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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 12 novembre 2014, n. 33

DISCIPLINA DELLE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA E FONDAZIONI DERIVANTI DALLA TRASFORMAZIONE DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA

Bollettino Ufficiale n. 16 del 14 novembre 2014

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Oggetto della legge)
1. La presente legge disciplina le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) derivanti dalla trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) ai sensi del Sito esternodecreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell’Sito esternoarticolo 10 della L. 8 novembre 2000, n. 328 ) e successive modificazioni e integrazioni.
2. La presente legge detta, altresì, specifica disciplina per le fondazioni e le associazioni derivanti dalla trasformazione delle IPAB ai sensi del Sito esternodecreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990 (Direttiva alle Regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale e infraregionale).
CAPO II
AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA
Art. 2
(Aziende pubbliche di servizi alla persona)
1. Le Aziende pubbliche di servizi alla persona, di seguito denominate Aziende, hanno natura di ente pubblico senza fini di lucro, con autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica ed operano con criteri imprenditoriali. Esse informano la propria attività di gestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi.
2. Alle Aziende si applicano i principi relativi alla distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione.
3. Nell’ambito della loro autonomia, le Aziende possono porre in essere tutti gli atti ed i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali e all’assolvimento degli impegni assunti in sede di programmazione regionale. In particolare, le Aziende possono costituire società od istituire associazioni temporanee di scopo al fine di svolgere attività strumentali a quelle istituzionali, nonché di provvedere alla gestione ed alla manutenzione del proprio patrimonio. L’eventuale affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni avviene in base a criteri comparativi di scelta rispondenti all’esclusivo interesse delle Aziende.
4. Le Aziende si dotano di regolamenti di organizzazione e di sistemi di valutazione interna della gestione tecnica e amministrativa.
5. Le Aziende costituiscono un coordinamento per la trattazione di temi di interesse comune; il coordinamento individua propri rappresentanti per la partecipazione ai tavoli della programmazione regionale o locale ai sensi del comma 6.
6. Le Aziende sono inserite a tutti gli effetti nella rete di protezione sociale e partecipano alla programmazione nelle sedi e con gli strumenti individuati dalla normativa sanitaria e sociale.
7. I comuni singoli o associati possono avvalersi delle Aziende per l’erogazione di servizi, nel rispetto della normativa vigente in materia, nel caso in cui:
a) esista una compartecipazione di risorse strumentali, umane e finanziarie;
b) sussistano i requisiti di esperienza e professionalità per la gestione di un servizio, con prevalente utilizzo di risorse umane e strumentali proprie dell’Ente.
7 bis. Ai fini dell’erogazione di servizi a carico del Servizio sanitario regionale le Aziende pubbliche di servizi alla persona, definite ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera e) della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) come soggetti erogatori pubblici, stipulano con le ASL gli accordi di cui all’articolo 12 della legge regionale 11 maggio 2017, n. 9 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private). (23)

Comma aggiunto dall'art. 62 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20.

Art. 3
(Statuto)
1. Lo Statuto delle Aziende deve contenere la denominazione e la sede dell’Azienda, l’indicazione dello scopo e del patrimonio, le modalità di gestione del patrimonio, la durata degli organi e del Direttore generale, le modalità di nomina, le rispettive competenze e il loro funzionamento, i casi di decadenza e di revoca, nonché le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione dell’Azienda.
2. Le modifiche allo Statuto delle Aziende sono approvate con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 4
(Organi)
1. Sono organi delle Aziende:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Presidente;
c) il Revisore unico;
d) l’Assemblea dei Soci, qualora statutariamente prevista, per le sole Aziende aventi origine da IPAB di natura associativa.
1 ter. Nel caso in cui venga esercitata l’opzione di cui al comma 1 bis il Consiglio di amministrazione rimane in carica di norma fino al termine del mandato. Con deliberazione approvata all’unanimità, può essere disposta l’immediata decadenza. Il Consiglio di amministrazione uscente espleta le procedure per l’insediamento dei nuovi organi, entro il termine di quarantacinque giorni dalla conclusione del mandato ovvero dall’approvazione all’unanimità della deliberazione di decadenza, garantendo nelle more l’ordinaria amministrazione. (14)

Comma inserito dall'art. 24 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9.

1 bis. Le Aziende possono, con apposita modifica statutaria, prevedere in Statuto la possibilità di optare, in luogo del Consiglio di amministrazione e del Presidente di cui al comma 1, per la nomina, quale organo amministrativo, di un Amministratore unico e la costituzione di un’Assemblea composta da rappresentanti degli enti già competenti alla nomina dei consiglieri di amministrazione di cui al comma 1, lettera a). Lo Statuto in tal caso dovrà prevedere, altresì, le modalità per l’esercizio dell’opzione. (3)

Comma aggiunto dall'art. 29 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .

Art. 5
(Consiglio di amministrazione)
1. Il Consiglio di amministrazione è composto da non più di cinque consiglieri, scelti tra persone che siano in possesso di competenza ed esperienza in materia gestionale o nei settori in cui si esplicano le finalità istituzionali dell’Ente e non si trovino in alcuna delle cause di incompatibilità e ineleggibilità previste per i consiglieri comunali, nonché nelle condizioni di inconferibilità e incompatibilità previste dal Sito esternodecreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50 , della Sito esternolegge 6 novembre 2012, n. 190 ) e successive modificazioni e integrazioni, per quanto applicabili. La nomina di un componente del Consiglio di amministrazione spetta, rispettivamente, alla Regione e al Comune ove ha sede l’Azienda. I restanti consiglieri sono nominati secondo le previsioni dello Statuto.
2. In attuazione della normativa statale vigente in materia, l’incarico di componente del Consiglio di amministrazione e di Presidente è svolto a titolo gratuito e dà diritto solo al rimborso delle spese sostenute e documentate.
3. Il Consiglio di amministrazione delle Aziende esercita le funzioni attribuite dallo Statuto e, in particolare, svolge funzioni di indirizzo e di verifica dell’azione amministrativa e gestionale dell’Ente, definisce gli obiettivi e i programmi di attività, nomina il Direttore sulla base dei criteri e secondo le modalità stabilite dallo Statuto, approva i bilanci, le modifiche dello Statuto e i regolamenti interni.
Art. 6
(Presidente)
1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Azienda e assume le altre funzioni attribuite dallo Statuto.
2. Il Presidente è nominato secondo le previsioni dello Statuto.
Art. 6 bis.
1. L’Assemblea degli enti, ai sensi dell’articolo 4, comma 1 bis, è composta da rappresentanti degli enti già competenti alla nomina dei consiglieri di amministrazione. Per la Regione la nomina è effettuata dalla Giunta regionale. L’Assemblea si dota di un Presidente, individuato tra i suoi componenti. (15)

Comma già modificato dall'art. 24 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9 e così nuovamente modificato dall'art. 9 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32.

2. Per la partecipazione all’Assemblea e per lo svolgimento delle funzioni di Presidente non sono previsti compensi, indennità o forme di rimborso, comunque denominate.
3. L’Assemblea degli enti svolge le seguenti funzioni:(16)

Comma così sostituito dall'art. 24 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9.

a) nomina all’unanimità l’Amministratore unico di cui all’articolo 4, comma 1bis;
b) esercita l’opzione per la ricostituzione del Consiglio di amministrazione al termine del mandato dell’Amministratore unico;
c) attribuisce l’incarico di Direttore dell’Azienda all’Amministratore unico nel caso previsto dall’articolo 6 ter, comma 5.
3 bis. L’Amministratore unico uscente espleta le procedure per l’insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione, entro il termine di quarantacinque giorni dalla conclusione del mandato, garantendo nelle more l’ordinaria amministrazione. (17)

Comma inserito dall'art. 24 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9.

