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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 11 luglio 2014, n. 17

DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI

Bollettino Ufficiale n. 9 del 16 luglio 2014

Art. 18
(Autorizzazione al commercio dei funghi)
1. La vendita di funghi freschi e, altresì, dei funghi secchi allo stato sfuso appartenenti alle specie del gruppo edulis e relativo gruppo (porcini) è soggetta alla presentazione di una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune competente nel caso di nuova attività.(11)

Comma così sostituito dall'art. 9 della legge regionale 18 marzo 2015, n. 8.

2. La vendita dei funghi freschi destinati al dettaglio è consentita previa certificazione di avvenuto controllo ai sensi dell’Sito esternoarticolo 3 del d.p.r. 376/1995 e successive modificazioni ed integrazioni da parte dell’Ispettorato micologico dell’Azienda sanitaria locale.
3. La vendita dei funghi freschi destinati al dettaglio è, altresì, consentita previa certificazione di avvenuto riconoscimento e di accertata commestibilità da parte dei micologi in possesso dell’attestato ai sensi del Sito esternodecreto del Ministro della Sanità 686/1996 e iscritti nell’apposito registro nazionale.
4. Il titolare dell’attività o suo delegato deve essere in possesso dell’attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine di cui all’articolo 17 o dell’attestato di micologo di cui al Sito esternodecreto del Ministro della Sanità 686/1996 . (12)

Comma così sostituito dall'art. 9 della legge regionale 18 marzo 2015, n. 8.

6. La vendita dei funghi freschi in confezioni singole non manomissibili è consentita previo riconoscimento da parte dei micologi in possesso dell’attestato ai sensi del decreto del Ministro della Sanità 686/1996 ed iscritti nell’apposito registro nazionale, che accertano la commestibilità dei funghi e certificano singolarmente le confezioni le quali devono riportare in etichetta gli estremi di tale certificazione. Gli esercizi che commercializzano esclusivamente funghi in confezioni non manomissibili, singolarmente certificati da un micologo e che rechino in etichetta il riferimento a tale certificazione, non necessitano di adempiere a quanto previsto ai commi 1 e 4. Non è ammesso il frazionamento di tali confezioni. (14)

Comma così modificato dall'art. 9 della legge regionale 18 marzo 2015, n. 8.

7. La vendita dei funghi da parte dei privati è consentita previa presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al Comune di residenza.(15)

Comma così modificato dall'art. 9 della legge regionale 18 marzo 2015, n. 8.

8. Il commercio dei funghi può effettuarsi su aree private in sede fissa o su aree pubbliche, esclusa in quest’ultima ipotesi la forma itinerante.

Note del Redattore:

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Lettera già modificata dall'art. 4 della legge regionale 18 marzo 2015, n. 8 e così successivamente modificata dall'art. 5 della legge regionale 1 marzo 2022, n. 1 .

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Comma così sostituito dall'art. 7 della legge regionale 1 marzo 2022, n. 1 . Vedi anche disposizione transitoria prevista all'art. 10 della legge regionale 1 marzo 2022, n. 1 .

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Lettera così modificata dall'art. 72 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .