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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 12 novembre 2014, n. 34

Adeguamento delle disposizioni in materia di ordinamento contabile della Regione Liguria.

Bollettino Ufficiale n. 16 del 14 novembre 2014

Art. 1
(Adeguamento delle disposizioni in materia di ordinamento contabile della Regione Liguria)
1. Nelle more dell’applicazione di quanto disposto dall’Sito esternoarticolo 80 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 5 maggio 2009, n. 42 ), come da ultimo integrato e modificato dal Sito esternodecreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del Sito esternodecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 5 maggio 2009, n. 42 ), la Regione Liguria adegua le proprie disposizioni in materia di predisposizione del bilancio di previsione e del rendiconto.
2. Il bilancio finanziario di previsione è triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione della Regione, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.
3. Non è consentita la cancellazione di residui passivi dalle scritture contabili per perenzione. Ai fini della copertura dei residui perenti risultanti al 31 dicembre 2014, si applicano le modalità di cui all’Sito esternoarticolo 60 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni.
4. La copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le modalità previste dall’Sito esternoarticolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) e successive modificazioni e integrazioni.
5. Al comma 3 dell’articolo 55 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ 31 marzo ” sono sostituite dalle seguenti: “ 15 marzo ”.

Note del Redattore: