Menù di navigazione
Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 41

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE FINANZIARIA 2015

Bollettino Ufficiale n. 21 del 30 dicembre 2014

Art. 1.
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge ha ad oggetto la modifica e la semplificazione di leggi regionali al fine di rendere più efficace l’azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di programmazione economico finanziaria regionale (DPEFR).
Art. 2.
(Modifica alla legge regionale 2 luglio 2002, n. 27 (Disposizioni in materia di usi civici))
1. Al comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 27/2002 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ perizia asseverata rilasciata dall’Ufficio Tecnico Comunale ” sono sostituite dalle seguenti: “perizia rilasciata dall’Ufficio Tecnico Comunale ”.
Art. 3.
(Modifica alla legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008))
1. Il comma 10 bis dell’articolo 31 della l.r. 10/2008 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:
“10 bis. Le risorse originariamente discrezionali derivanti da decadenza del finanziamento, nonché da rinunce, da revoche e da ribassi d’asta sono destinate a coadiuvare gli enti locali territoriali, anche in relazione agli oneri di progettazione, nella realizzazione degli interventi di competenza, con particolare riguardo agli interventi infrastrutturali articolati nelle seguenti aree:
a) viabilità, mobilità, urbanistica ed opere di difesa a mare;
b) edilizia pubblica e scolastica, riqualificazione urbana;
c) tutela ambiente e parchi;
d) beni culturali ed infrastrutture sportive;
e) politiche sociali.
La Giunta regionale definisce i criteri per la concessione di contributi, fino all’importo massimo dell’80 per cento, agli enti locali territoriali che inoltrano richiesta con cadenza annuale.”.
Art. 4.
(Autotutela tributaria)
1. In attuazione dell’Sito esternoarticolo 2 quater del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564 (Disposizioni urgenti in materia fiscale) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 30 novembre 1994, n. 656 , il potere di annullamento o di rinuncia all’imposizione fiscale, per gli atti emanati dalla Regione, spetta alla struttura regionale competente per gli accertamenti tributari o all’ufficio che ha emanato l’atto illegittimo.
2. Il potere di cui al comma 1 si esercita, su istanza di parte o d’ufficio, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei seguenti casi:
a) errore di persona;
b) evidente errore logico o di calcolo;
c) errore sul presupposto dell’imposta;
d) doppia imposizione;
e) pagamento d’imposta regolarmente eseguito;
f) errori materiali del contribuente che non hanno inciso sul pagamento del tributo;
g) mancanza di documentazione successivamente sanata;
h) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi.
3. Il potere di annullamento o di rinuncia all’imposizione fiscale è esercitato esclusivamente nei limiti di cui al presente articolo.
Art. 5
(Modifica alla legge regionale 29 novembre 2004, n. 23 (Interventi di sostegno al sistema della formazione professionale))
1. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 1 della l.r. 23/2004 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
“3 ter. Per gli enti che hanno subito danni a seguito di eccezionali eventi meteorologici il finanziamento, tramite il Fondo di cui al comma 1, di progetti di investimento per il ripristino delle attività non è soggetto alla richiesta di presentazione di polizze fidejussorie.”.
Art. 6
(Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale))
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
“1 bis. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale approva la ricognizione dei beni e dei mezzi beneficiari di contributi pubblici vincolati all’esercizio del servizio di trasporto pubblico regionale e locale.”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 16 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:
“2 bis. I beni mobili ed immobili che hanno usufruito di finanziamenti o cofinanziamenti nell’ambito di progetti approvati dall’Unione europea sono, in considerazione della strategicità di tali progetti, funzionali all’esercizio del servizio di trasporto pubblico regionale e locale.
2 ter. Qualora la messa a disposizione al soggetto aggiudicatario di cui al comma 2 sia attuata mediante il trasferimento della proprietà di beni del gestore che cessa dal servizio, il relativo valore di cessione da riconoscere a quest’ultimo è determinato con le modalità definite dalla Giunta regionale, al netto della quota di contribuzione pubblica non ancora ammortizzata; tale quota costituisce un contributo a favore del soggetto acquirente che subentra al cedente nelle obbligazioni relative a tale contribuzione pubblica a favore del bene trasferito.
2 quater. Laddove la messa a disposizione al soggetto aggiudicatario di cui al comma 2 sia attuata mediante la locazione o l’affitto da parte del gestore che cessa dal servizio, il relativo canone è determinato con le modalità definite dalla Giunta regionale, tenuto conto della quota di contribuzione pubblica non ancora ammortizzata.”.
3. Alla fine del comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: “Tale restituzione è determinata al netto della quota di contribuzione pubblica imputata a conto economico secondo il piano di ammortamento del cespite cui si riferisce.”.
4. Alla fine del comma 4 dell’articolo 16 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: “Lo spostamento del vincolo è autorizzato dalla Regione sulla base delle esigenze logistiche e della funzionalità del bene al servizio di trasporto pubblico regionale e locale.”.
5. Dopo il comma 2 dell’articolo 23 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
“2 bis. In caso di acquisto di mezzi e di beni in leasing il vincolo di cui all’articolo 25, comma 1 bis, è costituito al momento del riscatto del bene da parte del beneficiario del contributo.”.
6. Dopo il comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
“1 bis. Per i beni immobili ed i beni mobili registrati il vincolo di destinazione è perpetuo ed è costituito sulla base della vigente normativa, a cura e spese dei soggetti titolari dei beni medesimi. Lo spostamento del vincolo è autorizzato dalla Regione sulla base delle esigenze logistiche e della funzionalità del bene al servizio di trasporto pubblico regionale e locale.”.
7. Al comma 3 dell’articolo 25 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “devono essere accantonate” sono inserite le seguenti: “, in proporzione al contributo ricevuto, ancorché completamente ammortizzato,”.
Art. 7.
(Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria))
1. Al comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 42/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
- la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) Azienda regionale per i servizi educativi e per il lavoro (ARSEL)”;
- le lettere f) e i quater) sono abrogate.
2. L’articolo 4 della l.r. 42/2006 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:
“Articolo 4
(Servizi del SIIR)
1. La Regione e gli enti del sistema regionale operano per la gestione unitaria e condivisa dei servizi del SIIR nell’ottica della costruzione di una rete telematica e di un data center integrati e nel rispetto dei principi di migliore fruizione e di economicità.
2. La Giunta regionale, tramite il Piano operativo annuale di cui all’articolo 9, individua i servizi da gestire in modo unitario e condiviso.”.
3. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 42/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “di componenti tecnologiche e funzionali integrate del SIIR di cui all’articolo 4” sono sostituite dalle seguenti: “dei servizi di cui all’articolo 4”.
4. Il comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 42/2006 e successive modificazioni e integrazioni è abrogato.
5. La rubrica dell’articolo 9 della l.r. 42/2006 e successive modificazioni e integrazioni è sostituita dalla seguente: “(Programmazione e linee di indirizzo)”.
6. Il comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 42/2006 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:
“1. Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria approva, a cadenza triennale, su proposta della Giunta, il Programma Strategico Digitale della Regione Liguria, all’interno del quale sono individuati gli obiettivi strategici a valenza pluriennale e la programmazione degli investimenti.”.
7. Dopo il comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 42/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
“1bis. La Giunta regionale, sentiti gli enti appartenenti al SIIR, adotta le linee di indirizzo per lo sviluppo coordinato ed omogeneo del SIIR mediante approvazione di un Piano operativo annuale che indica le linee di indirizzo alla società consortile Liguria Digitale s.c.p.a. di cui all’articolo 12 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 20 (Disposizioni in materia di partecipazioni societarie della Regione) e gli obiettivi operativi per lo sviluppo del SIIR e del progetto istituzionale “Liguria in Rete”.”.
