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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 41

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE FINANZIARIA 2015

Bollettino Ufficiale n. 21 del 30 dicembre 2014

Art. 7.
(Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria))
1. Al comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 42/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
- la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) Azienda regionale per i servizi educativi e per il lavoro (ARSEL)”;
- le lettere f) e i quater) sono abrogate.
2. L’articolo 4 della l.r. 42/2006 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:
“Articolo 4
(Servizi del SIIR)
1. La Regione e gli enti del sistema regionale operano per la gestione unitaria e condivisa dei servizi del SIIR nell’ottica della costruzione di una rete telematica e di un data center integrati e nel rispetto dei principi di migliore fruizione e di economicità.
2. La Giunta regionale, tramite il Piano operativo annuale di cui all’articolo 9, individua i servizi da gestire in modo unitario e condiviso.”.
3. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 42/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “di componenti tecnologiche e funzionali integrate del SIIR di cui all’articolo 4” sono sostituite dalle seguenti: “dei servizi di cui all’articolo 4”.
4. Il comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 42/2006 e successive modificazioni e integrazioni è abrogato.
5. La rubrica dell’articolo 9 della l.r. 42/2006 e successive modificazioni e integrazioni è sostituita dalla seguente: “(Programmazione e linee di indirizzo)”.
6. Il comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 42/2006 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:
“1. Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria approva, a cadenza triennale, su proposta della Giunta, il Programma Strategico Digitale della Regione Liguria, all’interno del quale sono individuati gli obiettivi strategici a valenza pluriennale e la programmazione degli investimenti.”.
7. Dopo il comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 42/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
“1bis. La Giunta regionale, sentiti gli enti appartenenti al SIIR, adotta le linee di indirizzo per lo sviluppo coordinato ed omogeneo del SIIR mediante approvazione di un Piano operativo annuale che indica le linee di indirizzo alla società consortile Liguria Digitale s.c.p.a. di cui all’articolo 12 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 20 (Disposizioni in materia di partecipazioni societarie della Regione) e gli obiettivi operativi per lo sviluppo del SIIR e del progetto istituzionale “Liguria in Rete”.”.
8. I commi 2 e 3 dell’articolo 9 della l.r. 42/2006 e successive modificazioni e integrazioni sono abrogati.
9. I commi 2, 3 e 4 dell’articolo 10 della l.r. 42/2006 e successive modificazioni e integrazioni sono sostituiti dai seguenti:
“2. La Regione, gli enti appartenenti al SIIR e gli altri enti soci di Liguria Digitale s.c.p.a. si avvalgono dei servizi del SIIR tramite la società consortile in house a controllo plurimo Liguria Digitale s.c.p.a..
3. La Regione e gli enti appartenenti al SIIR regolano i rapporti con la società consortile Liguria Digitale s.c.p.a. tramite apposito disciplinare.
4. I soggetti appartenenti al SIIR approvano sulla base del disciplinare specifici incarichi in ordine agli interventi di sviluppo e conduzione del SIIR svolti dalla società Consortile Liguria Digitale s.c.p.a. e agli interventi relativi ai sistemi informativi e telematici propri dei soggetti appartenenti al SIIR.”.
10. I commi 5, 6 e 7 dell’articolo 10 della l.r. 42/2006 e successive modificazioni e integrazioni sono abrogati.
11. Gli articoli 5, 8, e 12 della l.r. 42/2006 e successive modificazioni e integrazioni sono abrogati.
12. Al comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 42/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “La Società Datasiel” sono sostituite dalle seguenti: “Liguria Digitale s.c.p.a.” e le parole: “senza oneri relativi alla procedura” sono soppresse; dopo le parole: “e i soggetti appartenenti al SIIR” sono inserite le seguenti: “e gli altri enti soci di Liguria Digitale s.c.p.a.”.
13. Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 42/2006 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente: “Partecipano, inoltre, per le parti di propria pertinenza, a quota parte dei costi per i servizi di cui all’articolo 4 sulla base di un criterio di riparto condiviso all’interno del Piano operativo annuale di cui all’articolo 9.”.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 9 marzo 2015, n. 7 .

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Articolo già sostituito dall'art. 25 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9 e successivamente abrogato dall'art. 8 della L.R. 5 marzo 2021, n. 2 .

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Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 21 luglio 2020, n. 18 .

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Comma abrogato dall'art. 50 della l.r. 6 aprile 2022, n. 4.