. I proprietari e le persone aventi il godimento del fondo, nonché i loro familiari e i dipendenti regolarmente assunti possono procedere alla raccolta dei funghi sul fondo stesso senza limitazioni temporali e quantitative.

Note del Redattore:

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Lettera già modificata dall'art. 4 della legge regionale 18 marzo 2015, n. 8 e così successivamente modificata dall'art. 5 della legge regionale 1 marzo 2022, n. 1 .

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Comma così sostituito dall'art. 7 della legge regionale 1 marzo 2022, n. 1 . Vedi anche disposizione transitoria prevista all'art. 10 della legge regionale 1 marzo 2022, n. 1 .

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Lettera così modificata dall'art. 72 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .