Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 41
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE FINANZIARIA 2015
Bollettino Ufficiale n. 21 del 30 dicembre 2014
Art. 27.
(Modifica all’articolo 37 della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale))
1. Il comma 6 dell’articolo 37 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:
“6. Nei presidi derivanti dall’accorpamento di più stabilimenti, il dirigente medico di Presidio ospedaliero coordina la rete ospedaliera. Tale coordinamento, per coloro che sono già dirigenti di struttura complessa, determina a tutti gli effetti l’equiparazione ad un direttore di Dipartimento, fatto salvo quanto disposto dai contratti collettivi nazionali in materia.”.
Note del Redattore:
Articolo già sostituito dall'art. 25 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9 e successivamente abrogato dall'art. 8 della L.R. 5 marzo 2021, n. 2 .