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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 19 novembre 2014, n. 35

ABROGAZIONE DELL’ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 2014, N. 21 (MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 FEBBRAIO 2014, N. 1 (NORME IN MATERIA DI INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI OTTIMALI PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E ALLA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI)) E DELL’ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 13 MARZO 2014, N. 5 (MODIFICHE DI NORMATIVE IN MATERIA DI TURISMO, URBANISTICA ED EDILIZIA)

Bollettino Ufficiale n. 17 del 20 novembre 2014

Art. 1.
(Abrogazione dell’articolo 5 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 21 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l’esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti)))
1. L’articolo 5 della l.r. 21/2014 è abrogato.