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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 11 luglio 2014, n. 17

DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI

Bollettino Ufficiale n. 9 del 16 luglio 2014

Art. 16
(Requisiti e condizioni per la commercializzazione)
1. I funghi freschi, per essere posti in commercio, devono essere:
a) suddivisi per specie;
b) disposti in singolo strato;
c) contenuti in cassette o speciali imballaggi tali da consentire una sufficiente areazione;
d) freschi, interi e in buono stato di conservazione;
2. E’ ammessa esclusivamente la vendita di funghi freschi inclusi nell’elenco delle specie di cui all’allegato 1 del Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) e successive modificazioni ed integrazioni, integrato dall’elenco di cui alla deliberazione della Giunta regionale 7 agosto 1996, n. 2690.

Note del Redattore:

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Lettera già modificata dall'art. 4 della legge regionale 18 marzo 2015, n. 8 e così successivamente modificata dall'art. 5 della legge regionale 1 marzo 2022, n. 1 .

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Comma così sostituito dall'art. 7 della legge regionale 1 marzo 2022, n. 1 . Vedi anche disposizione transitoria prevista all'art. 10 della legge regionale 1 marzo 2022, n. 1 .

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Lettera così modificata dall'art. 72 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .