Art. 1
(Indebitamento)
1. Il livello massimo di indebitamento da autorizzarsi con legge di bilancio, ai sensi dell’
articolo 56 della legge regionale 26 marzo 2002, n.15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, è fissato per l’anno 2015 in 50 milioni di euro.
Art. 2
Art. 3
(Vincolo di destinazione)
1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza regionale, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria regionale per gli anni 2015-2017, per l’anno 2015 le maggiori risorse comunque derivanti dalle misure contenute nella presente legge e dalla gestione del bilancio sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto.
Art. 4
(Patto di stabilità interno e formazione del bilancio di previsione)
1. La gestione del complesso delle autorizzazioni di spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 2015 deve assicurare, in termini di competenza finanziaria e competenza euro compatibile, il rispetto del Patto di stabilità interno, come determinato ai sensi della normativa statale di riferimento.
Art. 5
(Programma investimenti in sanità)
1. Il programma investimenti in sanità è finanziato per l’anno 2015 in euro 4.289.097,67.
Art. 6
(Attivazione interventi di programmazione Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014/2020)
1. Nelle more della definitiva approvazione della programmazione FSC 2014/2020, al fine di consentire l’avvio tempestivo delle azioni ivi previste, mediante l’attivazione dei primi interventi indifferibili, la Giunta regionale è autorizzata ad anticipare una quota del programma nel limite massimo di 3.000.000,00 di euro, da utilizzare secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla normativa di riferimento.
Art. 7
(Controllo della spesa per studi ed incarichi di consulenza)
1. Il complesso della spesa per studi ed incarichi di consulenza per l'anno 2015, in armonia con quanto disposto dall'
articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 , dall'
articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni) convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125 e dall’
articolo 14 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89 non può essere superiore al 75 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2014 per le medesime finalità.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli incarichi la cui spesa è sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o vincolati.
3. Non sono considerati studi o incarichi di consulenza ai sensi del presente articolo:
a) gli incarichi di assistenza tecnica collegati all'attuazione di programmi comunitari;
c) gli incarichi finalizzati alla difesa in giudizio della Regione;
d) le attività di indagine e di ricerca, nonché di assistenza tecnica e finanziaria, affidate a società in house della Regione attinenti alle rispettive finalità istituzionali;
e) gli incarichi conferiti ai fini della composizione dell'Organismo indipendente di valutazione di cui all'
articolo 28 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni;
f) gli incarichi conferiti per la progettazione di lavori e la stima di immobili relativi ai beni oggetto di trasferimento ai sensi del
decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a comuni, province, città metropolitane, regioni di proprio patrimonio in attuazione dell'
articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ) e successive modificazioni e integrazioni e da quanto disposto in materia di trasferimento di beni immobili dall’
articolo 56 bis del decreto - legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia) convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98 , nonché gli incarichi concernenti la stima di immobili inseriti nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'articolo 58 del
decreto - legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133 ovvero in altri programmi di alienazione o valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato, con esclusione delle Aziende sanitarie per le attività connesse all'esercizio delle funzioni sanitarie stesse.
5. Gli incarichi a qualsiasi titolo svolti da personale dipendente dagli enti del settore regionale allargato a favore della Regione e degli altri enti appartenenti al medesimo settore regionale allargato sono effettuati a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.
6. Gli enti di cui al comma 5 provvedono alle conseguenti modifiche degli atti convenzionali che disciplinano i conferimenti di incarichi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8. Gli accertamenti medico legali sui dipendenti della Regione Liguria, degli enti strumentali e degli enti del settore regionale allargato assenti dal servizio per malattia, richiesti dalle amministrazioni interessate ed effettuati dalle Aziende sanitarie locali, sono svolti con oneri a carico delle risorse trasferite dallo Stato per tale finalità.
Art. 8
(Riduzione della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza)
1. Il complesso della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, per l'anno 2015, non può essere superiore al complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2014 per le medesime finalità.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alla spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o nazionali vincolati, né alla pubblicità avente carattere legale o finanziario e derivante da obblighi normativi.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle società in house della Regione e agli enti appartenenti al settore regionale allargato, con esclusione di quelli che svolgono tali attività come compito istituzionale.
4. Gli enti del settore regionale allargato che operano in campo sanitario possono effettuare spese di pubblicità istituzionale solo per motivi di carattere strettamente sanitario rispettando le indicazioni dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM).
Art. 9
(Spesa per sponsorizzazioni)
1. La Regione, per l'anno 2015, non effettua spese per sponsorizzazioni.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato e alle società in house della Regione.