4. L’Assemblea degli enti è organo permanente dell’Azienda, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali.
Art. 6 ter.
1. L’Amministratore unico, ai sensi dell’articolo 4, comma 1 bis, ha la rappresentanza legale dell’Azienda, esercita le funzioni attribuite dallo Statuto e, in particolare, svolge funzioni di indirizzo e di verifica dell’azione amministrativa e gestionale dell’Ente, definisce gli obiettivi e i programmi di attività, nomina il Direttore sulla base dei criteri e secondo le modalità stabilite dallo Statuto, approva i bilanci, le modifiche dello Statuto e i regolamenti interni.
2. L’Amministratore unico è nominato dall’Assemblea degli enti tra persone che siano in possesso di competenza ed esperienza in materia gestionale o nei settori in cui si esplicano le finalità istituzionali dell’Ente e non si trovino in alcuna delle cause di incompatibilità e ineleggibilità previste per i consiglieri comunali, nonché nelle condizioni di inconferibilità e incompatibilità previste dal Sito esternodecreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50 , della Sito esternolegge 6 novembre 2012, n. 190 ) e successive modificazioni e integrazioni, per quanto applicabili.
3. L’incarico di Amministratore unico ha una durata di tre anni ed è rinnovabile.
4. In attuazione della normativa statale vigente in materia, l’incarico di Amministratore unico è svolto a titolo gratuito e dà diritto solo al rimborso delle spese sostenute e documentate.
5. Nel caso in cui l’Amministratore unico sia in possesso dei relativi requisiti previsti dallo Statuto, l’Assemblea degli enti può attribuirgli l’incarico di Direttore dell’Azienda.
Art. 7
(Revisore unico)
1. L’azione di controllo e verifica amministrativo contabile nelle Aziende è svolta da un Revisore unico nominato dalla Giunta regionale tra gli iscritti al registro dei revisori legali.
2. Al Revisore unico spetta il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell’Ente secondo le disposizioni della normativa vigente in materia.
2 bis. Ai revisori unici delle Aziende si applicano i limiti per i compensi spettanti ai revisori dei conti degli enti strumentali previsti dall’articolo 15 della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 (Disciplina degli enti strumentali della Regione) e successive modificazioni e integrazioni. (2)

Comma aggiunto dall'art. 33 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 . Vedi anche la disposizione transitoria di cui all'art. 97 della stessa L.R. 29/2015 .

Art. 8
(Assemblea)
1. Per le sole Aziende aventi origine da IPAB di natura associativa, l’Assemblea dei Soci, qualora statutariamente prevista, è costituita ed esercita le funzioni stabilite dallo Statuto e ad essa in particolare spetta la nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione o parte di essi.
1 bis. Nel caso in cui l’Azienda abbia optato per la possibilità di cui all’articolo 4, comma 1 bis, l’Assemblea dei soci elegge un proprio rappresentante per la partecipazione all’Assemblea degli enti. (6)

Comma aggiunto dall'art. 29 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .

Art. 9
(Direttore)
1. La direzione dell’Azienda è affidata ad un Direttore.
2. Il Direttore è responsabile della gestione tecnica, finanziaria e amministrativa dell’Azienda e risponde del raggiungimento degli obiettivi programmati dall'organo di amministrazione e della loro realizzazione. (7)

Comma così modificato dall'art. 29 della L.R. 28 dicembre 2017, 29 .

3. Il Direttore è nominato dall'organo di amministrazione sulla base dei criteri e secondo le modalità stabilite dallo Statuto, anche al di fuori della dotazione organica. Lo Statuto definisce i requisiti minimi per l’incarico di Direttore. Può essere incaricato della direzione dell’Azienda anche un dipendente dell’Azienda stessa non appartenente alla qualifica dirigenziale in possesso di diploma di laurea o con esperienza almeno decennale maturata in posizione funzionale prevista per l’accesso alla dirigenza. (8)

Comma modificato dall'art. 29 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 e così nuovamente modificato dall'art. 24 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9.

4. Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da un contratto di diritto privato di durata non superiore a quella dell'organo di amministrazione che lo ha nominato. Il trattamento economico è stabilito dall'organo di amministrazione e non può comunque superare il 50 per cento della retribuzione dei Direttori generali della Regione. La carica di Direttore è incompatibile con qualsiasi altro lavoro, dipendente o autonomo, e la relativa nomina determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto alla conservazione del posto, fatto salvo quanto previsto al comma 5, nel rispetto della normativa vigente in materia. (9)

Comma così modificato dall'art. 29 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .

5. Per motivi di contenimento della spesa, l'organo di amministrazione delle Aziende può deliberare con provvedimento motivato di avvalersi per la gestione dell’Azienda, e tramite convenzione, dell’attività a tempo parziale di Dirigente di altra Azienda. (10)

Comma così modificato dall'art. 29 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .

Art. 10
(Bilancio e contabilità)
1. Le Aziende adottano il regime di contabilità economico-patrimoniale. La gestione economico-patrimoniale delle Aziende s'informa al principio del pareggio di bilancio.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno, le Aziende approvano il bilancio di esercizio e lo inviano nei successivi quindici giorni alla Giunta regionale che ne prende atto. Per gravi necessità e su richiesta motivata, può essere concessa una proroga del termine per l’approvazione del bilancio entro e non oltre il 30 giugno. In caso di inadempimento nell’approvazione del bilancio nei termini indicati, previa diffida ad adempiere, la Giunta regionale procede alla nomina di un Commissario ad acta.
3. La Giunta regionale con proprio provvedimento può stabilire indirizzi e criteri uniformi in materia di contabilità delle Aziende volti ad assicurare omogeneità nella rilevazione, valutazione, classificazione ed aggiornamento dei valori contabili e nella stesura e contenuto del bilancio, nonché definire la documentazione da inviare per l’esercizio delle funzioni di monitoraggio e controllo sui bilanci.
4. Al fine di ridurre i costi di gestione e favorire economie di scala, le Aziende possono prevedere forme di collaborazione con altre Aziende e altri soggetti gestori di strutture erogatrici di servizi alla persona per la gestione di servizi e funzioni comuni. L’individuazione dei soggetti privati gestori avviene mediante procedure ad evidenza pubblica.
5. Le Aziende possono aderire alle convenzioni stipulate dalla Regione quale centrale di committenza ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge regionale 9 maggio 2003, n.13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria – Legge finanziaria 2003) e successive modificazioni e integrazioni.
6. Le Aziende sono tenute ad utilizzare eventuali utili di esercizio per lo sviluppo delle attività istituzionali indicate dallo Statuto, la riduzione dei costi delle prestazioni, la conservazione, la valorizzazione e il potenziamento del patrimonio.
Art. 11
(Patrimonio)
1. Il patrimonio delle Aziende è costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad esse appartenenti, nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell’esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità.
2. Le Aziende provvedono annualmente all’aggiornamento dell’inventario dei beni mobili ed immobili redatto all’atto della trasformazione o successivamente aggiornato e ad inviarlo alla Regione entro il 30 aprile.
3. I beni mobili ed immobili che le Aziende destinano ad un pubblico servizio costituiscono patrimonio indisponibile soggetto alla disciplina dell’Sito esternoarticolo 828, comma 2, del Codice civile .
4. Il vincolo di indisponibilità grava:
a) in caso di sostituzione di beni mobili per degrado o adeguamento tecnologico, sui beni acquistati in sostituzione;
b) in caso di trasferimento dei servizi pubblici in altri immobili appositamente acquistati o ristrutturati, sui nuovi immobili.
5. I beni immobili e mobili sostituiti entrano automaticamente a fare parte del patrimonio disponibile.
6. Le operazioni di cui ai commi 3, 4 e 5 sono documentate con le annotazioni previste dalle disposizioni vigenti.
7. Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili non effettuati con le forme dell’asta pubblica o della licitazione privata sono trasmessi alla Regione per la preventiva autorizzazione. L’autorizzazione è negata quando l’atto di trasferimento risulti pregiudizievole per le attività istituzionali dell’Ente o in caso di alienazioni effettuate sottocosto rispetto ai valori di mercato.
8. Nell’ambito di processi di riequilibrio strutturale e di risanamento, le Aziende possono costituire anche tra loro, previa approvazione di un piano di fattibilità idoneo a dimostrare l’equilibrio economico finanziario di cui all’articolo 10, comma 1, società per lo svolgimento delle proprie attività, nonché per la gestione, valorizzazione ed eventuale dismissione del patrimonio non strumentale alle attività istituzionali dell’Azienda. (24)

Comma così modificato dall'art. 62 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20.

Art. 12
(Personale)
1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle Aziende ha natura privatistica.
2. Fino all’istituzione di un autonomo comparto di contrattazione collettiva secondo le indicazioni di cui all’Sito esternoarticolo 11 del d.lgs. 207/2001 e successive modificazioni e integrazioni, le Aziende continuano ad applicare al proprio personale dipendente il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al comparto di appartenenza così come definito dall’Accordo Quadro per la definizione dei comparti di contrattazione, secondo proprie autonome valutazioni sulla base dell’attività svolta.
Art. 13
(Vigilanza e controllo)
1. La Regione esercita funzioni di monitoraggio e di controllo generale sui risultati di esercizio e sugli esiti della gestione delle Aziende con le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4 e verifica, altresì, la qualità dei servizi erogati tramite le procedure di accreditamento previste della normativa vigente.
2. Ai fini di cui al comma 1, le Aziende sono tenute a trasmettere annualmente alla Regione il proprio bilancio secondo le disposizioni dell’articolo 10 e una relazione sull’andamento della gestione e sulla situazione economico finanziaria dell’Azienda.
3. La Regione può chiedere informazioni e chiarimenti, nonché la trasmissione di ulteriore documentazione e può disporre verifiche ispettive presso le Aziende.
4. La Giunta regionale scioglie il Consiglio di amministrazione delle Aziende o revoca l'Amministratore unico, sentita l'Assemblea degli enti, e nomina un Commissario straordinario, qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi: (11)

Comma così modificato dall'art. 29 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .

a) gravi violazioni di legge, di Regolamento o di Statuto;
b) gravi irregolarità nella gestione amministrativa e patrimoniale dell’Azienda;
c) irregolare costituzione dell’organo di governo;
d) inadeguatezza dei servizi e delle prestazioni, previo accertamento ispettivo, a danno dell’utenza;
e) dissesto economico-patrimoniale.
5. La Giunta regionale può, altresì, sciogliere il Consiglio di amministrazione delle Aziende o revocare l'Amministratore unico, sentita l'Assemblea degli enti, e nominare un Commissario straordinario in caso di gravi perdite ripetute per almeno tre esercizi. Ai sensi della presente disposizione per gravi perdite si intende l’incidenza percentuale del risultato negativo di esercizio sul patrimonio netto dell’Azienda superiore al 10 per cento per tre esercizi consecutivi. (12)

Comma così modificato dall'art. 29 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .

6. Il Comune competente alla nomina dei rappresentanti in seno al Consiglio di amministrazione o membro dell'Assemblea degli enti svolge la funzione di monitoraggio dei servizi e delle attività, esercitata in forma singola o associata tenuto conto della fruizione dei servizi e del bacino di utenza. (13)

Comma così modificato dall'art. 29 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .

Art. 14
(Piano di risanamento)
1. Qualora dai documenti di bilancio emergano perdite di esercizio di natura strutturale, l’Azienda, su richiesta della Regione o di propria iniziativa, formula un piano di risanamento pluriennale che consenta il progressivo ripristino delle condizioni economiche e finanziarie per la prosecuzione dell’attività in condizioni di pareggio. Il piano è trasmesso alla Regione che ne prende atto, entro sessanta giorni dal ricevimento, con deliberazione della Giunta regionale nella quale sono definite, altresì, le modalità per il monitoraggio dell’attuazione del piano stesso.
2. Gli eventuali scostamenti dei risultati di bilancio rispetto agli obiettivi del piano di risanamento presentato devono essere adeguatamente motivati.
3. Ai fini del risanamento l’Azienda può proporre alla Regione la fusione con altra Azienda ai sensi dell’articolo 15. In tal caso le Aziende interessate presentano un unico piano di risanamento.
Art. 15
(Fusione di Aziende)
1. La fusione tra Aziende può avvenire per incorporazione o mediante costituzione di una nuova Azienda.
1 bis. La decisione di fusione è soggetta al parere favorevole vincolante della Giunta regionale in relazione all’impatto sui servizi sociosanitari offerti sul territorio regionale e alla coerenza con le esigenze e gli indirizzi della programmazione sociosanitaria regionale. (18)

Comma inserito dall'art. 24 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9.

1 ter. Il parere è reso entro sessanta giorni dalla presentazione di un progetto di fusione di massima corredato dalla relazione sulle motivazioni della proposta fusione e dei bilanci degli ultimi due esercizi delle aziende. A seguito del parere favorevole della Giunta, può essere avviato il procedimento di fusione secondo le disposizioni recate dai commi seguenti. (19)

Comma inserito dall'art. 24 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9.

2. Il progetto di fusione è deliberato dagli organi di amministrazione delle Aziende interessate, insieme alla proposta di nuovo Statuto e riporta in allegato la seguente documentazione:
a) deliberazione dell’organo amministrativo di fusione e adozione del nuovo Statuto risultante dalla fusione delle Aziende;
b) inventario del patrimonio mobiliare e immobiliare di ogni Azienda con relativa perizia asseverata;
c) delibera ricognitiva dei rapporti giuridici pendenti di ogni Azienda;
d) relazione illustrativa delle motivazioni della fusione;
e) bilanci degli ultimi due esercizi finanziari di ogni Azienda corredati dalla prescritta documentazione.
3. Il nuovo Statuto deve prevedere la continuità delle finalità istituzionali stabilite dagli originari statuti e dalle tavole di fondazione, anche con riferimento alle categorie dei soggetti destinatari dei servizi e degli interventi.
4. Il progetto di fusione è trasmesso alla Regione che ne prende atto e procede alla sua pubblicazione sul proprio sito istituzionale. Il progetto di fusione è pubblicato sui siti istituzionali delle Aziende interessate.
5. Decorsi trenta giorni dall’ultima pubblicazione, la fusione è disposta con provvedimento della Giunta regionale a seguito di istanza dei legali rappresentanti delle Aziende interessate, entro il termine di novanta giorni decorrente dal ricevimento dell’ultima istanza. Con il medesimo provvedimento la Giunta regionale approva lo Statuto dell’Azienda derivante dalla fusione o dell’Azienda incorporante. Il provvedimento di fusione e lo Statuto sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione.
Art. 16
(Trasformazione di Azienda in Fondazione o Associazione di diritto privato)
1. Le Aziende possono trasformarsi in fondazioni o associazioni di diritto privato senza scopo di lucro nel rispetto delle originarie finalità statutarie, previo parere favorevole vincolante della Giunta regionale in relazione all’impatto sui servizi sociosanitari offerti sul territorio regionale ed alla coerenza con le esigenze e gli indirizzi della programmazione sociosanitaria regionale.(20)

Comma così sostituito dall'art. 24 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9.

