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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 19 novembre 2014, n. 36

Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio)

Bollettino Ufficiale n. 17 del 20 novembre 2014

Art. 1.
(Sostituzione dell’articolo 18 della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio))
1. L’articolo 18 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
Articolo 18
(Procedimento per esercizi di vicinato)
1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento, la concentrazione o l'accorpamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui all'articolo 15 di un esercizio di vicinato e la modifica quantitativa o qualitativa di settore merceologico sono soggetti alle procedure di cui alla
legge regionale 5 aprile 2012, n. 10
(Disciplina per l’esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico) e successive modificazioni e integrazioni. Nei casi in cui non sia necessaria l’acquisizione di titoli urbanistici o edilizi, la domanda è presentata mediante SCIA, ai sensi dell'
Sito esternoarticolo 19, comma 1, della l. 241/1990
e successive modificazioni e integrazioni, da presentare allo Sportello Unico del Comune competente per territorio, ed è corredata da dichiarazioni sostitutive di certificazione o atti di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47
Sito esternodel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modificazioni e integrazioni, attestanti:
a) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13;
b) la non necessità di acquisire titoli edilizi;
c) il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, delle normative igienico-sanitarie e di sicurezza alimentare, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di quelle relative alle destinazioni d'uso e la conformità dell'insediamento alla programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3;
d) la tipologia e la merceologia, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.
2.
Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita dei prodotti alimentari è consentito il consumo immediato dei medesimi prodotti, a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzate. E' consentita la dotazione di soli piani di appoggio e la fornitura di stoviglie e posate a perdere.
”.