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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 41

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE FINANZIARIA 2015

Bollettino Ufficiale n. 21 del 30 dicembre 2014

Art. 3.
(Modifica alla legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008))
1. Il comma 10 bis dell’articolo 31 della l.r. 10/2008 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:
“10 bis. Le risorse originariamente discrezionali derivanti da decadenza del finanziamento, nonché da rinunce, da revoche e da ribassi d’asta sono destinate a coadiuvare gli enti locali territoriali, anche in relazione agli oneri di progettazione, nella realizzazione degli interventi di competenza, con particolare riguardo agli interventi infrastrutturali articolati nelle seguenti aree:
a) viabilità, mobilità, urbanistica ed opere di difesa a mare;
b) edilizia pubblica e scolastica, riqualificazione urbana;
c) tutela ambiente e parchi;
d) beni culturali ed infrastrutture sportive;
e) politiche sociali.
La Giunta regionale definisce i criteri per la concessione di contributi, fino all’importo massimo dell’80 per cento, agli enti locali territoriali che inoltrano richiesta con cadenza annuale.”.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 9 marzo 2015, n. 7 .

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Articolo già sostituito dall'art. 25 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9 e successivamente abrogato dall'art. 8 della L.R. 5 marzo 2021, n. 2 .

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Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 21 luglio 2020, n. 18 .

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Comma abrogato dall'art. 50 della l.r. 6 aprile 2022, n. 4.