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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 12 novembre 2014, n. 30

Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2001, n. 24 (Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti) e alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia).

Bollettino Ufficiale n. 16 del 14 novembre 2014

Art. 2.
1. La rubrica dell’articolo 1 della l.r. 24/2001 è sostituita dalla seguente: “
(Finalità, definizioni e ambito di applicazione)
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 24/2001 è sostituito dal seguente:
2. Si definisce sottotetto ai fini dell’applicazione della presente legge il volume sovrastante l'ultimo piano degli edifici legittimamente esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se legittimato sotto il profilo urbanistico-edilizio entro la data di presentazione della denuncia di inizio attività (DIA) obbligatoria o della richiesta di permesso di costruire di cui all’articolo 2, comma 5, che sia compreso nella sagoma della copertura, costituita prevalentemente da falda inclinata, il quale:
a) sia costituito da locali la cui altezza interna nel punto più elevato sia pari ad almeno 1,40 metri e che siano privi dei requisiti per l’agibilità;
b) sia collocato in edifici destinati in prevalenza a funzione residenziale o a funzione turistico-ricettiva.
”.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 24/2001 , è inserito il seguente:
2 bis. Le disposizioni della presente legge operano in deroga alla disciplina prevista dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e operanti in salvaguardia e dai regolamenti edilizi in attesa dell’inserimento nel Piano urbanistico comunale (PUC) o nello strumento urbanistico comunale vigente o nel loro aggiornamento di apposita disciplina di tali interventi in attuazione delle disposizioni dell’articolo 7 nel rispetto della definizione di sottotetto di cui al comma 2, nonché dei parametri stabiliti dall’articolo 2.
”.