Legge regionale 11 luglio 2014, n. 17
DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI
Bollettino Ufficiale n. 9 del 16 luglio 2014
Art. 20
(Somministrazione e preparazione di alimenti a base di funghi)
1. Per la preparazione di alimenti con funghi freschi spontanei e coltivati, secchi o altrimenti lavorati gli esercizi di somministrazione e preparazione dei medesimi utilizzano esclusivamente le specie indicate nell’articolo 5 e negli allegati I e II del d.p.r. 376/1995 e successive modificazioni e integrazioni, nonché nella deliberazione della Giunta regionale 7 agosto 1996, n. 2690 (Integrazioni ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del d.p.r. 376/1995 dell’elenco delle specie fungini riconosciute idonee alla commercializzazione in ambito locale). (19)
Note del Redattore:
Lettera già modificata dall'art. 4 della legge regionale 18 marzo 2015, n. 8 e così successivamente modificata dall'art. 5 della legge regionale 1 marzo 2022, n. 1 .
Comma così sostituito dall'art. 7 della legge regionale 1 marzo 2022, n. 1 . Vedi anche disposizione transitoria prevista all'art. 10 della legge regionale 1 marzo 2022, n. 1 .