8. I commi 2 e 3 dell’articolo 9 della l.r. 42/2006 e successive modificazioni e integrazioni sono abrogati.
9. I commi 2, 3 e 4 dell’articolo 10 della l.r. 42/2006 e successive modificazioni e integrazioni sono sostituiti dai seguenti:
“2. La Regione, gli enti appartenenti al SIIR e gli altri enti soci di Liguria Digitale s.c.p.a. si avvalgono dei servizi del SIIR tramite la società consortile in house a controllo plurimo Liguria Digitale s.c.p.a..
3. La Regione e gli enti appartenenti al SIIR regolano i rapporti con la società consortile Liguria Digitale s.c.p.a. tramite apposito disciplinare.
4. I soggetti appartenenti al SIIR approvano sulla base del disciplinare specifici incarichi in ordine agli interventi di sviluppo e conduzione del SIIR svolti dalla società Consortile Liguria Digitale s.c.p.a. e agli interventi relativi ai sistemi informativi e telematici propri dei soggetti appartenenti al SIIR.”.
10. I commi 5, 6 e 7 dell’articolo 10 della l.r. 42/2006 e successive modificazioni e integrazioni sono abrogati.
11. Gli articoli 5, 8, e 12 della l.r. 42/2006 e successive modificazioni e integrazioni sono abrogati.
12. Al comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 42/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “La Società Datasiel” sono sostituite dalle seguenti: “Liguria Digitale s.c.p.a.” e le parole: “senza oneri relativi alla procedura” sono soppresse; dopo le parole: “e i soggetti appartenenti al SIIR” sono inserite le seguenti: “e gli altri enti soci di Liguria Digitale s.c.p.a.”.
13. Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 42/2006 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente: “Partecipano, inoltre, per le parti di propria pertinenza, a quota parte dei costi per i servizi di cui all’articolo 4 sulla base di un criterio di riparto condiviso all’interno del Piano operativo annuale di cui all’articolo 9.”.
Art. 8.
(Adeguamento della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia) alle disposizioni del Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia))
1. In attuazione delle disposizioni del Sito esternod.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche alla l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni:
- al comma 1 dell’articolo 7, le parole: “i volumi, le superfici” sono sostituite dalle seguenti: “la volumetria complessiva”;
- prima della lettera a) del comma 2 dell’articolo 7 è inserita la seguente:
“0a) le opere da realizzare all’interno delle unità immobiliari od all’edificio nonché il frazionamento e l’accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, purché in entrambi i casi non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici, si mantenga l’originaria destinazione d’uso e non siano interessate le parti strutturali dell’edificio;”;
- la lettera b) del comma 2 dell’articolo 10 è abrogata;
- l’articolo 13 è sostituito dal seguente:
“Articolo 13
(Mutamenti di destinazione d’uso)
1. Costituiscono mutamenti della destinazione d’uso rilevanti sotto il profilo urbanistico ed edilizio le forme di utilizzo dell’immobile o della singola unità immobiliare comportanti il passaggio ad una diversa categoria funzionale tra quelle di seguito indicate, ancorché non accompagnate dall’esecuzione di opere edilizie:
a) residenza, comprensiva delle civili abitazioni, delle residenze in funzione della conduzione di attività rurali e delle residenze specialistiche per alloggi protetti per anziani, studenti, disabili, case famiglia e comunità civili, religiose, assistenziali, convitti, foresterie, alloggi di servizio per il personale di attività pubbliche, studi ed uffici professionali compatibili con la residenza, strutture ricettive all'interno di unità abitative ai sensi della vigente normativa regionale in materia di attività turistico-ricettive;
b) turistico-ricettiva, comprensiva delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere definite dalla vigente normativa regionale in materia;
c) produttiva e direzionale, comprensiva delle attività artigianali di produzione di beni e servizi, delle attività industriali, logistiche per il trasporto, la movimentazione, il deposito di merci e prodotti, la distribuzione all'ingrosso delle merci, delle attività terziarie e delle attività direzionali separate dalle sedi operative delle imprese e delle attività per la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione di energia anche da fonti rinnovabili;
d) commerciale, comprensiva delle attività per la distribuzione al dettaglio, delle attività di servizio alla persona ed all'impresa e dei pubblici esercizi, definite dalla vigente normativa regionale in materia;
e) rurale, comprensiva delle attività di produzione agricola, lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione diretta dei prodotti agricoli, delle attività di allevamento, lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione diretta dei prodotti di allevamento, delle attività di coltivazione, lavorazione e trasformazione dei prodotti della filiera del bosco;
f) autorimesse e rimessaggi, comprensiva delle autorimesse, box e parcheggi all'aperto di natura non pertinenziale rispetto ad altre destinazioni d'uso, rimessaggi per veicoli o rimorchi ad uso privato, per imbarcazioni ed attrezzature per la nautica, magazzini e depositi ad uso privato non funzionali ad attività appartenenti alle altre destinazioni d'uso;
g) servizi, comprensiva delle attività per i servizi pubblici anche in regime convenzionato per l'uso pubblico, dei servizi speciali per le installazioni logistiche del trasporto pubblico, dei mercati annonari e dei macelli pubblici.
2. E’ sempre ammesso il passaggio all’interno di una delle categorie funzionali di cui al comma 1 ad una delle forme di utilizzo ivi indicate. I piani urbanistici comunali possono stabilire limitazioni relativamente ad interventi comportanti il passaggio da una forma di utilizzo all’altra all’interno della stessa categoria funzionale soltanto in caso di interventi di sostituzione edilizia e di nuova costruzione di edifici oppure per assicurare la compatibilità di tali interventi con la normativa in materia di tutela dell’ambiente.
3. La destinazione d’uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie agibile o di superficie coperta come risultante dal pertinente titolo abilitativo edilizio o, in assenza o indeterminatezza del titolo, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento oppure da altri atti probanti successivi all’accatastamento.”;
- al comma 6 dell’articolo 19 le parole: “al valore di mercato relativo alla quota di parcheggio dovuta,” sono sostituite dalle seguenti: “al valore di un parcheggio pertinenziale di superficie pari a 12,50 metri quadrati, per ogni nuova unità immobiliare oggetto di intervento, predeterminato dal Comune per ogni zona del territorio comunale e”;
- la rubrica dell’articolo 21 bis (Interventi urbanistico-edilizi soggetti a SCIA) è sostituita dalla seguente: “(Interventi urbanistico-edilizi soggetti a comunicazione di inizio dei lavori e a SCIA)”;
- prima del comma 1 dell’articolo 21 bis sono inseriti i seguenti:
“01. Sono soggetti a comunicazione di inizio dei lavori, asseverata da tecnico abilitato e contenente anche i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori, gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 7, ivi comprese le opere da realizzare all’interno delle unità immobiliari o dell’edificio ed i frazionamenti ed accorpamenti di cui al medesimo articolo 7, comma 2, lettera 0a). La comunicazione è corredata da elaborato progettuale e dall’attestazione del tecnico abilitato della conformità dei lavori previsti ai vigenti strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi nonché alla normativa in materia antisismica ed a quella sul rendimento energetico nell’edilizia. Tale comunicazione, ove integrata con la comunicazione di fine lavori e dalla prescritta documentazione per la variazione catastale, è inoltrata tempestivamente dall’Amministrazione comunale ai competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate.
02. Il responsabile dello SUE effettua sulle comunicazioni di inizio dei lavori presentate controlli a campione con cadenza almeno semestrale e nella percentuale pari ad almeno il 20 per cento, fermo restando il potere di vigilanza sulle opere realizzate od in corso di esecuzione e, in caso di accertate irregolarità o difformità, irroga le pertinenti sanzioni.
03. La mancata comunicazione dell’inizio dei lavori di cui al comma 01 comporta l’irrogazione della sanzione pecuniaria pari a 1.000,00 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.”;
- la lettera b) del comma 1 dell’articolo 21 bis è abrogata;
- alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 21 bis, le parole: “sempreché non comportante alterazione della volumetria dell’edificio o della superficie agibile delle singole unità immobiliari esistenti, della sagoma dell’edificio, né modifiche delle caratteristiche tipologiche” sono sostituite dalle seguenti: “nei casi non ricadenti nel campo di applicazione della comunicazione di inizio dei lavori di cui al comma 01”;
- al comma 3 dell’articolo 21 bis la parola “b),” è soppressa;
- al comma 1 dell’articolo 23, dopo le parole: “assoggettati a” sono inserite le seguenti: “comunicazione di inizio dei lavori e a”;
- alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 23, le parole: “aumento delle unità immobiliari o” sono soppresse;
- al comma 2 dell’articolo 25, dopo le parole: “di cui al comma 1” sono inserite le seguenti: “e non concretanti variazioni essenziali nonché” e dopo le parole: “purchè attestate” sono inserite le seguenti: “con apposito elaborato grafico”;
- al comma 16 dell’articolo 31, le parole: “del competente organo comunale” sono sostituite dalle seguenti: “della Giunta comunale”;
- dopo il comma 6 dell’articolo 38, è aggiunto il seguente:
“6 bis. In attuazione dell’articolo 16, comma 4, lettera d-ter) e comma 4 bis, Sito esternodel d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni ed in attesa della revisione della legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 (Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia) e successive modificazioni e integrazioni nel caso di interventi su aree od immobili che richiedano per essere ammissibili sotto il profilo urbanistico-edilizio l’approvazione di varianti ai piani urbanistici vigenti od operanti in salvaguardia od il rilascio di deroghe ai sensi del combinato disposto dell’Sito esternoarticolo 14 del citato d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni e dell’articolo 36 della presente legge è dovuto al Comune, da parte del soggetto attuatore, in aggiunta al contributo di cui ai precedenti commi, un contributo straordinario nella misura del 50 per cento del maggior valore delle aree o immobili oggetto di intervento conseguito per effetto delle suddette varianti o deroghe. L’importo relativo al maggior valore è stimato dal Comune e corrisposto in unica soluzione al momento del rilascio del permesso di costruire o di efficacia della DIA. Tale somma è vincolata a specifico centro di costo del bilancio comunale per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza idraulica od idrogeologica del territorio comunale, per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria o secondaria oppure per l’acquisizione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità ed edilizia residenziale pubblica.”;
- dopo il comma 2 dell’articolo 39, è inserito il seguente:
“2 bis. Gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 7, comma 2, lettera 0a), qualora comportanti un aumento della superficie calpestabile, sono soggetti al contributo di costruzione commisurato all’incidenza delle sole opere di urbanizzazione.”;
- ai commi 1 e 5 dell’articolo 43, la parola: “b),” è soppressa;
- alla fine della lettera d) del comma 2 dell’articolo 67, sono aggiunte le seguenti parole: “e quelli con altezza interna superiore a 2,10 metri destinati ad accogliere solo impianti tecnologici”;
- al comma 3 dell’articolo 67, le parole: “30 per cento della S.A.” sono sostituite dalle seguenti: “40 per cento della S.A.”, le parole: “20 per cento per la parte di S.A.” sono sostituite dalle seguenti: “30 per cento per la parte di S.A.” e alla fine della lettera b) sono inserite le seguenti parole: “e che non siano destinati ad accogliere solo impianti tecnologici”.
Art. 9.
(Modifiche alla legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 (Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia))
1. All’articolo 3 della l.r. 25/1995 e successive modificazioni e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:
- alla fine del comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: “nonché le opere per la messa in sicurezza idraulica ed idrogeologica delle aree urbanizzate”;
- alla fine della lettera b) del comma 2, sono aggiunte le seguenti parole: “nonché le opere per il riassetto idraulico ed idrogeologico per la messa in sicurezza delle aree urbanizzate i cui costi siano a carico degli enti pubblici territoriali;”.
Art. 10.
(Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio))
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 33 della l.r. 2/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
“3bis. Nell’ambito di ogni Direzione Centrale o Dipartimento della Giunta regionale sono incaricati, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all’articolo 4, uno o più dipendenti regionali che svolgono la funzione di referenti del consegnatario, coadiuvandolo per ogni questione relativa ai beni mobili in dotazione alle Strutture facenti parte della Direzione o del Dipartimento di riferimento. Qualora non si provveda alla nomina di detti referenti la responsabilità per la gestione dei beni mobili assegnati è del Direttore generale preposto alla Direzione o al Dipartimento.”.
2. Al comma 1 dell’articolo 37 della l.r. 2/2012 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “sulla base delle indicazioni della Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “qualora il canone o comunque il corrispettivo annuo non sia superiore ad euro 10.000,00, negli altri casi provvede la Giunta regionale,”.
Art. 11.
(Modifiche alla legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa))
1. Al comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 13/2011 , la parola: “annuale” è sostituita dalla seguente: “biennale”.
2. Alla fine del comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 13/2011 sono aggiunte le seguenti parole: “e propone azioni alle singole strutture della Giunta regionale idonee a favorire il processo di semplificazione”.
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 13/2011 , è aggiunto il seguente:
“3 bis. Il Gruppo tecnico si riunisce almeno due volte ogni anno e predispone semestralmente una relazione sull’attività svolta al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria.”.
4. Alla fine della lettera b) del comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 13/2011 , sono aggiunte le seguenti parole: “utilizzando il Blog “Semplificazione trasparente””.
5. Al comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 13/2011 , la parola: “annuale” è sostituita dalla seguente: “triennale”.
6. Alla fine del comma 2 dell’articolo 16 della l.r. 13/2011 , sono aggiunte le seguenti parole: “anche attraverso l’azione svolta dal tavolo tecnico per la semplificazione, di cui all’articolo 17”.
7. Il comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 13/2011 , è sostituito dal seguente:
“2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, la Giunta regionale procede mediante intese con le associazioni di rappresentanza degli enti locali e mediante il tavolo tecnico per la semplificazione, istituito dalla Giunta regionale che prevede la partecipazione delle associazioni di categoria di volta in volta interessate.”.
8. Dopo l’articolo 18 della l.r. 13/2011 , è inserito il seguente:
“Articolo 18 bis
(Contenuti del programma di semplificazione)
1. Il programma di cui all’articolo 16, coordinato con l’Agenda normativa, di cui all’articolo 3, nel rispetto di quanto stabilito all’articolo 15, comma 1, lettera e), deve essere coerente con la strategia nazionale prevista dall’Agenda Digitale e recepire quanto indicato nell’Agenda per la Semplificazione 2015 - 2017 di cui all’Sito esternoarticolo 24, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 11 agosto 2014, n. 114 .”.
12. L’articolo 25 della l.r. 13/2011 è abrogato.
Art. 12.
(Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l’esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti))
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 23 della l.r. 1/2014 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti:
“4 bis. Nelle more della individuazione delle aree territoriali omogenee di cui al all’articolo 14, comma 2, il Comitato d’ambito è composto dal Presidente della Giunta regionale, dal Sindaco della Città metropolitana, dal Sindaco del Comune capoluogo e dai presidenti delle province.
4 ter. Nelle more della individuazione delle aree territoriali omogenee di cui all’articolo 14, comma 2, ai fini delle determinazioni del Comitato d’ambito, sono attribuiti, in base alla popolazione rappresentata, i seguenti pesi: 20 per cento Regione e 80 per cento tutti gli altri componenti.”.
Art. 13.
(Disposizioni relative alla sottoscrizione delle liste per le elezioni regionali)
1. Le liste circoscrizionali di cui all’Sito esternoarticolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per l’elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e successive modificazioni e integrazioni sono presentate:
a) da almeno 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 300.000 abitanti;
b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 300.000 abitanti.
3. Sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste di cui al comma 1, con contrassegno anche composito, espressioni di partiti o movimenti già rappresentati nel Consiglio regionale o nel Parlamento italiano, ad esclusione del Gruppo Misto,al momento della indizione delle elezioni.(11)

Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 21 luglio 2020, n. 18.

3 bis. Sono, altresì, esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste contraddistinte da contrassegno singolo o composito che abbiano ottenuto una dichiarazione di collegamento con gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale o con gruppi già presenti nel Parlamento italiano al momento dell'indizione delle elezioni. La dichiarazione di collegamento è conferita dal Presidente del Gruppo consiliare o parlamentare, per una sola lista e può essere effettuata anche a favore di lista con denominazione diversa da quella del gruppo consiliare di collegamento. (12)

Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 21 luglio 2020, n.18.

4. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, in caso di cessazione anticipata del Consiglio regionale, qualora questa comporti anche l’anticipo dello svolgimento delle elezioni di almeno centottanta giorni rispetto alla scadenza del quinquennio, il numero minimo e massimo indicato dai commi 1 e 2 è dimezzato.
Art. 14.
(Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 20 (Disposizioni in materia di partecipazioni societarie della Regione))
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 20/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
“1 bis. L’organo amministrativo del Consorzio o Società consortile è costituito da un Amministratore Unico designato dal Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria a maggioranza assoluta.”.
2. Al comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 20/2014 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “possono aderire gli enti” è inserita la seguente: “pubblici”.
3. Al comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 20/2014 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “di cui all’articolo 2” sono inserite le seguenti: “, comma 1, lettera a),”.
4. Al comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 20/2014 successive modificazioni e integrazioni, le parole: “anche delle altre società” sono sostituite dalle seguenti: “anche di altre società”.
5. Dopo il comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 20/2014 successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
“1bis. La legge regionale 9 aprile 1985, n. 17 (Partecipazione della Regione Liguria ad una società di progettazione informatica) è abrogata a far data dal 1° gennaio 2015.”.
Art. 15.
(Modifica alla legge regionale 30 luglio 1999, n. 20 (Norme in materia di autorizzazione, vigilanza, accreditamento per i presidi sanitari e socio-sanitari, pubblici e privati. Recepimento del Sito esternod.P.R. 14 gennaio 1997 ))
1. L’articolo 9 della l.r. 20/1999 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:
“Articolo 9
(Sanzioni)
1. I titolari dei presidi e dei servizi di cui all'articolo 2 che contravvengono alle disposizioni di cui alla presente legge sono soggetti, in concorso con le sanzioni penali eventualmente previste, alla sanzione amministrativa pecuniaria, applicata ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni e della legge regionale 14 aprile 1983, n. 11 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e sanità pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria) e successive modificazioni e integrazioni, di seguito prevista:
a) da 15.000,00 euro a 90.000,00 euro per la gestione dei presidi senza la prevista autorizzazione. Al verificarsi di tale fattispecie consegue l’impossibilità di presentare richiesta di autorizzazione all’esercizio del medesimo o di altro presidio per un periodo di tre anni;
b) da 15.000,00 euro a 90.000,00 euro per l’ampliamento, trasformazione, diversa utilizzazione di presidi o di parti di essi senza la prevista autorizzazione;
c) da 3.000,00 euro a 18.000,00 euro per lo svolgimento di attività in mancanza di uno o più requisiti richiesti per l’autorizzazione;
d) da 5.000,00 euro a 30.000,00 euro per ogni posto letto soprannumerario in presidi extraospedalieri rispetto a quelli indicati nell’autorizzazione;
e) da 5.000,00 euro a 30.000,00 euro per l’accertamento di carenze nella cura e nell’assistenza dei pazienti o degli ospiti;
f) da 5.000,00 euro a 30.000,00 euro per l’accertamento di carenze igienico-sanitarie che possano determinare condizioni di grave pregiudizio per la sicurezza dei pazienti, degli ospiti e degli operatori o per la salubrità della struttura;
g) da 1.500,00 euro a 9.000,00 euro per omessa comunicazione di modifiche degli elementi di cui all’atto autorizzativo previsto all’articolo 4.
2. In caso di recidiva, le sanzioni di cui al comma 1 sono raddoppiate.
3. In caso di reiterata violazione della medesima fattispecie, il Comune attiva le procedure di sospensione o di revoca dell’autorizzazione. La durata del provvedimento di sospensione varia da un minimo di un mese a un massimo di tre mesi.
4. I provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono comunicati alla Regione, all’Agenzia Sanitaria Regionale e all’ASL competente contestualmente alla loro adozione.
5. Le violazioni di cui alla presente legge sono inoltre oggetto di segnalazione all’ordine e/o collegio professionale di appartenenza del trasgressore.
6. Sulla base degli esiti dei controlli di cui agli articoli 17 e 18, in caso di violazione delle norme di cui alla presente legge o dei provvedimenti adottati dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 3 o di difformità dei requisiti rispetto all'attività autorizzata e/o accreditata, il Sindaco assegna ai rappresentanti legali dei presidi e dei servizi di cui all'articolo 2 un congruo termine per la rimozione delle irregolarità riscontrate. Il mancato adempimento entro tale termine comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000,00 euro a 90.000,00 euro.
7. Qualora il numero degli utenti inseriti nella struttura sia inferiore ai posti autorizzati, gli standard e i minutaggi di assistenza previsti dall’articolo 4 dovranno essere riparametrati in rapporto agli effettivi inserimenti.”.
Art. 16.
(Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2006))
2. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 1/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “tre” è sostituita dalla seguente: “cinque”.
Art. 17.
(Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del Sito esternodecreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni e integrazioni))
1. Al comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Nei casi in cui l’aggiudicazione della gara avviene secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,” sono soppresse.
2. Alla fine del comma 8 dell’articolo 13 della l.r. 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le seguenti parole: “, salvo l’applicazione delle misure di contenimento della spesa per incarichi previste dalle normative regionali finanziarie”.
3. Al comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “della struttura competente in materia di gare e contratti” sono sostituite dalle seguenti: “nominato ai sensi dell’articolo 13, comma 1”.
4. Al comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “il dirigente della struttura competente in materia di gare e contratti ovvero la commissione di valutazione delle offerte espletano” sono sostituite dalle seguenti: “la commissione di valutazione delle offerte espleta”.
5. Al comma 2 dell’articolo 21 della l.r. 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “competente in materia di gare e contratti” sono sostituite dalle seguenti: “nominato ai sensi dell’articolo 13, comma 1”.
Art. 18.
(Omissis)
Art. 19.
(Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale))
1. Il comma 1 bis dell’articolo 10 della l.r. 38/1998 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“1 bis. Dell’avvenuta trasmissione della richiesta di cui al comma 1 è dato sintetico avviso nel sito web della Regione. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui all’articolo 7 e all’articolo 8, commi 3 e 4, Sito esternodella legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni. Nell’avviso sono indicati il proponente, la procedura, la data di trasmissione della documentazione progettuale ed ambientale, la denominazione del progetto, la localizzazione, una breve descrizione delle sue caratteristiche, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza e i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni. In ogni caso, copia integrale degli atti è depositata presso i comuni ove il progetto è localizzato. Nel caso dei progetti di competenza statale la documentazione è depositata anche presso la sede delle regioni e delle province ove il progetto è localizzato. L’intero progetto preliminare, esclusi eventuali dati coperti da segreto industriale, disponibile in formato digitale, e lo studio preliminare ambientale sono pubblicati nel sito web della Regione. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione chiunque abbia interesse può far pervenire le proprie osservazioni.”.
2. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 10 della l.r. 38/1998 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
“1 ter. La struttura regionale competente in materia di VIA può, per una sola volta, chiedere integrazioni documentali o chiarimenti, entro il termine di cui al comma 1bis, al proponente che li deposita entro trenta giorni dalla scadenza del medesimo termine.”.
3. Il comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 38/1998 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:
“2. Il procedimento si intende avviato alla data di presentazione dell’istanza alla struttura regionale competente in materia di VIA. Entro e non oltre sette giorni da tale data il proponente, a propria cura e spese, effettua la pubblicazione del relativo avviso in un quotidiano a diffusione nazionale o regionale.
La pubblicazione nel sito web della Regione deve indicare il proponente, la procedura, la data di presentazione dell'istanza, la denominazione del progetto, la localizzazione e una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza e i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni.”.
4. Al comma 3 dell’articolo 11 della l.r. 38/1998 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “nel termine di trenta giorni dalla data di cui al comma 2” e le parole: “nel termine di quarantacinque giorni” sono sostituite dalle seguenti: “nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla presentazione dell’istanza”.
5. Dopo il comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 38/1998 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
“1 bis. Entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza il responsabile del procedimento verifica la completezza della documentazione e l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi del regolamento regionale 12 ottobre 2012, n. 5 (Regolamento di attuazione dell’articolo 18 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2012)) e dell’Sito esternoarticolo 33, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)). Qualora l’istanza risulti incompleta, il responsabile del procedimento richiede al proponente la documentazione integrativa da presentare entro un termine non superiore a trenta giorni e comunque correlato alla complessità delle integrazioni richieste. In tal caso i termini del procedimento si intendono interrotti fino alla presentazione della documentazione integrativa. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti l'istanza si intende ritirata. È fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere una proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessità della documentazione da presentare.”.
6. Il comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 38/1998 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:
“2. Il responsabile del procedimento, sentito il Comitato di cui all’articolo 12, può richiedere, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di sessanta giorni, di cui all’articolo 11, comma 2, in un’unica soluzione, integrazioni alla documentazione presentata, con l’indicazione di un termine per la risposta, che non può superare i quarantacinque giorni, prorogabili, su istanza del proponente, per un massimo di ulteriori quarantacinque giorni.”.
7. Dopo il comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 38/1998 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
“2 bis. Nel termine di trenta giorni, di cui all’articolo 11, comma 3, il proponente può chiedere al responsabile del procedimento di modificare gli elaborati presentati, da depositare entro un termine massimo di quarantacinque giorni, prorogabili su istanza del medesimo per giustificati motivi.”.
9. Il comma 7 dell’articolo 13 della l.r. 38/1998 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“7. La decisione sulla valutazione di impatto ambientale per le opere o per gli impianti, di cui all’Allegato 1, è assunta dalla Giunta regionale nel termine di novanta giorni successivi alla presentazione dell’istanza, ovvero nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione, da parte del Ministero dell’Ambiente, che il proponente ha apportato modifiche sostanziali al progetto.”.
10. Il comma 8 dell’articolo 13 della l.r. 38/1998 e successive modificazioni e integrazioni è abrogato.
11. Il comma 9 dell’articolo 13 della l.r. 38/1998 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“9. La decisione sulla valutazione di impatto ambientale per le opere o per gli impianti, di cui agli Allegati 2 e 3, è assunta dalla Giunta regionale nel termine di centocinquanta giorni successivi alla presentazione dell'istanza, termine prorogabile, con atto motivato, sino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni, nei casi in cui sia necessario procedere ad accertamenti ed indagini di particolare complessità, dandone comunicazione al proponente.”.
Art. 20.
(Modifica alla legge regionale 6 aprile 1999, n. 11 (Riordino degli organi tecnici collegiali operanti in materia di territorio))(7)

Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 6 aprile 2017, n. 7.

(Omissis)
Art. 21.
(Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti))
1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 13/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è inserita la seguente:
“d bis) il rilascio dell'autorizzazione per il posizionamento sui fondali delle condotte delle pubbliche fognature sulla base delle direttive di cui al decreto del Ministro dell’Ambiente 24 gennaio 1996;”.
2. Dopo la lettera d ter) del comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 13/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente:
“d quater) all’esercizio delle funzioni già in capo all’Ufficio del territorio del Ministero delle Finanze nella Commissione di Collaudo di cui all’Sito esternoarticolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 (Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'Sito esternoarticolo 20, comma 8 della l. 15 marzo 1997, n. 59 ).”.
Art. 22.
(Interpretazione autentica dell’articolo 42, comma 2, lettera b), della legge regionale 16 agosto 1995, n. 43 (Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall’inquinamento))(8)

Articolo abrogato dall'art. 27 della L.R. 6 giugno 2017, n. 12.

(Omissis)
Art. 23.
(Modifiche alla legge regionale 12 giugno 1989, n. 15 (Abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative))
1. Dopo l’articolo 2 della l.r. 15/1989 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
“Articolo 2 bis
(Concertazione istituzionale e partecipazione)
1. E’ istituito un tavolo di coordinamento tra la Regione Liguria, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici e la Consulta regionale per i diritti delle persone handicappate, finalizzato alla definizione di linee guida uniformi in relazione a quanto disposto dagli articoli 13 e 19 Sito esternodel decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici), nonché al monitoraggio della loro applicazione.
2. La Regione sensibilizza gli enti locali territoriali alla costituzione di gruppi di lavoro o commissioni di consultazione finalizzati a formulare proposte, indirizzi e orientamenti interpretativi in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, anche attraverso il metodo della concertazione istituzionale, mediante forme di partecipazione dei cittadini con disabilità e delle loro rappresentanze al procedimento di formazione delle decisioni.”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 15/1989 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
“1bis. La Regione Liguria effettua un monitoraggio annuale/biennale al fine della verifica degli adempimenti di legge, relativi alla quota vincolata del 10 per cento di cui al comma 1. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 può rappresentare elemento ostativo a finanziamenti della Regione.”.
Art. 24.
(Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998 n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)))
1. Dopo l’articolo 9 della l.r. 10/2004 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
“Articolo 9 bis
(Coabitazione sociale)
1. La Regione al fine di favorire il raccordo degli interventi abitativi di edilizia residenziale pubblica con le politiche sociali e sanitarie, prevede attività di coabitazione sociale rivolte a fasce deboli della popolazione residente quale forma di risposta integrata al disagio economico-sociale-personale di soggetti in carico ai servizi sociali e sociosanitari territoriali.
2. Per coabitazione sociale si intende la coabitazione di persone appartenenti a nuclei familiari diversi che condividono il medesimo alloggio al fine di un reciproco sostegno anche di carattere economico.
3. L’individuazione del gruppo di coabitazione sociale avviene sulla base di progetti definiti dai servizi sociali del Comune di ubicazione dell’alloggio.
4. Nell’ambito del patrimonio immobiliare gli enti proprietari (ARTE e comuni) individuano alloggi adeguati da destinare a progetti di coabitazione sociale.
5. Le persone che hanno accesso al progetto di coabitazione sociale devono essere in possesso singolarmente dei requisiti per l’assegnazione degli alloggi ERP.
6. Il progetto di inserimento prevede la partecipazione delle persone coassegnatarie alle spese di conduzione inerenti l’alloggio e/o l’impegno formale del soggetto proponente il progetto. Il canone è determinato secondo le vigenti disposizioni in materia di ERP in relazione al numero complessivo degli occupanti.”.
Art. 25.
(Modifiche alla legge regionale 18 marzo 2013, n. 4 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 1 (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell’offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali) e ulteriori disposizioni in materia di alberghi))
1. Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 4/2013 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “dello stesso” sono inserite le seguenti: “, ovvero, nel caso in cui il proprietario dell’immobile non gestisca la struttura, con i proventi derivanti dalla locazione dell’immobile stesso”.
2. Il comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 4/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“2. Il proprietario inoltra apposita richiesta da presentarsi una sola volta ed entro il termine di cinque anni a far data dall’approvazione della deliberazione della Giunta regionale con la quale è stabilita la documentazione tecnica ed economico-finanziaria idonea a comprovare, per la copertura dei costi degli interventi edilizi di riqualificazione di cui al comma 1, l’insufficienza dei proventi derivanti dalla gestione alberghiera dello stesso ovvero, nel caso in cui il proprietario dell’immobile non gestisca la struttura, dei proventi derivanti dalla locazione dell’immobile.”.
Art. 26.
(Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche - Deleghe e norme urbanistiche particolari))
1. Al comma 1 dell’articolo 6 bis della l.r. 29/1983 e successive modificazioni e integrazioni, le parole da: “agli interventi sul patrimonio edilizio” fino a: “in zone sismiche” sono sostituite dalle seguenti: “sopraelevazione e sul patrimonio edilizio esistente individuati nel provvedimento di cui all’articolo 5 bis, soggetti a permesso di costruire e denuncia di inizio di attività (DIA) obbligatoria, fermo restando anche per gli interventi ammissibili con segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) il rispetto della normativa statale in materia di norme per le costruzioni e di costruzioni in zone sismiche. Per tutti gli interventi soggetti a SCIA trasmessi alla Provincia con le modalità di cui all’articolo 6, comma 3, la Provincia esegue controlli a campione.”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 6 bis della l.r. 29/1983 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
“1 bis. Resta fermo il ricorso al Presidente della Giunta regionale di cui all’Sito esternoarticolo 94, comma 3, Sito esternodel d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni per i casi di mancato rilascio da parte della Provincia dell’autorizzazione sismica entro il termine ivi richiamato.”.
Art. 27.
(Modifica all’articolo 37 della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale))
1. Il comma 6 dell’articolo 37 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:
“6. Nei presidi derivanti dall’accorpamento di più stabilimenti, il dirigente medico di Presidio ospedaliero coordina la rete ospedaliera. Tale coordinamento, per coloro che sono già dirigenti di struttura complessa, determina a tutti gli effetti l’equiparazione ad un direttore di Dipartimento, fatto salvo quanto disposto dai contratti collettivi nazionali in materia.”.
Art. 28.
(Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali))
1. Al comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “dall’Ufficio di Presidenza nel sesto mese successivo dalla cessazione del mandato” sono sostituite dalle seguenti: “successivamente all’ultimo versamento nel bilancio della Regione dei contributi di cui all’articolo 18,”.
Art. 29
(Revisione degli assetti organizzativi della dirigenza generale della Giunta regionale) (2)

Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 9 marzo 2015, n. 7 .

1. Al fine di procedere al riordino ed alla revisione degli assetti organizzativi della dirigenza, le strutture dirigenziali generali di Segreteria generale, Direzione centrale e Dipartimento di cui agli articoli 6, 7 e 8 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni divengono strutture organizzative complesse ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per l’area separata della dirigenza. Le predette figure dirigenziali confluiscono nella dotazione organica della dirigenza. In conseguenza del processo di riordino e revisione la dotazione organica della dirigenza diviene pari a n. 97 unità e i servizi e le funzioni organizzative generali, precedentemente assegnati a soggetti collocati fuori organico, sono affidati, fatti salvi i limiti percentuali per l’assunzione di personale esterno a tempo determinato, a personale regionale a tempo indeterminato appartenente al ruolo dirigenziale della Giunta regionale.
2. A seguito dell’attuazione del processo di riordino di cui al comma 1 si procede agli adempimenti previsti dall’articolo 26, comma 3, del CCNL per l’area separata della dirigenza del 23 dicembre 1999 ferma restando la corrispondenza e l’invarianza dei trattamenti economici complessivamente assegnati alla data di entrata in vigore della presente disposizione e senza comportare una spesa programmata ed impegnata per i dirigenti e i dirigenti generali superiore a quella rilevabile al 31 dicembre 2012.
3. Sino alla conclusione del processo di riordino dei servizi e delle strutture di cui al comma 1, fatta salva la scadenza naturale dei singoli contratti individuali, gli incarichi dirigenziali generali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono confermati in capo ai soggetti di cui al comma 1 in quanto i servizi, le funzioni, le attività, le competenze e le responsabilità corrispondenti rimangono affidate all’esterno a soggetti collocati fuori organico, mediante contratto individuale a termine di diritto privato e con le modalità previste dall’articolo 24 della l.r. 59/2009 e successive modificazioni e integrazioni e del previgente articolo 27, comma 6, del CCNL per l’area separata della dirigenza del 23 dicembre 1999.
4. Nel caso in cui il processo di riorganizzazione e riordino di cui al comma 1 non sia concluso alla data di scadenza degli incarichi di dirigente generale, gli stessi possono essere conferiti dalla Giunta regionale con le modalità di cui al comma 3 per il periodo strettamente necessario e i relativi contratti individuali non possono prevedere un trattamento economico superiore a quello previsto per il precedente titolare del medesimo incarico.
Art. 30.
(Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria))
1. Dopo il comma 6 ter dell’articolo 8 ter della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti:
“6 quater. Terminata la vigenza delle transitorie misure di contenimento della spesa di personale previste dall’Sito esternoarticolo 9, comma 2 bis del d.l. 78/2010 convertito dalla Sito esternol. 122/2010 e in assenza di analoghe misure, nel rispetto dei limiti di cui all'Sito esternoarticolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)), al fine di procedere al riordino ed alla revisione degli assetti organizzativi della dirigenza, le strutture dirigenziali generali di Segreteria generale e di Vice Segreterie generali di cui all’articolo 23 bis, comma 1, divengono strutture organizzative complesse ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per l’area separata della dirigenza. Le medesime figure dirigenziali generali di cui all’articolo 23 bis, comma 1, lettere a) e b), confluiscono nella dotazione organica della dirigenza di cui all’allegato B. In conseguenza del processo di riordino e revisione, la dotazione organica di cui all’allegato B, pur divenuta comprensiva delle strutture dirigenziali generali, non è incrementata e i servizi e le funzioni organizzative generali, precedentemente affidati a soggetti esterni e collocati fuori organico, sono affidati, fatti salvi i limiti percentuali per l’assunzione di personale esterno a tempo determinato, a personale appartenente al ruolo dirigenziale dipendente a tempo indeterminato del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria.
6 quinquies.La collocazione all’interno della dotazione organica della dirigenza dei servizi e delle funzioni organizzative generali facenti capo alla dirigenza generale comporta l’avvio di un processo di riordino e revisione organizzativa degli accresciuti servizi e funzioni posti a carico della struttura amministrativa servente l’Assemblea Legislativa, in esecuzione delle disposizioni di cui all’articolo 26, comma 3, del CCNL per l’area separata della dirigenza del 23 dicembre 1999. Tale processo di riorganizzazione, ferma restando la corrispondenza e l’invarianza dei trattamenti economici complessivamente assegnati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non può comportare una spesa programmata ed impegnata, per i dirigenti e i dirigenti generali, pur tenuto conto di quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 1, comma 18, del d.l. 138/2011 convertito dalla Sito esternol. 148/2011 , superiore a quella rilevabile al 31 dicembre 2012. Fatta salva l'immediata applicazione di quanto previsto dall’articolo 23 bis, comma 1 bis, e tenuto conto che le strutture complesse assumono direttamente la responsabilità relativa al presidio di servizi, funzioni, attività, competenze e responsabilità di interesse generale per il Consiglio regionale non riconducibili a specifici ambiti settoriali di intervento, il valore delle posizioni non complesse è ridefinito, sulla base dell’articolazione in Settore, Servizio o Ufficio, in relazione alla complessità organizzativa, alla rilevanza strategica ed al grado di responsabilità di gestione di risorse umane, finanziarie e strumentali connesse alle funzioni espletate, fermo restando che alle figure di cui all’articolo 23 bis, comma 2, lettera c), corrisponde la posizione di Ufficio.”.
2. Dal 1° gennaio 2015 sono abrogati i commi 2 e 4 dell’articolo 8 ter della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ai sensi del comma 4” del comma 6 bis e l’ultimo periodo del comma 6 ter del medesimo articolo.
3. Alla fine del comma 5 undecies dell’articolo 29 della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente periodo:
“A tal fine, per effetto di quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, della legge regionale 12 aprile 1995, n. 27 (Disposizioni in materia di indennità di funzione per i dirigenti generali) e sino alla conclusione del processo di riordino e di revisione dei servizi di cui ai all’articolo 8 ter, commi 6 quater e 6 quinquies, rimane preclusa l’istituzione delle strutture complesse, ai sensi del vigente CCNL per l’area separata della dirigenza, in quanto i servizi, le funzioni, le attività, le competenze e le responsabilità ad esse corrispondenti rimangono affidate all’esterno a soggetti collocati fuori organico, mediante contratto individuale a termine di diritto privato ai sensi del previgente articolo 27, comma 6, del CCNL per l’area separata della dirigenza del 23 dicembre 1999.”.
