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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 7 agosto 2014, n. 22

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 2007, N. 37 (DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ AGRITURISTICA, DEL PESCATURISMO E ITTITURISMO)

Bollettino Ufficiale n. 11 del 13 agosto 2014

Art. 5
(Modifiche dell’articolo 18 della l.r. 37/2007 )
1. Il comma 6 dell’articolo 18 della l.r. 37/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
6. Le funzioni amministrative concernenti la concessione, i controlli, la revoca dei contributi di cui al comma 2 sono svolte dalla Regione ai sensi dell’
articolo 2, comma 1, lettera f), della legge regionale 12 aprile 2011, n. 7
(Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione) e successive modificazioni e integrazioni.
”.