Art. 10
(Riduzione della spesa per il servizio automobilistico regionale)
1. La Regione attua le disposizioni di contenimento di spesa per autovetture di cui all’
articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)), all'articolo 1, commi 1, 2, 3, 4 e 4 bis, del
d.l. 101/2013 convertito dalla
l. 125/2013 , all'
articolo 5, comma 2, del decreto - legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135 e all’
articolo 15 del d.l. 66/2014 convertito dalla
l. 89/2014 .
2. Il complesso della spesa per la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, per l'anno 2015, non può essere superiore al 30 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2011 per le medesime finalità, computati al netto dei conguagli derivanti dai contratti di noleggio stipulati in data anteriore al 1° gennaio 2014.
3. Fino al 31 dicembre 2015 non è possibile acquistare autovetture, né stipulare contratti di leasing finanziario aventi ad oggetto autovetture, salvo quanto previsto dall’articolo 1, commi 4 e 4 bis, del
d.l. 101/2013 convertito dalla
l. 125/2013 .
4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica alla spesa per la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture assegnate al Corpo Forestale dello Stato e al servizio di Protezione Civile, né a quella sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o vincolati, né a quella sostenuta per l'espletamento delle funzioni ispettive, di verifica e di controllo.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli enti del settore regionale allargato.
Art. 11
(Riduzione della spesa per formazione)
1. Il complesso della spesa esclusivamente per formazione del personale dirigente e di quello dipendente, per l’anno 2015, non può essere superiore al complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2011 per le medesime finalità.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alla spesa per formazione derivante da obblighi normativi e a quella sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato, ad esclusione delle Aziende sanitarie e dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure (ARPAL) per i corsi di educazione continua in medicina (ECM) di cui al
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'
articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419 ) e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 12
(Riduzione della spesa per trasferte)
1. Il complesso della spesa per trasferte anche all'estero, effettuate dal personale dirigente e da quello dipendente, per l'anno 2015, non può essere superiore al complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2014 per le medesime finalità.
2. Il limite di spesa di cui al comma 1 può essere superato, previa adozione da parte della Giunta regionale o dell’organo di vertice dell’Ente di un provvedimento motivato, per la partecipazione alle attività degli organismi di monitoraggio di cui all'Intesa Stato - regioni del 3 dicembre 2009 recante "Patto per la salute 2010 - 2012" e per la partecipazione da parte degli enti costituenti il settore regionale allargato a riunioni istituzionali ufficialmente convocate dalla Regione.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alla spesa per trasferte sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari e con imputazione di spesa finalizzata all’attuazione di piani e di programmi per obiettivi comunitari o nazionali, nonché a quella sostenuta per l'esercizio di funzioni ispettive, di compiti di verifica e di controllo e per la partecipazione della Regione alle attività del sistema delle Conferenze per i rapporti tra le regioni, le autonomie locali e lo Stato.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato, ad eccezione delle Aziende sanitarie, limitatamente alle attività connesse all'assistenza territoriale, e alle società in house della Regione, con esclusione per quest'ultime delle spese con imputazione a carico di specifiche commesse o riconducibili all'attuazione di accordo di programma, piani operativi, piani annuali o altri strumenti programmatori approvati dalla Regione.
5. Ai fini di riduzione di spesa di cui al presente articolo, la Regione privilegia, ove possibile, l’utilizzo di sistemi di videoconferenza, onde consentire la partecipazione a distanza.
Art. 13
Art. 14
“ 11. Una quota pari all’80 per cento della differenza tra il gettito derivante dal presente articolo e la somma accertata al capitolo n. 5 dello stato di previsione dell’entrata, come risultante nel Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2012 di cui alla
legge regionale 16 luglio 2013, n. 21 (Rendiconto generale dell’amministrazione della Regione Liguria per l’esercizio finanziario 2012) è destinata ai comuni costieri, sulla base di progettualità da loro avanzate secondo le modalità ed i criteri definiti dalla Giunta regionale. Tale quota è destinata a interventi finalizzati alla gestione, alla fruizione ed al mantenimento del demanio marittimo, nonché, al di fuori della circoscrizione di competenza delle autorità portuali, a interventi di difesa della costa nel rispetto delle competenze di cui al titolo II della
legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell’ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti) e successive modificazioni e integrazioni.”.
“11 bis. Per il solo anno 2015 una quota pari a 600.000,00 euro è destinata a cofinanziare interventi di pulizia straordinaria delle aree demaniali marittime a seguito degli eventi alluvionali. ”.
Art. 15
(Contributi per oneri CCNL per il trasporto pubblico locale)
1bis. A seguito dell’operatività della riforma del sistema del trasporto pubblico regionale e locale di cui alla
legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale) e successive modificazioni e integrazioni, le risorse destinate alla copertura degli oneri derivanti dai rinnovi dei contratti di lavoro relativi al settore del trasporto pubblico locale comparto autoferrotranvieri sono erogate dalla Regione agli enti di governo degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) di cui all’
articolo 7 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, a titolo di contributi per un importo massimo su base annua fino ad euro 19.000.000,00, comprensivi della somma relativa al personale in servizio presso la ferrovia Genova-Casella, la cui gestione è di competenza della Regione Liguria, è erogato direttamente dalla Regione nei confronti dell’Azienda a cui è stato affidato in concessione il relativo servizio ferroviario sempre nei limiti dell’importo massimo annuo sopra fissato.
(9) Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 34, modificato dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 30 e successivamente così sostituito dall'art. 7 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 32 .
Art. 16
(Riparto di risorse per l’anno 2015)
1. Nelle more dell’affidamento dei servizi di cui all’
articolo 14 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, le risorse per il trasporto pubblico locale su gomma sono ripartite secondo le medesime quote percentuali dell’anno 2014.
Art. 17
“ 3 bis. Nell’ambito delle risorse di cui al comma 3 può essere effettuata, da parte dell’Agenzia, un’azione straordinaria di efficientamento del servizio e di riorganizzazione delle aziende di trasporto pubblico locale su gomma, propedeutica all’affidamento del servizio nel Bacino Unico Regionale per il Trasporto di cui al comma 1, nel limite di euro 1.000.000,00 annui per dodici annualità attualizzabili in un apposito fondo, ai fini di attivare procedure di esodo anticipato e di mobilità del personale dipendente delle aziende di trasporto pubblico su gomma.
3 ter. La Giunta regionale determina le modalità per l’attuazione dell’intervento straordinario di cui al comma 3 bis prevedendo la concessione dei contributi a fronte della dimostrata riduzione dei costi del personale e della corrispondente riduzione di organico a parità o incremento del servizio offerto.
3 quater. L’intervento straordinario di cui al comma 3 bis deve essere attivato entro il 31 marzo 2015 e concluso entro il 31 dicembre 2015. ”.
Art. 18
1. (Omissis)
Art. 19
(Anticipazione di cassa per chiusura liquidazioni comunità montane)
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere anticipazioni di cassa nella misura massima complessiva di euro 1.300.000,00 ai comuni che subentrino alle comunità montane soppresse quali soggetti attuatori di interventi o opere pubbliche, ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. La Giunta regionale definisce le modalità attuative per la concessione dell’anticipazione verificando l’effettiva possibilità da parte dei comuni della restituzione dell’anticipazione nell’anno solare. L’anticipazione è concessa solo se tale condizione viene verificata e sulla base di apposita convenzione, stipulata secondo lo schema approvato dalla Giunta regionale.
Art. 20
(Modifiche alla
legge regionale 12 aprile 2011, n. 7 (Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione))
“ 4. E’ istituito il Fondo Unico per la liquidazione delle Comunità Montane in cui confluiscono le risorse residue di cui al comma 1 introitate ai sensi del comma 3, al netto degli accertamenti regionali effettuati al 31 dicembre 2010, nonché gli attivi delle liquidazioni delle Comunità Montane non più necessari per far fronte alle spese di gestione delle liquidazioni stesse. ”.
“b) acquisto di immobili da parte della Regione di proprietà delle ex Comunità Montane, in osservanza dei limiti posti dalla normativa statale di riferimento, e ripiano dei passivi delle liquidazioni stesse. ”.
Art. 21
(Fondo per la promozione delle associazioni comunali e dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI ))
1. E’ istituito il Fondo per la promozione delle associazioni comunali con la dotazione per il 2015 di euro 1.000.000,00. La Giunta regionale fissa il massimale dei contributi concedibili a ciascuna associazione e determina annualmente criteri, requisiti e modalità per la concessione degli stessi.
2. A valere sul Fondo di cui al comma 1, la Giunta regionale può, altresì, concedere specifici contributi all’ANCI della Liguria, finalizzati all’assistenza ai comuni per favorire la gestione in forma associata di funzioni.
Art. 22
(Campagna informativa per il rilancio turistico di Genova)
1. Per l’anno 2015 la Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Genova un contributo straordinario per un ammontare massimo pari ad euro 100.000,00 per la realizzazione di campagne informative per il rilancio turistico di Genova a seguito degli avversi eventi meteorologici del 2014.
2. Le risorse del fondo di rotazione di cui all’
articolo 10 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 15 (Incentivi alle piccole e medie imprese (P.M.I.) per la qualificazione e lo sviluppo dell'offerta turistica) e successive modificazioni e integrazioni per un importo pari ad euro 100.000,00 sono restituite alla libera disponibilità del bilancio regionale per il finanziamento delle attività di cui al comma 1.
Art. 23
(Sospensione del pagamento del canone a seguito di eventi alluvionali)
Art. 24
(Misure di reintegro danni causati dagli eventi alluvionali dell’autunno 2014)
1. E’ concesso un contributo pari ad euro 400,00 per ogni autoveicolo, ad euro 150,00 per ogni motoveicolo e ad euro 100,00 per ogni ciclomotore per i quali è effettuata, al 31 gennaio 2015, la cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) per demolizione, ovvero per i ciclomotori la rottamazione presso un Centro di demolizione autorizzato, a seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio ligure nei mesi di ottobre e novembre 2014.
(1) Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi l'art. 1 della L.R. 16 febbraio 2015, n. 4.
2. La Giunta regionale stabilisce con apposito atto, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le modalità di concessione del contributo di cui al comma 1, che viene riconosciuto ai soli veicoli per i quali i pagamenti alla Regione Liguria della tassa automobilistica regionale risultano correttamente effettuati e per cui risulti presentata segnalazione dei danni subiti tramite l’apposito modello D. Ai fini dell’erogazione del contributo, la Giunta regionale può avvalersi della collaborazione della società Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico (FILSE) S.p.A., senza nuovi oneri per il bilancio regionale.
3. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede mediante gli stanziamenti previsti all’U.P.B. 8.107 del bilancio di previsione della Regione Liguria per l’anno 2014 nei limiti di euro 370.000,00.
Art. 25
Art. 26
(Modifiche alla
legge regionale 20 dicembre 2012, n. 49 (Disposizioni di adeguamento alla normativa nazionale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ed in materia di controlli contabili))
1. Al
comma 7 dell’articolo 7 della l.r. 49/2012 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “omnicomprensivo” è soppressa e alla fine del comma sono aggiunte le seguenti: “A ciascun componente del Collegio spetta, altresì, un rimborso delle spese effettuate e documentate, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, sostenute nell’espletamento del proprio incarico, determinato nella misura annua massima di euro 2.300,00. Tutti gli importi si intendono al netto dell’IVA e degli oneri previdenziali.”.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1 gennaio 2015.
Art. 27
“2 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per gli eventi alluvionali intercorsi nel mese di novembre 2014.
2 ter. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si provvede con le seguenti variazioni al bilancio per l’anno finanziario 2014:
Stato di previsione dell’entrata
U.P.B. 1.1.1. “Imposte”
Riduzione della previsione, in termini di competenza e cassa, di euro 500.000,00.
Stato di previsione della spesa
U.P.B. 4.201 “Interventi nel settore dell’ambiente”
Riduzione dello stanziamento, in termini di competenza e cassa, di euro 500.000,00.”.
Art. 28
(Impiantistica sportiva alluvionata)
1. A favore degli impianti sportivi appartenenti ad enti locali che siano stati danneggiati nel corso degli eventi alluvionali dell’ottobre 2014 sono concessi, in via eccezionale, contributi per il relativo ripristino.
2. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, la Giunta regionale definisce i criteri, le modalità, i massimali e le soglie minime per il riparto dei fondi disponibili da destinare agli enti locali che abbiano presentato domanda ai sensi della
legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport) e successive modificazioni e integrazioni o agli atti del settore della protezione civile della Regione Liguria.
3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede nell’ambito dello stanziamento di cui all’U.P.B. 5.201 del bilancio di previsione dell’esercizio 2014, come ridenominata dalla presente legge, nei limiti di euro 1.000.000,00.
Art. 29
“ Articolo 7
(Partecipazione della Regione Liguria all’Ente Autonomo del Teatro Stabile di Genova)
1. A seguito del recesso della Provincia di Genova quale Ente fondatore, la Regione, unitamente al Comune di Genova, partecipa all’Associazione denominata “Ente Autonomo del Teatro Stabile di Genova” in qualità di Ente pubblico fondatore.
2. I soci fondatori attribuiscono annualmente all’Ente Autonomo stesso un contributo per la gestione ordinaria che non può essere complessivamente inferiore alla sovvenzione assegnata all’Ente Autonomo dallo Stato per la stessa stagione teatrale. Tale contributo comprende gli oneri relativi alla gestione delle sale teatrali.
3. Ciascun socio fondatore partecipa agli oneri di cui al comma 2 nella seguente misura:
a) 70 per cento per il Comune di Genova;
b) 30 per cento per la Regione Liguria. ”.
