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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 41

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE FINANZIARIA 2015

Bollettino Ufficiale n. 21 del 30 dicembre 2014

Art. 33.
(Disposizioni transitorie)
2. Il Programma Triennale 2012 - 2014 di cui all’articolo 9, comma 1, della l.r. 42/2006 , come modificato dall’articolo 7 della presente legge, è prorogato fino al 31 dicembre 2015.
3. I comuni provvedono ad adeguare i piani urbanistici vigenti o in corso di approvazione ai contenuti di cui all’articolo 13, comma 1, della l.r. 16/2008 così come sostituito dall’articolo 8 della presente legge entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della stessa; decorso infruttuosamente tale termine, la disciplina contenuta nell’articolo 13, commi 1 e 2, della l.r. 16/2008 come sostituito dalla presente legge trova diretta ed immediata applicazione. Fino all’adeguamento dei vigenti piani urbanistici comunali continuano ad operare le eventuali diverse previsioni ivi contenute.
4. Il contributo straordinario, previsto dall’articolo 38, comma 6 bis, della l.r. 16/2008 come inserito dall’articolo 8 della presente legge, trova applicazione relativamente ai procedimenti, indicati nel medesimo comma di variante urbanistica o di deroga attivati mediante deliberazione del Consiglio comunale assunta successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e ai procedimenti di cui all’articolo 10, comma 4, della legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l’esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico) e successive modificazioni e integrazioni per i quali la Conferenza dei Servizi referente è stata convocata in data successiva al giorno di entrata in vigore della presente legge.
5. La disposizione di cui all’articolo 16, comma 2, si applica a decorrere dalla X legislatura.
6. In attesa della completa attuazione Sito esternodel Titolo II, Parte Terza, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni nonché della revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, la Giunta regionale, nel caso di aree a pericolosità idrogeologica non oggetto di adeguata copertura normativa nell’ambito degli strumenti di pianificazione vigenti, nelle more dell’aggiornamento degli strumenti di pianificazione di bacino, stabilisce una disciplina di tutela e di gestione del territorio, coerente con quella della pianificazione di bacino di riferimento, finalizzata prioritariamente alla protezione e al non aumento delle condizioni di rischio, laddove ne verifichi la necessità in relazione ad esigenze di tutela della pubblica incolumità e di salvaguardia dei beni a rischio. Tale disciplina è corredata da mappe per la localizzazione sul territorio delle aree interessate, nonché dalla individuazione di eventuali misure da attuare al fine di diminuire le condizioni di rischio accertate. La Giunta regionale definisce le modalità con le quali si applicano le disposizioni di cui al presente comma, garantendo un’adeguata pubblicità partecipativa ed individuando eventuali regimi di salvaguardia.
7. Dalla entrata in vigore della presente legge, limitatamente alla Polizia provinciale della Provincia di Genova, la stessa si intende denominata, in tutte le disposizioni dell’ordinamentoregionale che disciplinano le funzioni di polizia provinciale, Polizia Metropolitana di Genova.
7 bis. Sono fatti salvi i provvedimenti di nomina delle Commissioni nominate ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 40 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2014) e successive modificazioni e integrazioni che continuano pertanto ad operare.(6)

Comma aggiunto dall'art. 15 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12.


Note del Redattore:

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Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 9 marzo 2015, n. 7 .

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Articolo già sostituito dall'art. 25 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9 e successivamente abrogato dall'art. 8 della L.R. 5 marzo 2021, n. 2 .

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Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 21 luglio 2020, n. 18 .

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Comma abrogato dall'art. 50 della l.r. 6 aprile 2022, n. 4.