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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 19 novembre 2014, n. 36

Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio)

Bollettino Ufficiale n. 17 del 20 novembre 2014

Art. 9.
(Sostituzione dell’articolo 55 della l.r. 1/2007 )
1. L’articolo 55 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
Articolo 55
(Funzioni amministrative dei comuni)
1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio solo nelle zone soggette a tutela di cui all’
Sito esternoarticolo 64 del d.lgs. 59/2010
e successive modificazioni e integrazioni. Negli altri casi, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta a SCIA, secondo quanto previsto dal medesimo articolo.
2. I comuni adottano un Piano contenente i criteri relativi al rilascio delle autorizzazioni all’apertura e di quelle relative al trasferimento di sede limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela di cui all’
Sito esternoarticolo 64 del d.lgs. 59/2010
e successive modificazioni e integrazioni, anche sulla base della programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3, attraverso forme di consultazione e di confronto con i rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore, delle associazioni dei consumatori e degli utenti.
3. I comuni adottano il Piano di cui al comma 2 entro il 30 giugno 2015. Trascorso detto termine, la Giunta regionale può sostituirsi, ai sensi dell'articolo 8, anche mediante l'adozione di un Piano contenente criteri generali applicabili a tutti i comuni inadempienti. Le disposizioni regionali hanno efficacia fino all'adozione da parte dei comuni del Piano di cui al comma 2.
”.