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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 5 agosto 2014, n. 20

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELLA REGIONE

Bollettino Ufficiale n. 10 del 6 agosto 2014

Art. 7
(Divieti o limitazioni dell’assunzione e del trattamento del personale)
1. Le società partecipate di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), e quelle di cui la Regione abbia comunque il controllo diretto o indiretto si attengono ai principi di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni del personale, previsti da disposizioni nazionali vigenti in materia.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale emana atti di indirizzo con i quali, tenuto conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale e ferme restando le esclusioni previste dalla normativa nazionale vigente in materia, definisce specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le società adottano i provvedimenti attuativi degli atti di indirizzo e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello, fermo restando i contratti nazionali in vigore secondo le disposizioni della normativa statale di riferimento.
3. La Regione verifica il rispetto dei vincoli di cui al presente articolo. In caso di violazione dei suddetti vincoli trova applicazione quanto previsto dall'Sito esternoarticolo 4, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 7 agosto 2012, n. 135 .