4. Al comma 5 octiesdecies dell’articolo 29 della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Per gli anni 2011, 2012 e 2013” sono sostituite dalle seguenti: “In vigenza dei limiti previsti dal Sito esternod.l. 78/2010 convertito dalla Sito esternol. 122/2010 ”.
5. Alla lettera c) del comma 5 octiesdecies dell’articolo 29 della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “derivante da obblighi normativi” sono inserite le seguenti: “o promosse da organi costituzionali dello Stato”.
Art. 31.
(Modifiche alla legge regionale 15 novembre 2014, n. 33 (Disciplina delle Aziende pubbliche di servizi alla persona e Fondazioni derivanti dalla trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza)
1. Dopo l’articolo 22 della l.r. 33/2014 , è inserito il seguente:
“Articolo 22 bis
(Norma transitoria)
1. Le norme sulla composizione degli organi hanno efficacia a decorrere dal primo rinnovo successivo all’entrata in vigore della presente legge. Agli organi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le previgenti norme sulla composizione dei medesimi.”.
Art. 32.
(Modifiche alla legge regionale 1 agosto 2008, n. 31 (Disciplina in materia di polizia locale))
1. Il comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 31/2008 è sostituito dal seguente:
“1. La presente legge, in conformità a quanto previsto dall'Sito esternoarticolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione , detta disposizioni concernenti i requisiti essenziali di uniformità per l'organizzazione e lo svolgimento, da parte dei comuni, della Città Metropolitana di Genova e delle province, anche in forma associata o per delega alle unioni di comuni ovvero altre forme associative, delle funzioni di polizia amministrativa locale tramite strutture di polizia comunale, denominata polizia municipale, di polizia metropolitana e di polizia provinciale, di seguito insieme indicate nella presente legge con il termine polizia locale, al fine di assicurarne l’efficace espletamento sul territorio regionale.”.
2. Il comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 31/2008 , è sostituito dal seguente:
“2. Le funzioni di polizia locale spettano ai comuni, alla Città Metropolitana di Genova, alle unioni di comuni o forme associative comunque denominate, alle province, per quanto di competenza di questi, secondo quanto disposto dalla presente legge, in attuazione dell’Sito esternoarticolo 118, primo comma, della Costituzione .”.
3. Il comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 31/2008 , è sostituito dal seguente:
“1. Il Sindaco del Comune capoluogo, il Sindaco Metropolitano di Genova, i presidenti delle province, i presidenti delle unioni dei comuni e i sindaci dei Comuni referenti delle forme associative definiscono gli indirizzi e vigilano sull’espletamento delle attività di polizia locale, nell’ambito delle rispettive competenze.”.
4. Il comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 31/2008 , è sostituito dal seguente:
“1. La Regione promuove e sostiene la costituzione di strutture di polizia locale al fine di dotare tutto il territorio regionale di qualificati servizi di polizia municipale, metropolitana e provinciale, anche mediante l’assegnazione di proprio personale in regime di convenzione e disciplinando le modalità organizzative dei servizi di polizia locale.”.
“f) da un comandante della polizia provinciale, designato dall’Unione delle province italiane (UPI) e dal comandante della polizia metropolitana di Genova o da suo delegato.”.
6. Il primo alinea del comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 31/2008 , è sostituito dal seguente:
“1. I corpi di polizia provinciale e il corpo della polizia metropolitana di Genova sono istituiti prioritariamente al fine di garantire l’ordinato svolgimento delle seguenti attività:”.
Art. 33.
(Disposizioni transitorie)
2. Il Programma Triennale 2012 - 2014 di cui all’articolo 9, comma 1, della l.r. 42/2006 , come modificato dall’articolo 7 della presente legge, è prorogato fino al 31 dicembre 2015.
3. I comuni provvedono ad adeguare i piani urbanistici vigenti o in corso di approvazione ai contenuti di cui all’articolo 13, comma 1, della l.r. 16/2008 così come sostituito dall’articolo 8 della presente legge entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della stessa; decorso infruttuosamente tale termine, la disciplina contenuta nell’articolo 13, commi 1 e 2, della l.r. 16/2008 come sostituito dalla presente legge trova diretta ed immediata applicazione. Fino all’adeguamento dei vigenti piani urbanistici comunali continuano ad operare le eventuali diverse previsioni ivi contenute.
4. Il contributo straordinario, previsto dall’articolo 38, comma 6 bis, della l.r. 16/2008 come inserito dall’articolo 8 della presente legge, trova applicazione relativamente ai procedimenti, indicati nel medesimo comma di variante urbanistica o di deroga attivati mediante deliberazione del Consiglio comunale assunta successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e ai procedimenti di cui all’articolo 10, comma 4, della legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l’esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico) e successive modificazioni e integrazioni per i quali la Conferenza dei Servizi referente è stata convocata in data successiva al giorno di entrata in vigore della presente legge.
5. La disposizione di cui all’articolo 16, comma 2, si applica a decorrere dalla X legislatura.
6. In attesa della completa attuazione Sito esternodel Titolo II, Parte Terza, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni nonché della revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, la Giunta regionale, nel caso di aree a pericolosità idrogeologica non oggetto di adeguata copertura normativa nell’ambito degli strumenti di pianificazione vigenti, nelle more dell’aggiornamento degli strumenti di pianificazione di bacino, stabilisce una disciplina di tutela e di gestione del territorio, coerente con quella della pianificazione di bacino di riferimento, finalizzata prioritariamente alla protezione e al non aumento delle condizioni di rischio, laddove ne verifichi la necessità in relazione ad esigenze di tutela della pubblica incolumità e di salvaguardia dei beni a rischio. Tale disciplina è corredata da mappe per la localizzazione sul territorio delle aree interessate, nonché dalla individuazione di eventuali misure da attuare al fine di diminuire le condizioni di rischio accertate. La Giunta regionale definisce le modalità con le quali si applicano le disposizioni di cui al presente comma, garantendo un’adeguata pubblicità partecipativa ed individuando eventuali regimi di salvaguardia.
7. Dalla entrata in vigore della presente legge, limitatamente alla Polizia provinciale della Provincia di Genova, la stessa si intende denominata, in tutte le disposizioni dell’ordinamentoregionale che disciplinano le funzioni di polizia provinciale, Polizia Metropolitana di Genova.
7 bis. Sono fatti salvi i provvedimenti di nomina delle Commissioni nominate ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 40 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2014) e successive modificazioni e integrazioni che continuano pertanto ad operare.(6)

Comma aggiunto dall'art. 15 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12.

Art. 34.
(Abrogazione di norme)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
a) la lettera c bis) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, rinascimento degli arenili, protezione e conservazione dell’ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti);
b) l’articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2003));
c) il comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali in attuazione del Sito esternodecreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni e integrazioni);
d) i commi 10 bis 1 e 10 ter dell’articolo 31 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008);
e) l’articolo 2 della legge regionale 11 maggio 2009, n. 14 (Modifiche alle leggi regionali recanti disposizioni relative alla Centrale regionale di acquisto);
f) l’articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 63 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2010);
g) il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 38 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2012);
h) il comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 29 (Adeguamento di disposizioni di carattere finanziario e modifiche di altre norme regionali);
i) l’articolo 15 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 50 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2013);
j) l’articolo 21 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 51 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2013));
k) l’articolo 1 della legge regionale 14 maggio 2013, n. 14 (Disposizioni di adeguamento e modifica della normativa regionale);
l) l’articolo 2 della legge regionale 2 luglio 2013, n. 18 (Modifiche alla legge regionale 14 maggio 2013, n. 14 (Disposizioni di adeguamento e modifica della normativa regionale) e alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali in attuazione del Sito esternodecreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni e integrazioni);
m) l’articolo 29 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 40 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2014);
n) l’articolo 1 della legge regionale 6 giugno 2014, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2003)), alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e alla legge regionale 30 luglio 2012, n. 25 (Disposizioni per l’accesso dei pazienti alle connessioni internet senza fili (connessioni wireless) nelle aziende sanitarie e strutture convenzionate)).
Art. 35.
(Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 9 marzo 2015, n. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo già sostituito dall'art. 25 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9 e successivamente abrogato dall'art. 8 della L.R. 5 marzo 2021, n. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 21 luglio 2020, n. 18 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato dall'art. 50 della l.r. 6 aprile 2022, n. 4.