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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1

NORME IN MATERIA DI INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI OTTIMALI PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E ALLA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI

Bollettino Ufficiale n. 2 del 26 febbraio 2014

Art. 15
1. L’Autorità d’ambito per il governo del ciclo dei rifiuti è la Regione Liguria, che opera attraverso un Comitato d’ambito costituito da:
a) il Presidente della Giunta regionale o suo delegato;
b) gli Assessori regionali competenti;
c) il Sindaco della Città metropolitana o suo delegato;
d) i Presidenti delle province o loro delegati.
2. Il Comitato d’ambito provvede alle seguenti funzioni:
a) approva il Piano d’ambito che recepisce e coordina le scelte del Piano metropolitano e dei Piani d’area provinciale in attuazione della pianificazione regionale di cui all’Sito esternoarticolo 199 del d.lgs. 152/2006 e comprende il modello gestionale e organizzativo dei servizi e il programma degli interventi proposto dall’Agenzia regionale ligure per i rifiuti (ARLIR) e i relativi piani economico finanziari; a tali fini definisce, in base alle previsioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti, le integrazioni funzionali fra le quattro aree, motivate da esigenze tecniche e di efficienza dei servizi; (29)

Lettera così sostituita dal comma 47 dell'art. 1 della L.R. 29 giugno 2023, n. 13.

b) adotta ogni altro provvedimento necessario alla gestione dei servizi, anche al fine di garantire l’esercizio omogeneo e uniforme delle funzioni e delle attività, nel rispetto delle discipline eurounitarie e statali, e in conformità agli strumenti di pianificazione regionale di settore previsti dal Sito esternod.lgs. 152/2006 ;(30)

Lettera così sostituita dal comma 47 dell'art. 1 della L.R. 29 giugno 2023, n. 13.

c) formula indirizzi e linee guida vincolanti per l'organizzazione, la gestione dei flussi di rifiuti, anche in situazioni emergenziali, e per la realizzazione degli interventi infrastrutturali previsti dalla pianificazione;(31)

Lettera così sostituita dal comma 47 dall'art. 1 della L.R. 29 giugno 2023, n. 13.

d) definisce indirizzi inerenti la regolazione economica di servizi ed impianti, nel rispetto del sistema regolatorio definito dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) di cui alla Sito esternolegge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020);(32)

Lettera così sostituita dal comma 47 dell'art. 1 della L.R. 29 giugno 2023, n. 13.

e bis) approva modifiche ai confini territoriali delle aree, come definiti dall’articolo 14, comma 1, motivate da esigenze di ottimizzazione logistica ed efficienza dei servizi. (25)

Lettera aggiunta dall'art. 7 della L.R. 1 dicembre 2015, n. 20 .

5. Le determinazioni del Comitato d’ambito vengono assunte con l’applicazione dei seguenti pesi: 40 Regione e 60 province e Città metropolitana, con ripartizione basata sulla base della popolazione residente. (26)

Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 1 dicembre 2015, n. 20.

7. Nel sito web della Regione sono pubblicati i provvedimenti assunti dal Comitato ed i relativi allegati.

Note del Redattore:

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Comma così modificato dall'art. 2 della l.r. 5 agosto 2014, n. 21 .

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Nota soppressa (vedi nota 11).

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Nota soppressa (vedi nota 11)

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Nota soppressa (vedi nota 14).

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Articolo abrogato a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1 della L.R. 19 novembre 2014, n. 35 che ha disposto l'abrogazione dell'art. 5 della l.r. 5 agosto 2014, n. 21 . Detto articolo 5 inseriva nella presente legge l'articolo 24 bis.

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Nota soppressa (vedi nota 15).

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Con sentenza n. 32/2015, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale, Serie speciale – Corte Costituzionale n. 11 del 18 marzo 2015 , la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 .

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Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 . Vedi le disposizioni transitorie contenute nell'articolo 24 della medesima legge regionale .

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Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 . Vedi le disposizioni transitorie contenute nell'articolo 24 della medesima legge regionale .

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Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 .

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Nota soppressa (v. nota 42)

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Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 .

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Punto inserito dal comma 1, dell'art. 1 della l.r. 23 settembre 2015, n. 17 . Con sentenza n. 173/2017, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale, Serie speciale – Corte Costituzionale n. 29 del 19 luglio 2017 , la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale comma della L.R. 17/2015 .

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Lettera così modificata dal comma 2 dell'art. 1 della L.R. 23 settembre 2015, n. 17 . Con sentenza n. 173/2017, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale, Serie speciale – Corte Costituzionale n. 29 del 19 luglio 2017 , la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale comma della L.R. 17/2015 .

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Allegato già modificato con Sito esternodeliberazione Sito esternodella Giunta regionale 7 agosto 2014, n. 1070 e così sostituito dall'art. 2 della L.R. 23 settembre 2015, n. 17 . Con sentenza n. 173/2017, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale, Serie speciale – Corte Costituzionale n. 29 del 19 luglio 2017 , la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale articolo della L.R. 17/2015 .

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Elenco già modificato con Sito esternodeliberazione della Giunta regionale 7 agosto 2014, n. 1070 e così sostituito dall'art. 2 della L.R. 23 settembre 2015, n. 17 . Con sentenza n. 173/2017, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale, Serie speciale – Corte Costituzionale n. 29 del 19 luglio 2017 , la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale articolo della L.R. 17/2015 .

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Articolo già sostituito dall'art. 7 della L.R. 1 dicembre 2015, n. 20 e successivamente abrogato dall'art. 11 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .