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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 5 agosto 2014, n. 21

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 FEBBRAIO 2014, N. 1 (NORME IN MATERIA DI INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI OTTIMALI PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E ALLA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI)

Bollettino Ufficiale n. 10 del 6 agosto 2014

Art. 2
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 1/2014 , sono aggiunte le parole: “, nel rispetto delle funzioni dell’Agenzia di cui all’Sito esternoarticolo 10, comma 14, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 12 luglio 2011, n. 106 ”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 19 novembre 2014, n. 35 . Con sentenza n. 149/2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – 1° Serie Speciale n. 29 del 22 luglio 2015 – la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.