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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 41

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE FINANZIARIA 2015

Bollettino Ufficiale n. 21 del 30 dicembre 2014

Art. 8.
(Adeguamento della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia) alle disposizioni del Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia))
1. In attuazione delle disposizioni del Sito esternod.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche alla l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni:
- al comma 1 dell’articolo 7, le parole: “i volumi, le superfici” sono sostituite dalle seguenti: “la volumetria complessiva”;
- prima della lettera a) del comma 2 dell’articolo 7 è inserita la seguente:
“0a) le opere da realizzare all’interno delle unità immobiliari od all’edificio nonché il frazionamento e l’accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, purché in entrambi i casi non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici, si mantenga l’originaria destinazione d’uso e non siano interessate le parti strutturali dell’edificio;”;
- la lettera b) del comma 2 dell’articolo 10 è abrogata;
- l’articolo 13 è sostituito dal seguente:
“Articolo 13
(Mutamenti di destinazione d’uso)
1. Costituiscono mutamenti della destinazione d’uso rilevanti sotto il profilo urbanistico ed edilizio le forme di utilizzo dell’immobile o della singola unità immobiliare comportanti il passaggio ad una diversa categoria funzionale tra quelle di seguito indicate, ancorché non accompagnate dall’esecuzione di opere edilizie:
a) residenza, comprensiva delle civili abitazioni, delle residenze in funzione della conduzione di attività rurali e delle residenze specialistiche per alloggi protetti per anziani, studenti, disabili, case famiglia e comunità civili, religiose, assistenziali, convitti, foresterie, alloggi di servizio per il personale di attività pubbliche, studi ed uffici professionali compatibili con la residenza, strutture ricettive all'interno di unità abitative ai sensi della vigente normativa regionale in materia di attività turistico-ricettive;
b) turistico-ricettiva, comprensiva delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere definite dalla vigente normativa regionale in materia;
c) produttiva e direzionale, comprensiva delle attività artigianali di produzione di beni e servizi, delle attività industriali, logistiche per il trasporto, la movimentazione, il deposito di merci e prodotti, la distribuzione all'ingrosso delle merci, delle attività terziarie e delle attività direzionali separate dalle sedi operative delle imprese e delle attività per la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione di energia anche da fonti rinnovabili;
d) commerciale, comprensiva delle attività per la distribuzione al dettaglio, delle attività di servizio alla persona ed all'impresa e dei pubblici esercizi, definite dalla vigente normativa regionale in materia;
e) rurale, comprensiva delle attività di produzione agricola, lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione diretta dei prodotti agricoli, delle attività di allevamento, lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione diretta dei prodotti di allevamento, delle attività di coltivazione, lavorazione e trasformazione dei prodotti della filiera del bosco;
f) autorimesse e rimessaggi, comprensiva delle autorimesse, box e parcheggi all'aperto di natura non pertinenziale rispetto ad altre destinazioni d'uso, rimessaggi per veicoli o rimorchi ad uso privato, per imbarcazioni ed attrezzature per la nautica, magazzini e depositi ad uso privato non funzionali ad attività appartenenti alle altre destinazioni d'uso;
g) servizi, comprensiva delle attività per i servizi pubblici anche in regime convenzionato per l'uso pubblico, dei servizi speciali per le installazioni logistiche del trasporto pubblico, dei mercati annonari e dei macelli pubblici.
2. E’ sempre ammesso il passaggio all’interno di una delle categorie funzionali di cui al comma 1 ad una delle forme di utilizzo ivi indicate. I piani urbanistici comunali possono stabilire limitazioni relativamente ad interventi comportanti il passaggio da una forma di utilizzo all’altra all’interno della stessa categoria funzionale soltanto in caso di interventi di sostituzione edilizia e di nuova costruzione di edifici oppure per assicurare la compatibilità di tali interventi con la normativa in materia di tutela dell’ambiente.
3. La destinazione d’uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie agibile o di superficie coperta come risultante dal pertinente titolo abilitativo edilizio o, in assenza o indeterminatezza del titolo, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento oppure da altri atti probanti successivi all’accatastamento.”;
- al comma 6 dell’articolo 19 le parole: “al valore di mercato relativo alla quota di parcheggio dovuta,” sono sostituite dalle seguenti: “al valore di un parcheggio pertinenziale di superficie pari a 12,50 metri quadrati, per ogni nuova unità immobiliare oggetto di intervento, predeterminato dal Comune per ogni zona del territorio comunale e”;
- la rubrica dell’articolo 21 bis (Interventi urbanistico-edilizi soggetti a SCIA) è sostituita dalla seguente: “(Interventi urbanistico-edilizi soggetti a comunicazione di inizio dei lavori e a SCIA)”;
- prima del comma 1 dell’articolo 21 bis sono inseriti i seguenti:
“01. Sono soggetti a comunicazione di inizio dei lavori, asseverata da tecnico abilitato e contenente anche i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori, gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 7, ivi comprese le opere da realizzare all’interno delle unità immobiliari o dell’edificio ed i frazionamenti ed accorpamenti di cui al medesimo articolo 7, comma 2, lettera 0a). La comunicazione è corredata da elaborato progettuale e dall’attestazione del tecnico abilitato della conformità dei lavori previsti ai vigenti strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi nonché alla normativa in materia antisismica ed a quella sul rendimento energetico nell’edilizia. Tale comunicazione, ove integrata con la comunicazione di fine lavori e dalla prescritta documentazione per la variazione catastale, è inoltrata tempestivamente dall’Amministrazione comunale ai competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate.
02. Il responsabile dello SUE effettua sulle comunicazioni di inizio dei lavori presentate controlli a campione con cadenza almeno semestrale e nella percentuale pari ad almeno il 20 per cento, fermo restando il potere di vigilanza sulle opere realizzate od in corso di esecuzione e, in caso di accertate irregolarità o difformità, irroga le pertinenti sanzioni.
03. La mancata comunicazione dell’inizio dei lavori di cui al comma 01 comporta l’irrogazione della sanzione pecuniaria pari a 1.000,00 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.”;
- la lettera b) del comma 1 dell’articolo 21 bis è abrogata;
- alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 21 bis, le parole: “sempreché non comportante alterazione della volumetria dell’edificio o della superficie agibile delle singole unità immobiliari esistenti, della sagoma dell’edificio, né modifiche delle caratteristiche tipologiche” sono sostituite dalle seguenti: “nei casi non ricadenti nel campo di applicazione della comunicazione di inizio dei lavori di cui al comma 01”;
- al comma 3 dell’articolo 21 bis la parola “b),” è soppressa;
- al comma 1 dell’articolo 23, dopo le parole: “assoggettati a” sono inserite le seguenti: “comunicazione di inizio dei lavori e a”;
- alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 23, le parole: “aumento delle unità immobiliari o” sono soppresse;
- al comma 2 dell’articolo 25, dopo le parole: “di cui al comma 1” sono inserite le seguenti: “e non concretanti variazioni essenziali nonché” e dopo le parole: “purchè attestate” sono inserite le seguenti: “con apposito elaborato grafico”;
- al comma 16 dell’articolo 31, le parole: “del competente organo comunale” sono sostituite dalle seguenti: “della Giunta comunale”;
- dopo il comma 6 dell’articolo 38, è aggiunto il seguente:
“6 bis. In attuazione dell’articolo 16, comma 4, lettera d-ter) e comma 4 bis, Sito esternodel d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni ed in attesa della revisione della legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 (Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia) e successive modificazioni e integrazioni nel caso di interventi su aree od immobili che richiedano per essere ammissibili sotto il profilo urbanistico-edilizio l’approvazione di varianti ai piani urbanistici vigenti od operanti in salvaguardia od il rilascio di deroghe ai sensi del combinato disposto dell’Sito esternoarticolo 14 del citato d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni e dell’articolo 36 della presente legge è dovuto al Comune, da parte del soggetto attuatore, in aggiunta al contributo di cui ai precedenti commi, un contributo straordinario nella misura del 50 per cento del maggior valore delle aree o immobili oggetto di intervento conseguito per effetto delle suddette varianti o deroghe. L’importo relativo al maggior valore è stimato dal Comune e corrisposto in unica soluzione al momento del rilascio del permesso di costruire o di efficacia della DIA. Tale somma è vincolata a specifico centro di costo del bilancio comunale per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza idraulica od idrogeologica del territorio comunale, per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria o secondaria oppure per l’acquisizione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità ed edilizia residenziale pubblica.”;
- dopo il comma 2 dell’articolo 39, è inserito il seguente:
“2 bis. Gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 7, comma 2, lettera 0a), qualora comportanti un aumento della superficie calpestabile, sono soggetti al contributo di costruzione commisurato all’incidenza delle sole opere di urbanizzazione.”;
- ai commi 1 e 5 dell’articolo 43, la parola: “b),” è soppressa;
- alla fine della lettera d) del comma 2 dell’articolo 67, sono aggiunte le seguenti parole: “e quelli con altezza interna superiore a 2,10 metri destinati ad accogliere solo impianti tecnologici”;
- al comma 3 dell’articolo 67, le parole: “30 per cento della S.A.” sono sostituite dalle seguenti: “40 per cento della S.A.”, le parole: “20 per cento per la parte di S.A.” sono sostituite dalle seguenti: “30 per cento per la parte di S.A.” e alla fine della lettera b) sono inserite le seguenti parole: “e che non siano destinati ad accogliere solo impianti tecnologici”.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 9 marzo 2015, n. 7 .

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Articolo già sostituito dall'art. 25 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9 e successivamente abrogato dall'art. 8 della L.R. 5 marzo 2021, n. 2 .

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Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 21 luglio 2020, n. 18 .

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Comma abrogato dall'art. 50 della l.r. 6 aprile 2022, n. 4.