1bis. Il parere è reso entro sessanta giorni dalla presentazione di un progetto di trasformazione corredato dalla relazione sulle motivazioni della proposta e dei bilanci degli ultimi due esercizi dell’azienda. A seguito del parere favorevole della Giunta, può essere avviato il procedimento di trasformazione secondo le disposizioni recate dai commi seguenti.(21)

Comma inserito dall'art. 24 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9.

1ter. L’organo di amministrazione delibera la trasformazione e approva il nuovo Statuto adeguato alla natura privata, nella forma di atto pubblico. L’adeguamento dello Statuto può prevedere, ove necessario, un aggiornamento degli scopi alle finalità pubbliche effettivamente perseguite.(22)

Comma inserito dall'art. 24 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9.

2. Le Aziende che intendono trasformarsi ai sensi del comma 1 presentano istanza alla Giunta regionale per l’avvio del procedimento di riconoscimento di personalità giuridica privata secondo le procedure previste dalla legge regionale 1 marzo 2011, n. 3 (Disciplina regionale di organizzazione per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private) e successive modificazioni e integrazioni e dei relativi provvedimenti di attuazione. Con provvedimento della Giunta regionale è disposta la trasformazione e il contestuale riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato tramite iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato, nonché l’approvazione dello Statuto aggiornato alla natura privata dell’Ente.
3. Alle revisioni statutarie ed ai patrimoni delle Aziende che si trasformano in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 del Sito esternod.lgs. 207/2001 e successive modificazioni e integrazioni. Agli enti trasformati si applicano le disposizioni previste dagli articoli 18, 19 e 20 della presente legge.
4. Le fondazioni o associazioni derivanti dalla trasformazione delle Aziende subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle medesime.
Art. 17
(Estinzione di Azienda)
1. Le Aziende i cui scopi sono esauriti o divenuti impossibili o che si trovano nell’impossibilità della loro attuazione per insufficienza delle risorse necessarie sono soggette ad estinzione da parte della Giunta regionale su iniziativa degli organi statutari dell’Azienda o d’ufficio.
2. La Giunta regionale, accertata la sussistenza delle condizioni, dispone la soppressione e la messa in liquidazione dell’Azienda nominando contestualmente un Commissario liquidatore. Chiusa la liquidazione, il Commissario trasmette gli atti alla Giunta regionale che dispone l’estinzione dell’Azienda e la devoluzione del patrimonio residuo. I provvedimenti di soppressione e messa in liquidazione e il successivo provvedimento di estinzione e devoluzione del patrimonio sono assunti nel termine di novanta giorni dall’ avvio del relativo procedimento.
3. Il patrimonio che residua dalla liquidazione è devoluto al Comune in cui l’Azienda ha sede legale con vincolo di destinazione ai servizi sociali.
CAPO III
PERSONE GIURIDICHE PRIVATE
Art. 18
(Enti privatizzati)
1. Le istituzioni che, ai sensi del Sito esternod.lgs. 207/2001 e successive modificazioni e integrazioni e del regolamento regionale 18 marzo 2003, n. 6 (Regolamento per la classificazione e la trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB)) e successive modificazioni e integrazioni, si sono trasformate in fondazioni o associazioni di diritto privato sono persone giuridiche private senza fini di lucro, con autonomia statutaria e gestionale che perseguono scopi di utilità sociale.
2. Le fondazioni e le associazioni di cui al comma 1 che svolgono attività assistenziali o sociali sono inserite a tutti gli effetti nella rete di protezione sociale e partecipano alla programmazione regionale e locale individuando, a livello regionale, loro organismi rappresentativi.
3. Il patrimonio degli enti privatizzati è costituito dal patrimonio esistente all’atto della trasformazione e da successive implementazioni. Nell’inventario dei beni devono essere indicati separatamente gli immobili e i beni di valore storico e artistico destinati alla realizzazione dei fini istituzionali dalle tavole di fondazione, dallo Statuto o comunque acquisiti a qualunque titolo con tale destinazione. Lo Statuto deve individuare maggioranze qualificate per l’adozione di delibere concernenti la dismissione di tali beni con contestuale reinvestimento dei proventi nell’acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità medesime, con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato, rapportato ad attualità.
Art. 19
(Controllo sugli enti privatizzati)
1. La Regione in qualità di autorità governativa competente esercita il controllo e la vigilanza sulle fondazioni privatizzate ai sensi degli Sito esternoarticoli 25 e 27 del codice civile .
2. Le fondazioni privatizzate iscritte nel registro delle persone giuridiche della Regione Liguria sono tenute a comunicare alla Regione per la preventiva autorizzazione gli atti di dismissione, vendita o costituzione di diritti reali sui beni destinati alle finalità istituzionali non effettuati con le forme dell’asta pubblica o della licitazione privata. L’autorizzazione è negata quando l’atto di trasferimento risulti gravemente pregiudizievole per le attività istituzionali dell’Ente o in caso di alienazioni effettuate sottocosto rispetto ai valori di mercato.
Art. 20
(Personale)
1. Ai dipendenti delle ex IPAB e delle Aziende che si sono trasformate in associazioni o fondazioni si applicano le disposizioni di cui all’Sito esternoarticolo 4, comma 2, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 7 dicembre 1989, n. 389 .
Art. 21
(Fondazioni ex IPAB privatizzate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990)
1. Alle fondazioni ex IPAB riconosciute di natura giuridica privata ai sensi del Sito esternod.p.c.m. 16 febbraio 1990 si applicano le disposizioni del presente Capo.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 22
(Abrogazioni)
1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 21, 22 e 23 della legge regionale 24 maggio 2006, n.12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari);
b) l’articolo 84 della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale);
c) gli articoli 5 e 6 della legge regionale 4 ottobre 2006, n. 26 (Modifiche alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 7 (Ordinamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione), alla legge regionale 11 maggio 2006, n. 11 (Istituzione e disciplina del sistema regionale del servizio civile), alla legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari), alla legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 (Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione) e alla legge regionale 16 giugno 2006, n. 16 (Istituzione del Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro));
d) la legge regionale 25 giugno 2008, n. 19 (Modifiche all’articolo 21 della legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari) in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona);
e) l’articolo 15 della legge regionale 3 novembre 2009, n. 47 (Semplificazioni normative a vantaggio dei Terzo Settore);
f) l’articolo 11 della legge regionale 1 marzo 2011, n. 3 (Disciplina regionale di organizzazione per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private);
g) l’articolo 15 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 29 (Adeguamento di disposizioni di carattere finanziario e modifiche di altre norme regionali);
h) l’articolo 10 della legge regionale 19 luglio 2013, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari));
i) il regolamento regionale 18 marzo 2003, n. 6 (Regolamento per la classificazione e trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB)), ad eccezione degli articoli 1, 2, 3, 4 e 4 bis;
j) il regolamento regionale 15 luglio 2003, n. 10 (Modifiche al regolamento regionale 18 marzo 2003, n. 6 (Regolamento per la classificazione e trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB))), ad eccezione degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5.
Art. 22 bis.
1. Le norme sulla composizione degli organi hanno efficacia a decorrere dal primo rinnovo successivo all’entrata in vigore della presente legge. Agli organi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le previgenti norme sulla composizione dei medesimi.

Note del Redattore:

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Comma aggiunto dall'art. 33 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 . Vedi anche la disposizione transitoria di cui all'art. 97 della stessa L.R. 29/2015 .

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Comma così modificato dall'art. 29 della L.R. 28 dicembre 2017, 29 .

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Comma modificato dall'art. 29 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 e così nuovamente modificato dall'art. 24 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9 .

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Comma già modificato dall'art. 24 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9 e così nuovamente modificato dall'art. 9 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 .

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Comma così sostituito dall'art. 24 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9 .

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Comma così sostituito dall'art. 24 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9 .