Art. 30
(Modifiche alla
legge regionale 3 maggio 2006, n. 10 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico, istituzione della Film Commission regionale e istituzione della mediateca regionale))
1. Nella rubrica dell’
articolo 11 della l.r. 10/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “nell’ambito della cultura” sono soppresse.
2. Al
comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 10/2006 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “dell'attività cinematografica, dello spettacolo dal vivo, della cultura
,
” sono inserite le seguenti: “nonché quelle volte alla promozione e valorizzazione turistica del territorio”.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 2 del presente articolo, si provvede, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2015, mediante riduzione di euro 10.000,00, in termini di competenza e di cassa, dell’U.P.B. 17.101 ”Interventi promozionali per il turismo” e contestuale aumento, in termini di competenza e di cassa, dell’U.P.B. 12.106 “Iniziative per eventi culturali” per il medesimo importo.
Art. 31
(Disposizioni relative alla gestione del patrimonio immobiliare delle Aziende regionali territoriali per l’edilizia (ARTE))
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere anticipazioni di cassa a favore delle ARTE per la gestione del proprio patrimonio immobiliare e per le attività istituzionali di cui alla
legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell’edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all’edilizia residenziale ed ai lavori pubblici) e successive modificazioni e integrazioni.
2. L’anticipazione di cui al comma 1 è concessa nella misura massima del 25 per cento del patrimonio immobiliare di ciascuna ARTE e nei limiti delle disponibilità e compatibilmente con le esigenze di cassa della Regione, nonché nel rispetto dei vincoli di equilibrio del bilancio regionale.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano con riferimento agli immobili di cui alla deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2011, n. 1713 e al conseguente atto di trasferimento repertorio n. 15319 del 30 dicembre 2011.
Art. 32
(Ridenominazione di Unità Previsionale di Base dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Liguria)
1. L’U.P.B. 5.201 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Liguria può finanziare anche interventi per il ripristino o la messa in sicurezza di opere infrastrutturali, edifici pubblici, opere di presidio o regimazione idraulica e più in generale opere relative al patrimonio pubblico danneggiate dagli eventi alluvionali che hanno colpito l’intero territorio regionale.
2. L’U.P.B. 5.201, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, viene ridenominata “Investimenti per la viabilità ed altri interventi infrastrutturali.
Art. 33
(Omissis)
Art. 34
(Variazioni dell’aliquota dell’addizionale regionale (IRPEF) per l’anno d’imposta 2014)
1. Per l’anno d’imposta 2014, l’aliquota dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito (IRPEF), di cui all’
articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modificazioni e integrazioni, per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell’addizionale regionale (IRPEF) non superiore ad euro 28.000,00 è fissata nella misura prevista dall’articolo 50, comma 3, primo periodo, del
d.lgs. 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni e dall’
articolo 6, comma 1, del d.lgs. 68/2011 e successive modificazioni e integrazioni, senza alcuna maggiorazione regionale.
2. Per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell’addizionale regionale (IRPEF) superiore ad euro 28.000,00, per l’anno d’imposta 2014, l’aliquota dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito (IRPEF), di cui all’
articolo 50 del d.lgs. 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni, da applicarsi all’intero ammontare del reddito complessivo, è fissata nella misura prevista dall’articolo 50, comma 3, primo periodo, del
d.lgs. 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni e dall’
articolo 6, comma 1, del d.lgs. 68/2011 e successive modificazioni e integrazioni, maggiorata nella misura dello 0,50 per cento, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
3. Per l’anno d’imposta 2014 per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell’addizionale regionale (IRPEF) compreso fra euro 28.000,01 ed euro 28.142,46, l’imposta determinata ai sensi del comma 2 è ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,9827 e la differenza fra euro 28.142,46 ed il reddito complessivo del soggetto ai fini dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito (IRPEF).
4. Il minor gettito derivante alla variazione dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito, stimato in euro 28.300.000,00 per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2014, trova compensazione nella revoca per pari importo dell’autorizzazione all’impegno di cui alla
l.r. 42/2013 e successive modificazioni e integrazioni sulle somme stanziate all’U.P.B. 9.208 “Finanziamento ripiano disavanzi” dello stato di previsione della spesa.
Art. 35
(Fondi speciali)
1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’
articolo 27 della l.r. 15/2002 e successive modificazioni e integrazioni destinati alla copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi da perfezionarsi nel corso dell’esercizio 2015, restano determinati nella misura indicata nella tabella A allegata alla presente legge per il fondo speciale destinato alle spese di parte corrente.
Art. 36
(Copertura finanziaria)
1. La copertura delle spese previste dalla presente legge è rinviata alla legge di bilancio per l’anno finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017.
Art. 37
(Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.